Mondo Enoico
Colpo basso dell’Antitrust al Ministero delle politiche agricole
L’assegnazione in esclusiva alle Camere di Commercio dei controlli sui vini a denominazione d’origine viola la concorrenza. Un problema in più alla vigilia dell’applicazione della nuova ocm vino
27 giugno 2009 | Ernesto Vania
Tra poche settimane vi sarà la trasformazione delle Doc in Dop, con relative modifiche al sistema dei controlli.
Il Ministero, come ha ammesso lo stesso Presidente del Comitato Vini, non è giunto preparato allâappuntamento non avendo ancora provveduto a stabilire metodi e modi per lâaccreditamento degli organismi di certificazione.
Fino ad oggi, infatti, lâart. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1992 n. 164 stabilisce che l'analisi chimicofisica delle partite di vino è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Il Ministero aveva tutta lâintenzione di prorogare tale sistema, in via provvisoria e temporanea, per quanto questi due termini si possano applicare alla legislazione italiana, anche per le future Dop e Igp vitivinicole, sennonché lâAntitrust, con una segnalazione del 22 giugno, ha di fatto bloccato tale intenzione sul nascere.
Catricalà ha infatti segnalato che la 164 âha istituito, pertanto, un sistema in cui, per ogni produttore vinicolo che intenda ottenere il riconoscimento della denominazione protetta, è obbligatoria la certificazione chimico-fisica fornita dalla Camera di Commercio o, come sovente accade, da un laboratorio di analisi enologiche selezionato da questa. Un siffatto criterio sembra porsi in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e di libertà di accesso ai mercati garantiti dalla legge n. 287/90 nella misura in cui impedisce, da un lato, ai produttori vinicoli di selezionare liberamente e sullâintero territorio nazionale il laboratorio di analisi enologiche e a questi ultimi, dallâaltro, di accedere al mercato delle certificazioni enologiche.â
LâAntritrust inoltre aggiunche che âTale limitazione non appare, peraltro, giustificata da alcuna esigenza tecnica, legata al procedimento di certificazione, né dall'intento di garantire e tutelare adeguati livelli di qualità delle produzioni protette. Il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 luglio 2003 adottato in attuazione dellâart. 13 della legge n. 164/1992 citato, infatti, individua le regole e i criteri concernenti la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami chimicofisici ed organolettici dei vini.
La riserva normativa prevista a favore delle Camere di Commercio nellâindividuazione dei laboratori accreditati per le analisi enologiche, pertanto, crea una notevole barriera all'ingresso sul mercato delle certificazioni D.O.C. e D.O.C.G. dei prodotti vinicoli.
L'Autorità si è in più occasioni pronunciata in merito al tema in oggetto con interventi che si sono costantemente informati alla necessità di salvaguardare il principio di libertà di impresa, anche nell'ambito di attività di tutela e certificazione delle produzioni agroalimentari e vinicole.
Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità auspica un riesame della norma segnalata, volto a superare il principio della certificazione ad opera delle Camere di Commercio per ogni prodotto tutelato, al fine di garantire, compatibilmente con le esigenze di tutela delle produzioni vinicole, la libertà di scelta delle singole imprese produttrici e l'accesso al mercato per le imprese di certificazione.â
Se non vuole porsi quindi in contrasto con lâAntitrust il Ministero delle politiche agricole dovrà elaborare molto in fretta un nuovo sistema di regole relativo allâaccreditamento degli organismi di certificazione.