L'arca olearia
E' fuorilegge la dicitura Bassa Acidità sull'etichetta dell'olio extra vergine d'oliva
L'Ispettorato Repressione Frodi chiarisce che l'utilizzo di un marchio, ancorchè registrato, non può sostituire il rispetto della norma. Nessuna deroga, dal regolamento comunitario, all'utilizzo di marchi contenenti un riferimento all'acidità
11 maggio 2013 | Alberto Grimelli
Teatro Naturale, la scorsa settimana, ha sollevato il caso dell'utilizzo della dizione Bassa Acidità sulle bottiglie d'olio extra vergine d'oliva.
Un caso utile a far chiarezza, soprattutto per il consumatore, che considera ancor oggi il parametro dell'acidità molto importante mentre l'Ue lo ha derubricato a uno dei fattori che possono fornire l'immagine di qualità del prodotto. Per questa ragione ha disciplinato questo aspetto col regolamento 1019/02 prima e il 29/2012 poi, vietando riferimenti ad analisi chimiche in etichetta a meno che non vi siano anche informazioni riguardanti numero di perossidi, tenore in cere e assorbimento all'ultravioletto.
Sugli scaffali dei supermercati continuiamo però a trovare bottiglie e marchi che fanno riferimento all'acidità.
E' regolare? Lo abbiamo chiesto al Ministero delle politiche agricole, più in particolare al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari che, con cortesia e solerzia, ci ha risposto come segue:
In base all’art. 5, lettera d) del regolamento n. 29/2012 “l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91”.
L’articolo in questione non sembra derogare l’utilizzo nel dispositivo di etichettatura di marchi contenenti un riferimento all’acidità e, pertanto, devono essere considerati un mero riferimento che implica il rispetto della predetta disposizione comunitaria.
Del resto, quando il Reg. (UE) n. 29/2012 ha voluto prevedere una deroga per l’utilizzo di marchi comprendenti talune diciture disciplinate dallo stesso, lo ha esplicitamente previsto. Si veda in proposito il paragrafo 3 dell’art. 4, in riferimento alla designazione dell’origine, e l’ultimo paragrafo dell’art. 5, in relazione alle caratteristiche organolettiche.
L'indicazione della Bassa Acidità in etichetta, anche se corrisponde a un marchio, è dunque fuorilegge.
Come ha scritto il nostro lettore Umberto Donà, in commento al precedente articolo, l'Ufficio Marchi e Brevetti non effettua un controllo di liceità “in relazione a tutta la normativa applicabile nell’ambito commerciale in cui verrà effettivamente utilizzato il marchio, bensì sul marchio in sé considerato (ad esempio sulla contrarietà del marchio rispetto all’ordine pubblico, alla morale, ecc.)”. E' chiaro dunque che spetterà sempre a chi utilizza il marchio controllare l'effettiva rispondenza ai requisiti di legge nazionali e comunitari.
Quali sono dunque i marchi utilizzabili in deroga citati dall'Ispettorato Repressione e Frodi?
Articolo 4 comma 3, regolamento comunitario di esecuzione 29/2012: “Non è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio”
Articolo 5, ultimo paragrafo, regolamento comunitario di esecuzione 29/2012: “Fino al 1 o novembre 2012 i prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 1 o marzo 2008 e che contengano almeno uno dei termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono essere difformi dalle prescrizioni di cui alla lettera c), del primo comma del presente articolo.”
Scaduti dunque i termini anche per le indicazioni relative alle caratteristiche organolettiche in etichetta contenuti in marchi registrati. Un argomento assai complesso che ci riserviamo di trattare più approfonditamente.
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11 maggio 2013 ore 11:25Regolamento CE 1019/02, nei consideranda, punto 9: “Conformemente alla direttiva 2000/13/CE, le indicazioni che figurano sull’etichetta non devono indurre in errore l’acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dell’olio d’oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentando come specifiche di quell’olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli.... L’acidità riportata fuori contesto induce erroneamente a creare una scala di qualità assoluta che è fuorviante per il consumatore, in quanto questo criterio corrisponde ad un valore qualitativo unicamente nell’ambito delle altre caratteristiche dell’olio d’oliva considerato...”