La voce dell'agronomo 27/07/2018

Pensioni più basse per agronomi, chimici, attuari e geologi

Nel prossimo futuro il contributo integrativo potrà passare dal 2 al 4% per aumentare il montante degli iscritti. Intanto, però, i nuovi coefficienti di trasformazione, riferiti al triennio 2019 – 2021, sono inferiori rispetto a quelli del triennio precedente e, perciò, daranno origine a pensioni più basse


In attesa che venga pubblicato sul sito dell’EPAP il Bilancio consuntivo 2017, gli iscritti alla Cassa di Previdenza (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi, Attuari e Chimici) dal 03 luglio, con la sentenza del Consiglio di Stato n° 4062/2018, sanno che in un prossimo futuro l’Ente potrà aumentare il contributo integrativo dal 2% al 4%.
Infatti, la sentenza citata pone fine al contenzioso legale insorto tra l’EPAP ed i Ministeri del Lavoro e dell’Economia sulla legittimità dell’applicazione del contributo integrativo al 4% anche per le prestazioni professionali fornite alla Pubblica Amministrazione.

Una breve cronistoria è utile per chiarire i motivi che hanno condotto l’EPAP a questo contenzioso con i Ministeri Vigilanti.

Tutto ebbe inizio nel 2013, con il ricorso proposto dalla Cassa di Previdenza per la mancata approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della propria delibera con la quale aumentava il contributo integrativo dal 2 al 4% per tutte le prestazioni professionali (senza escludere quelle fornite alla Pubblica Amministrazione).

Delibera nata in seguito alla L. 133/2011 (Legge Lo Presti) che consentiva agli Enti di Previdenza istituiti ai sensi del Dlgs 103/1996, di aumentare il contributo integrativo fino ad un massimo del 5%, in considerazione del fatto che il calcolo delle pensioni degli iscritti a questi Enti veniva effettuato con il sistema contributivo puro e, pertanto dava origine a pensioni estremamente basse.

La delibera EPAP finalizzava l’aumento proposto (2%) indirizzandolo quasi esclusivamente all’aumento del montante individuale degli iscritti (1,75%) e per una minima parte (0,25%) all’attività dell’Ente.

Il TAR Lazio, sez. III^, con la sentenza n. 966/2016, aveva già riconosciuto come legittima la facoltà dell’EPAP di procedere all’aumento del contributo integrativo, senza distinzioni tra soggetti pubblici e privati, per i fini sopra descritti.

Ora, con la sentenza del Consiglio di Stato n° 4062, del 03/07/2018, si pone fine a questa lunga querelle.

La fine del contezioso, tuttavia, apre nuovi orizzonti e scenari, che incideranno sia sulla vita professionale dell’iscritto sia sul suo montante contributivo.

E’ prevedibile che l’EPAP aumenti il contributo integrativo nei prossimi mesi, o al più tardi a partire dal 1 gennaio 2019, portandolo dal 2% al 4%, indirizzando la quasi totalità dell’aumento (1,75%) al montante individuale degli iscritti.

L’aumento del contributo integrativo dovrebbe ricadere sui committenti, anche se è probabile che tale aumento, nelle prestazioni professionali fornite ai soggetti privati, verrà assorbito dai compensi dovuti al professionista, mentre nel caso dei committenti pubblici non dovrebbe verificarsi questa situazione.

Viceversa l’incidenza sul montante contributivo sarà senz’altro molto più vigorosa.

Infatti, i coefficienti di rivalutazione dei montanti applicati dall’EPAP negli ultimi 5 anni sono stati i seguenti:
anno 2013 0,1643%
anno 2014 0%
anno 2015 0,5058%
anno 2016 0,4684%.
anno 2017 0,5205%.
per un totale complessivo, ad oggi, pari a 1,6590%.

Considerando l’ammontare dei contributi integrativi versati dagli iscritti nel 2016 (bilancio EPAP 2016 pagina 36), pari ad €11.305.421, il passaggio dal 2 al 4%, consentirebbe, riversando 1,75% dell’aumento alla rivalutazione dei montanti di avere in un anno un valore quasi identico a quello dell’ultimo quinquennio.

E’ quindi incontestabile che l’applicazione dell’aumento del contributo integrativo porti dei benefici rilevanti sui singoli montanti individuali, vantaggi che, se abbinati ai tanti sospirati extrarendimenti inseriti nei bilanci EPAP degli scorsi anni (ma ad oggi mai riversati sui montanti degli iscritti) concorrerebbero ad aumentare sensibilmente il montante contributivo.

Appurato che il TAR Lazio, con la sentenza n° 11085/2015 ha annullato il provvedimento (prot. 9989 del 9/07/2014) con il quale il Ministero del Lavoro ha bocciato la delibera dell’EPAP (4/2014 del 26/02/2014) per una maggiore rivalutazione dei montanti, è ora necessario che l’Ente riversi quanto prima gli extrarendimenti approvati sui montanti individuali, ad oggi non ancora versati, per non penalizzare ulteriormente gli iscritti.

Pertanto, pur essendo consapevole, come libero professionista, che l’aumento del contributo integrativo dal 2 al 4% per le prestazioni professionali fornite ai soggetti privati ricadrà quasi esclusivamente sul professionista, ritengo che tale aumento sia ormai improcrastinabile, se si vogliono aumentare i montanti individuali degli iscritti alla Cassa.

Anche perché, nei mesi scorsi, il Ministero del Lavoro, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita, con il Decreto 15 maggio 2018, ha effettuato la “Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo” cambiando i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo della pensione.

I nuovi coefficienti di trasformazione nel triennio 2019, 2020 e 2021 sono:
– età 57 anni: divisore pari a 23,812 e coefficiente pari al 4,2%

– età 58 anni: divisore pari a 23,236 e coefficiente pari al 4,304%

– età 59 anni: divisore pari a 22,654 e coefficiente pari al 4,414%

– età 60 anni: divisore pari a 22,067 e coefficiente pari al 4,532%

– età 61 anni: divisore pari a 21,475 e coefficiente pari al 4,657%

– età 62 anni: divisore pari a 20,878 e coefficiente pari al 4,79%

– età 63 anni: divisore pari a 20,276 e coefficiente pari al 4,932%

– età 64 anni: divisore pari a 19,672 e coefficiente pari al 5,083%

– età 65 anni: divisore pari a 19,064 e coefficiente pari al 5,245%

– età 66 anni: divisore pari a 18,455 e coefficiente pari al 5,419%

– età 67 anni: divisore pari a 17,844 e coefficiente pari al 5,604%

– età 68 anni: divisore pari a 17,231 e coefficiente pari al 5,804%

– età 69 anni: divisore pari a 16,609 e coefficiente pari al 6,021%

– età 70 anni: divisore pari a 15,982 e coefficiente pari al 6,257%

– età 71 anni: divisore pari a 15,353 e coefficiente pari al 6,513%

E’ bene ricordare che i coefficienti di trasformazione sono le percentuali, stabilite dalla legge, che consentono di determinare, in base ai requisiti di età ed ai contributi maturati dall’iscritto alla Cassa, l’importo annuo lordo della pensione.
Si sottolinea che i nuovi coefficienti di trasformazione, riferiti al triennio 2019 – 2021, sono inferiori rispetto a quelli del triennio precedente e, perciò, daranno origine a pensioni più basse.

di Roberto Accossu

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Commenti 1

ANGELO PELLICCIOTTI
ANGELO PELLICCIOTTI
30 luglio 2018 ore 18:02

Grazie collega per il contributo di chiarezza, comunicazione diretta semplice ed efficace (nel bene e nel male)
Angelo Pellicciotti