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La Cassazione sancisce che il giornalismo d'inchiesta sull'olio d'oliva si può fare

Assolta Milena Gabanelli per la trasmissione di Report sulle sofisticazioni nel mondo oleario. Il giornalismo di denuncia è tutelato dalla Costituzione quando indichi motivatamente un sospetto di illeciti

16 marzo 2013 | T N

Fare inchiesta nel settore dell'olio d'oliva è pericoloso, anche per una giornalista come Milena Gabanelli che alle denunce è abituata.

Infatti non sono mancate dopo la trasmissione delle puntata di Report del 10 marzo 2002, intitolata “scusi, lei è vergine?

In particolare, a sentirsi diffamati, tanto da invocare l'articolo 595 del codice civile (diffamazione) sono stati gli industriali dell'olio, in particolare i titolari di una raffineria di Monopoli (BA).

L'accusa mossa alla giornalista era di aver insinuato che nello stabilimento si potessero commettere frodi, come l'aggiunta di olio di nocciola all'olio di oliva, da vendere poi sul mercato come extra vergine.

Ora la sentenza della Corte di Cassazione, 9337/2013, depositata il 27 febbraio 2013, ha assolto Milena Gabanelli, ristabilendo un principio importante: fare inchieste nel settore dell'olio d'oliva si può.

La giornalista era già stata assolta in sede di Corte di Appello, con il giudice che, per prima cosa, ha evidenziato come la trasmissione televisiva incriminata non ha mandato in onda la notizia che lo stabilimento oleario vendesse come olio extra vergine un olio mescolato a quello di nocciole, ma ha esposto il, peraltro motivato ed argomentato, sospetto che lo facesse.

I giudici della Suprema Corte hanno quindi evidenziato che il giudice di appello ha, con tali osservazioni, inteso superare la questione posta dalla difesa circa l'ampiezza del dovere di controllo sulla verità della notizia, incombente sul giornalista, evidenziando che, nella specie, la trasmissione si era mossa, piuttosto, nell'ambito del diritto di critica mediante un servizio di denuncia di situazione oscure, rivolto, tra l'altro, agli organi di Stato deputati ai relativi chiarimenti e cioè alla magistratura e ai titolari dei poteri normativi.”

In altre parole “il giornalismo di denuncia, quale è quello praticato nel caso di specie, è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente ed argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti...

In tale evenienza, escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo, razionalmente ha ritenuto la Corte che, sempre che sussista anche il requisito dell'interesse pubblico all'oggetto della indagine giornalistica, l'operato dell'autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'interesse dell'operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere: e ciò perchè il risvolto del diritto all'espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettività ad essere informata, non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto: operativo, evidentemente, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti.”

Non è la prima volta che la Cassazione si esprime in materia. Una sentenza del 2010 aveva già stabilito che il giornalismo di inchiesta, è espressione più alta e nobile dell’attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse. Ne consegue che detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell’onore e del prestigio di. soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano: l’aggettivo interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti; l’uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale. Inoltre, il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

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