L'arca olearia

Etichettatura olio extra vergine d'oliva. Facciamo il punto

A pochi giorni dall'inizio della nuova campagna olearia è bene riepilogare i punti fondamentali della normativa, gli errori da evitare nel predisporre l'etichetta e i documenti da conservare in caso di accertamenti

09 ottobre 2010 | Alberto Grimelli

La normativa sull'etichettatura dell'olio d'oliva, come di tutti i prodotti alimentari, è piuttosto complessa.
Vi sono infatti normative orizzontali, come il Dlgs 109/1992, che anche il comparto olivicolo deve rispettare e leggi specifiche, quali il Reg. CE 1019/2002, poi consolidato e integrato col Reg. CE 182/2009.
A seguire questi regolamenti comunitari vi sono i decreti attuativi italiani, come il Dlgs 225/2005, sulle sanzioni, e il DM 10 novembre 2009 che recepisce l'etichettatura d'origine obbligatoria.

Alla vigilia della campagna olearia è necessario e opportuno fare il punto. L'occasione è stata un convegno presso la Camera di Commercio di Pisa in cui sono intervenuti funzionari dell'ICQRF che hanno spiegato gli errori da evitare sia nell'etichettatura sia negli adempimenti correlati.



Restano invariate le indicazioni obbligatorie riguardanti:
- denominazione di vendita (olio extra vergine d'oliva con indicazione supplementare (olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediate procedimenti meccanici)
- termine minimo di conservazione (esprimibile come mese/anno o giorno/mese/anno)
- lotto di confezionamento (non necessario se il termine minimo di conservazione è espresso come giorno/mese/anno)
- quantità netta
- nome confezionatore e sede
Si ricorda che denominazione di vendita, quantità netta e termine minimo di conservazione devono essere posti nello stesso campo visivo.
E' inoltre in corso di approvazione a Bruxelles una norma per cui la dimensione dei caratteri non possa essere inferiore ai 3 mm.

Origine obbligatoria in etichetta
Per designazione dell'origine si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio e sull'etichetta ad esso acclusa (art. 4 par. 1 comma 3, Reg. CE 1019/02).
In particolare è obbligatorio indicare sull'etichetta l'origine:
- comunitaria o un riferimento all'Unione europea (es UE, Made in UE o simili)
- Stato membro dell'UE (es Italia, Made in Italy o simili)
- Stato extra UE (es Tunisia, Made in Tunisia o simili)
- nome geografico relativo a una Dop/Igp (es Terra di Bari, Toscano ecc)
E' utilizzabile anche la dizione: "miscela di oli comunitari ed extra comunitari"
Eventuali zone più ampie (es. Mediterraneo) è utilizzabile solo se accompagnato dalla designazione di origine prevista dal regolamento (Comunità, Paese Membro, Paese Terzo, Dop/Igp, miscela oli comunitari ed extra comunitari).
E' vietata l'indicazione in etichetta di qualsiasi altro nome geografico diverso da quelli sopra elencati.

Non sono da considerarsi come designazione dell'origine il nome dell'impresa o del marchio, la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro:
31 dicembre 1998 per i marchi d'impresa
31 maggio 2002 per i marchi comunitari

Indicazioni facoltative
Ogni singola partita di prodotto deve essere accompagnata dall'idonea documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti:
- per estratto a freddo o prima spremitura freddo: certificazione del frantoio
- per caratteristiche chimiche (acidità, perossidi, cere, assorbimento ultravioletto): analisi ai sensi del reg. CE 2568/91

Indicazioni organolettiche
E' il Reg. 640/09 a stabilire come possono essere riportate e cosa può essere riportato sulle etichette, previo esame organolettico effettuato da un panel ufficiale.
Sono previste in particolare le seguenti definizioni:
- amaro
- piccante
- fruttato
Tali indicazioni possono essere accompagnate dal grado di intensità (leggero, medio, intenso).
E' inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”.
Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata.
Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto.

Definizioni diverse
Per i claims (ovvero frasi o diciture che facciano riferimento a proprietà nutrizionali o salutistiche) si deve fare riferimento al Re. CE 1924/2006. Non sono ammesse diciture o indicazioni non comprese nel regolamento o non autorizzate dall'Efsa (Ente per la sicurezza alimentare europea).,

Indicazioni sulla conservazione
Sebbene la dizione “conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore” non sia obbligatoria, la collocazione in etichetta è suggerita dalle Autorità.

Altre indicazioni aggiuntive
Fatto salvo il principio che quanto non è proibito è ammesso, ulteriori indicazioni poste in etichetta quali ad esempio:
- cultivar utilizzate
-anno di produzione
- indicazioni varie (naturale, puro, genuino, selezionato da, garantito da...)
vanno adeguatamente supportate da un sistema di tracciabilità e da idonea documentazione che, si ricorda nuovamente, deve far sempre riferimento a ogni singola partita di prodotto.

Certificazioni
Relativamente alle altre certificazioni: Dop/Igp e Biologico si rimanda alle specifiche normative e disciplinari di produzione.

CONTINUA
Nel prossimo numero di Teatro Naturale verranno illustrati tutti gli adempimenti burocratici, come i registri, legati al confezionamento del prodotto e al DM 10 novembre 2010

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Lotta biologica alla mosca dell’olivo mediante trappole e sistemi “Attract and Kill”

Stretta relazione tra andamento climatico e sviluppo della mosca dell'olivo. Efficacia della cattura massale e influenza sulla dinamica delle infestazioni. La correlazione statistica tra densità delle popolazioni adulte e danno osservato sulle olive

05 giugno 2026 | 16:00

L'arca olearia

Nano fertilizzanti per l'olivo per diminuire l'alternanza di produzione

L’applicazione fogliare di concimi nano NPK e calcio-boro durante l’annata di “scarico” mostra aumenti notevoli di fioritura, allegagione e qualità dell’olio, insieme a una drastica riduzione dell’alternanza. Per l’olivicoltore, questo significa annate di riposo più produttive e una maggiore stabilità economica

05 giugno 2026 | 15:00

L'arca olearia

Sensibilità ai fungicidi di Pseudocercospora cladosporioides per una gestione sostenibile della cercosporiosi dell’olivo

L’olivicoltura uruguaiana ha registrato una forte espansione negli ultimi anni, con la cercosporiosi fogliare (Pseudocercospora cladosporioides) tra le principali minacce fitosanitarie. Ecco un confronto tra 18 principi attivi appartenenti a otto gruppi chimici per il controllo della patologia

05 giugno 2026 | 14:00

L'arca olearia

Olivo in anticipo di un mese: lo scenario climatico estremo sconvolge la fioritura nel sud Italia

Uno studio basato su modelli IPCC scenario A2 prevede per la Calabria un aumento primaverile fino a +3°C entro il 2100. La fioritura dell’olivo potrebbe anticipare mediamente di 10-15 giorni, con punte di un mese nelle aree interne. Ne conseguono rischi per l’impollinazione, la produzione e la sopravvivenza stessa delle cultivar tradizionali

05 giugno 2026 | 13:00

L'arca olearia

Produrre olio di oliva "italiano" in Marocco: l'influenza del clima sulla qualità dell'extravergine

Differenze marcate tra le cultivar italiane Leccino, Frantoio, Carboncella e Carolea, coltivate in Marocco, e la Picholine, confermando il ruolo determinante dell’interazione tra patrimonio genetico e condizioni pedoclimatiche

05 giugno 2026 | 10:00

L'arca olearia

Estratti di foglie di olivo contro l'Helicobacter pylori

Già millenni fa, gli antichi Romani usavano l’olio extravergine di oliva nella cura delle gastriti e delle ulcere, oggi sappiamo che ciò è dovuto ai composti fenolici contenuti in questo “alimento funzionale”. Oggi l'attenzione si concetra sulle foglie di olivo

04 giugno 2026 | 16:00 | Alessandro Vujovic