L'arca olearia
Etichettatura olio extra vergine d'oliva. Facciamo il punto
A pochi giorni dall'inizio della nuova campagna olearia è bene riepilogare i punti fondamentali della normativa, gli errori da evitare nel predisporre l'etichetta e i documenti da conservare in caso di accertamenti
09 ottobre 2010 | Alberto Grimelli
La normativa sull'etichettatura dell'olio d'oliva, come di tutti i prodotti alimentari, è piuttosto complessa.
Vi sono infatti normative orizzontali, come il Dlgs 109/1992, che anche il comparto olivicolo deve rispettare e leggi specifiche, quali il Reg. CE 1019/2002, poi consolidato e integrato col Reg. CE 182/2009.
A seguire questi regolamenti comunitari vi sono i decreti attuativi italiani, come il Dlgs 225/2005, sulle sanzioni, e il DM 10 novembre 2009 che recepisce l'etichettatura d'origine obbligatoria.
Alla vigilia della campagna olearia è necessario e opportuno fare il punto. L'occasione è stata un convegno presso la Camera di Commercio di Pisa in cui sono intervenuti funzionari dell'ICQRF che hanno spiegato gli errori da evitare sia nell'etichettatura sia negli adempimenti correlati.

Restano invariate le indicazioni obbligatorie riguardanti:
- denominazione di vendita (olio extra vergine d'oliva con indicazione supplementare (olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediate procedimenti meccanici)
- termine minimo di conservazione (esprimibile come mese/anno o giorno/mese/anno)
- lotto di confezionamento (non necessario se il termine minimo di conservazione è espresso come giorno/mese/anno)
- quantità netta
- nome confezionatore e sede
Si ricorda che denominazione di vendita, quantità netta e termine minimo di conservazione devono essere posti nello stesso campo visivo.
E' inoltre in corso di approvazione a Bruxelles una norma per cui la dimensione dei caratteri non possa essere inferiore ai 3 mm.
Origine obbligatoria in etichetta
Per designazione dell'origine si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio e sull'etichetta ad esso acclusa (art. 4 par. 1 comma 3, Reg. CE 1019/02).
In particolare è obbligatorio indicare sull'etichetta l'origine:
- comunitaria o un riferimento all'Unione europea (es UE, Made in UE o simili)
- Stato membro dell'UE (es Italia, Made in Italy o simili)
- Stato extra UE (es Tunisia, Made in Tunisia o simili)
- nome geografico relativo a una Dop/Igp (es Terra di Bari, Toscano ecc)
E' utilizzabile anche la dizione: "miscela di oli comunitari ed extra comunitari"
Eventuali zone più ampie (es. Mediterraneo) è utilizzabile solo se accompagnato dalla designazione di origine prevista dal regolamento (Comunità , Paese Membro, Paese Terzo, Dop/Igp, miscela oli comunitari ed extra comunitari).
E' vietata l'indicazione in etichetta di qualsiasi altro nome geografico diverso da quelli sopra elencati.
Non sono da considerarsi come designazione dell'origine il nome dell'impresa o del marchio, la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro:
31 dicembre 1998 per i marchi d'impresa
31 maggio 2002 per i marchi comunitari
Indicazioni facoltative
Ogni singola partita di prodotto deve essere accompagnata dall'idonea documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti:
- per estratto a freddo o prima spremitura freddo: certificazione del frantoio
- per caratteristiche chimiche (acidità , perossidi, cere, assorbimento ultravioletto): analisi ai sensi del reg. CE 2568/91
Indicazioni organolettiche
E' il Reg. 640/09 a stabilire come possono essere riportate e cosa può essere riportato sulle etichette, previo esame organolettico effettuato da un panel ufficiale.
Sono previste in particolare le seguenti definizioni:
- amaro
- piccante
- fruttato
Tali indicazioni possono essere accompagnate dal grado di intensità (leggero, medio, intenso).
E' inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni âdolceâ ed âequilibratoâ.
Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata.
Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto.
Definizioni diverse
Per i claims (ovvero frasi o diciture che facciano riferimento a proprietà nutrizionali o salutistiche) si deve fare riferimento al Re. CE 1924/2006. Non sono ammesse diciture o indicazioni non comprese nel regolamento o non autorizzate dall'Efsa (Ente per la sicurezza alimentare europea).,
Indicazioni sulla conservazione
Sebbene la dizione âconservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di caloreâ non sia obbligatoria, la collocazione in etichetta è suggerita dalle Autorità .
Altre indicazioni aggiuntive
Fatto salvo il principio che quanto non è proibito è ammesso, ulteriori indicazioni poste in etichetta quali ad esempio:
- cultivar utilizzate
-anno di produzione
- indicazioni varie (naturale, puro, genuino, selezionato da, garantito da...)
vanno adeguatamente supportate da un sistema di tracciabilità e da idonea documentazione che, si ricorda nuovamente, deve far sempre riferimento a ogni singola partita di prodotto.
Certificazioni
Relativamente alle altre certificazioni: Dop/Igp e Biologico si rimanda alle specifiche normative e disciplinari di produzione.
CONTINUA
Nel prossimo numero di Teatro Naturale verranno illustrati tutti gli adempimenti burocratici, come i registri, legati al confezionamento del prodotto e al DM 10 novembre 2010
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
L'olio venduto a scaffale è davvero extravergine di oliva? Gli oli a basso costo spesso provengono da processi di produzione meno controllati
Se non c’è fiducia del consumatore l’unico motivo di guida diventa il prezzo a scaffale. La tensione di un continuo ribasso dei prezzi dell’olio extravergine di oliva porta a ridurre la qualità, intrinseca e percepita. Una spirale senza fine e un disallineamento tra le aspettative dei consumatori e la qualità effettiva del prodotto
14 novembre 2025 | 17:30
L'arca olearia
Oliveto superintensivo: quando conviene e quando no
La vera incognita nella proposta di produzione olivicola superintensiva è la capacità di raggiungere il pieno potenziale produttivo degli alberi per un periodo di tempo sufficientemente lungo. L’analisi tecnico-agronomica deve precedere quella economica
14 novembre 2025 | 15:00
L'arca olearia
Il dolore muscolo-scheletrico tra i raccoglitori di olive italiani: impatto reale e percezione
La gestione non farmacologica e la prevenzione del dolore muscoloscheletrico per i raccoglitori di olive si basano sull'educazione all'acquisizione di competenze di autogestione, tra cui adeguamenti della dieta, attività fisica ed esercizio fisico
14 novembre 2025 | 14:00
L'arca olearia
Il profilo degli acidi grassi dell'olio d'oliva in risposta alla concimazione organica
La ricerca continua a sperimentare per ottenere un migliore contenuto di acidi grassi desiderabili come l'acido oleico utilizzando fertilizzanti compatibili con il sistema di produzione biologico
14 novembre 2025 | 13:00
L'arca olearia
I prezzi dell’olio extravergine di oliva italiano sono crollati: chi e perché ha rovinato il mercato
Ci si attende a breve un rimbalzo delle quotazioni dell’olio extravergine di oliva nazionale dopo due settimane di follia sul mercato. Ecco il motivo per cui le quotazioni all’ingrosso sono precipitate di 2 euro/kg in dieci giorni. Ecco cosa è accaduto
13 novembre 2025 | 16:00 | Alberto Grimelli
L'arca olearia
Basta una pioggia perchè l'olio non sia più extravergine di oliva
Lo stoccaggio delle olive prima della frangitura è determinante ai fini della qualità. Non è solo una questione di tempo o di temperatura di stoccaggio, anche una pioggia può cambiare la qualità dell'olio di oliva che verrà prodotto
13 novembre 2025 | 14:00