Italia
Oleoturismo: i dettagli della nuova legge regionale pugliese

Sono considerate attività oleoturistiche le attività formative ed informative nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo. Nel testo di legge vengono disciplinate le procedure da seguire per l'avvio dell'attività oleoturistica e fissa standard minimi di qualità.
14 giugno 2025 | 09:00 | C. S.
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge in materia di oleoturismo. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.
“Abbiamo scelto di rafforzare la disciplina dell’oleoturismo con una legge regionale ad hoc – sottolineano il presidente Emiliano e l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia – coordinata e costruita con tutto il partenariato agricolo pugliese e le Città dell’Olio, con una presa di coscienza comune e una corresponsabilizzazione nella valorizzazione del patrimonio olivicolo pugliese. Questo in un’ottica di apertura a nuovi scenari di tipo economico e sociale e di attuazione reale della multifunzionalità per le aziende agricole pugliesi. Oleoturismo e enoturismo puntano a fortificare il brand Puglia, in Italia e nel mondo”.
La L.R. 9/25, “Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse”, in ottemperanza alle norme statali di settore, riconosce e valorizza le grandi potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico in grado di offrire diverse opportunità per la crescita del tessuto economico della Regione.
Sono considerate attività oleoturistiche le attività formative ed informative nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell'azienda, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, alla conoscenza della storia e della pratica dell'attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell'olio in genere; le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali.
Possono esercitare attività di oleoturismo: l'imprenditore agricolo, singolo o associato che svolge attività di olivicoltura e che trasforma in proprio o tramite terzi il proprio prodotto; gli oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti perla produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva; i comitati di gestione delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva o delle Strade dell'olio extravergine di oliva, riconosciute ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva) e del relativo regolamento attuativo; i consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva DOP e IGP riconosciuti; i frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli, anche attraverso l'acquisizione della materia prima da terzi regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Nel testo di legge vengono disciplinate le procedure da seguire per l'avvio dell'attività oleoturistica e fissa standard minimi di qualità, come l’apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, cartellonistica di accoglienza, presenza di un sito o pagina web aziendale, indicazione dei parcheggi all'interno dell'azienda o nelle vicinanze, materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue, attività di degustazione dell'olio esclusivamente con contenitori e strumenti che non alterino le proprietà organolettiche del prodotto e conformi alla normativa UE, nonché misure per facilitare l'accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.
Sono disciplinate, inoltre, anche le modalità di istituzione dell'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da effettuarsi con delibera di giunta regionale. L'Elenco è istituito presso la struttura regionale competente in materia di filiere olivicole che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L'Elenco ha funzione meramente ricognitiva.
Sono anche normati gli aspetti relativi alla promozione dell'oleoturismo e alla disciplina delle attività di vigilanza e di controllo della corretta esecuzione dell'attività oleoturistica, i casi di sospensione e di revoca dell'attività, le sanzioni da irrogare in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente schema e dalla normativa nazionale.
Infine viene disciplinata la norma transitoria relativa ai soggetti che già svolgono attività riconducibili a quelle oleoturistiche alla data di entrata in vigore della legge.
Tra le disposizioni diverse, modificata la legge regionale che la disciplina in termini di capacita ricettiva delle strutture di cui all'art. 41 della Lr. 11/1999, allineandola agli standard definiti da altre normative regionali (ad es. Emilia Romagna, Marche, Lazio) con lo scopo di fissare dei parametri univoci a livello regionale in quanto il riferimento alle regolamentazioni vigenti a livello locale crea disparità di trattamento tra strutture ubicate in comuni diversi e disomogeneità di requisiti richiesti. Vengono allineate, inoltre, le disposizioni introdotte dal comma 7, dell'art, 13 ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, rubricato “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice Identificativo nazionale” in materia di sicurezza degli immobili, introducendo anche per queste tipologie di attività l’obbligatorietà di presenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Modificata, inoltre, la legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”, al fine di garantire la sicurezza e l'efficacia delle battute di caccia, soprattutto in contesti dove la fauna selvaggia è abbondante, con l’obbligo per gli Ambiti Territoriali di Caccia di dotarsi di un perito balistico iscritto all'albo dei periti balistici presso il tribunale.
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