Italia

Gli autovelox? Troppi abusi

E’ grave che vi siano Comuni pronti a utilizzrli per far cassa, anziché punire chi sbaglia I cittadini possono difendersi. L’Unione nazionale consumatori spiega in che modo

16 aprile 2011 | T N

“Quando gli autovelox diventano strumenti in mano ai Comuni per fare cassa e non per punire chi sbaglia, i consumatori devono sapere come difendersi”. A sostenerlo è l’avvocato Massimiliano Dona, il direttore generale di Unc, Unione nazionale consumatori.

“Il Codice della Strada – spiega – prevede in via generale l’obbligo di contestazione immediata della sanzione. Tale obbligo è, dunque, vigente anche per le sanzioni legate al superamento del limite di velocità accertate mediante autovelox, ad esclusione delle infrazioni rilevate su autostrade, superstrade e nelle altre strade dove non è possibile fermare il trasgressore in condizioni di sicurezza per gli agenti e per gli altri automobilisti: tale ultima circostanza deve essere valutata dal Prefetto competente che deve emettere un decreto nel quale individuare tratti di strada con le predette caratteristiche e, quindi, nei quali sia possibile utilizzare autovelox senza necessità della contestazione immediata”.

“Tali elementi (ivi compreso il Decreto Prefettizio) devono essere dettagliatamente indicati sul verbale di contestazione a pena di nullità di tutto l’accertamento. Purtroppo, sempre a causa dello sfruttamento degli autovelox ai fini di rimpinguare le entrate dei Comuni – scrive in un editoriale del periodico Le scelte del Consumatore – i temuti congegni vengono piazzati in punti strategici come ad esempio su strade dritte e/o con lunghe discese, dove è facile superare il limite di velocità”.

Le solite storie all’italiana, tanto per intenderci. Storie poco edificanti, visto che in diverse circostanze il fine non è tanto punire chi commette un’infrazione stradale, il che è giusto e sacrosanto, ma di guadagnare piuttosto sui malcapitati.

Massimiliano Dona chiarisce ogni aspetto di questo abuso, motivo per il quale è giusto essere informati. “Ricordiamo che ogni postazione munita di apparecchiatura di rilevamento della velocità (autovelox, tele laser, ecc.) deve essere preventivamente segnalata in maniera adeguata: anche di tale indispensabile preventiva (rispetto al punto nel quale è posizionato l’apparecchio) segnalazione si deve dare indicazione nel verbale di accertamento”.

Giusto seguire i consigli di una tra le organizzazioni in difesa dei consumatori tra le più attive e sensibili. Così, al fine di consentire una verifica sulla correttezza degli accertamenti eseguiti e sulla legittimità dei verbali di contravvenzione ricevuti, all’Unc sostengono l’utilità di “indicare i dati essenziali che un verbale di accertamento di sanzione rilevata con apparecchiatura autovelox, telelaser, o similare deve contenere”.

Va detto – per la precisione – che risulta escluso da tali indicazioni l’accertamento eseguito mediante il sistema cosiddetto Tutor, in quanto tale sistena si basa sul calcolo della velocità media.

 

Ma ecco i punti formulati dall’Unc:

 

1. Dati personali del proprietario e/o del trasgressore, i dati relativi alla esatta località e data dell’accertamento, oltre ai dati relativi al veicolo sanzionato.

2. Modello di apparecchio usato e relativo numero di matricola.

3. Tollerabilità di errore in percentuale dello strumento.

4. Preventiva verifica della funzionalità del rilevatore.

5. Preventiva segnalazione della postazione e tipo di segnaletica utilizzata.

6. Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici).

7. Provvedimento prefettizio che individua le strade diverse da autostrade e superstrade, nella quali, quindi, sarà possibile evitare la contestazione immediata.

 

Si tenga dunque questo elenco ben in mente. Infatti “l’assenza di una sola di queste informazioni – spiega Dona – potrebbe giustificare un ricorso, che potrà eventualmente essere presentato innanzi al Giudice di pace ovvero al Prefetto” Come sempre entro 60 giorni. Ma è importante anche controllare che “la notifica del verbale sia tempestiva”. Infatti – precisa l’avvocato Dona – la notifica deve avvenire, a pena di nullità, entro 90 giorni dalla rilevazione dell’infrazione.

 

Altre racconandazioni dell’Unione nazionale consumatori a difesa del cittadino

“Il Prefetto respinga il ricorso (ha 150/180 giorni per farlo), la multa originaria si raddoppia ma si hanno ulteriori 30 giorni (decorrenti dalla data di notifica dell’Ordinanza-ingiunzione) per impugnare il provvedimento prefettizio davanti al Giudice di Pace. Importante: per presentare ricorso contro una multa è necessario non pagare la sanzione”.

“Al Prefetto – spiega il direttore generale dell’Unc – il ricorso va presentato (o inviato tramite raccomandata A/R) all’ufficio o comando che ha irrogato la sanzione (Polizia stradale, Polizia locale, Carabinieri ecc.) ovvero direttamente alla Prefettura, e deve recare anche l’intestazione “Ricorso al Prefetto”: se viene presentato all’ufficio che ha irrogato la sanzione, l’ordinanza prefettizia dovrà essere emessa entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso; se viene presentato direttamente alla Prefettura, l’ordinanza dovrà essere emessa entro 150 giorni”.

E il giudice di pace? Quello competente territorialmente è come sempre il giudice di pace del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione. “Il ricorso – precisa Dona – va presentato presso la cancelleria del giudice di pace, ma può essere anche inviato per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, se la multa subita è stata rilevata in uno dei 146 Comuni recentemente oggetto dell’inchiesta sugli autovelox truccati, si potrà inserire tra i motivi di ricorso la non attendibilità dell’apparecchiatura utilizzata. In questo nostro articolo è riportato l'elenco dei Comuni in questione”.

 

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