Italia
Via libera della Consulta al ristoro dei danni per i caseifici emiliani per il sisma
Corollario della rilevata non omogeneità è l’inesistenza di un mercato comune tra le produzioni DOP e quelle prive di riconoscimento, sicché la concessione del contributo all’una e non anche all’altra categoria di imprese produttrici non può costituire fattore di alterazione della concorrenza.
06 novembre 2025 | 10:00 | C. S.
Non è in contrasto con la Costituzione la disciplina contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge numero 74 del 2012, come convertito, che ha riconosciuto ai produttori di DOP (Denominazione di origine protetta) e di IGP (Indicazione geografica protetta) il ristoro dei danni subiti dal prodotto in fase di maturazione, in conseguenza del sisma che, nel mese di maggio 2012, ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 164, depositata il 4 novembre.
La disposizione in oggetto è denunciata dal Consiglio di Stato per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione nella parte in cui ha disposto un trattamento differenziato per le produzioni casearie DOP, riconoscendo ad esse soltanto i danni al prodotto in fase di maturazione.
Secondo il giudice rimettente, la differenziazione con le altre imprese casearie sarebbe priva di giustificazione, e comunque irragionevole, con conseguente compressione della libertà di iniziativa economica delle imprese escluse e alterazione del mercato di riferimento.
Diversamente da quanto prospettato dal Consiglio di Stato, non sussiste omogeneità tra le produzioni poste a raffronto.
I prodotti DOP sono connotati da qualità particolari, la cui reputazione è dovuta sia all’ambiente geografico d’origine, sia alle specifiche modalità di produzione, la cui scrupolosa osservanza è garantita da controlli penetranti e sanzioni significative, in attuazione della disciplina di matrice comunitaria, che è finalizzata a proteggere il marchio, assicurando, allo stesso tempo, al consumatore la qualità del prodotto che si identifica con quel marchio.
La complessità del processo produttivo DOP si traduce, dunque, in onere economico per l’impresa produttrice, che soltanto all’esito di tale processo, comprensivo della fase di maturazione, potrà vendere il prodotto come DOP, in quanto corrispondente alle caratteristiche legate al marchio.
In questa prospettiva, risulta chiaro il senso dell’intervento legislativo oggetto di censura.
I lavori preparatori della legge di conversione del decreto-legge numero 74 del 2012 hanno evidenziato che l’impatto negativo del sisma sui prodotti in fase di maturazione è stato particolarmente rilevante per i produttori DOP (e IGP), anche per le ricadute sull’accesso al credito bancario.
Già all’epoca del sisma, infatti, ai sensi della legge numero 122 del 2001, i produttori DOP (e IGP) potevano ricorrere al c.d. pegno rotativo, per effetto del quale i prodotti concessi in pegno vengono sostituiti, quando avviati alla vendita, con altrettanti di valore equivalente, in modo da assicurare la copertura del credito e garantire la prosecuzione dell’attività produttiva.
Il trattamento differenziato disposto dal legislatore, limitatamente al solo segmento dei danni subiti dal prodotto in fase di maturazione, risulta dunque giustificato.
La scelta non appare arbitraria, né irragionevole né sproporzionata, tenuto conto della rilevanza nazionale della produzione DOP (e IGP) interessata dagli effetti del sisma, a fronte di un intervento complessivo – quello disposto con l’articolo 3, comma, 1, lettera a) e b), del decreto-legge numero 74 del 2012 – che ha fornito sostegno a tutte le imprese operanti nei territori colpiti.
Corollario della rilevata non omogeneità è l’inesistenza di un mercato comune tra le produzioni DOP e quelle prive di riconoscimento, sicché la concessione del contributo all’una e non anche all’altra categoria di imprese produttrici non può costituire fattore di alterazione della concorrenza.
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