Mondo Enoico 18/01/2024

L’interpretazione della Commissione europea sui vini dealcolizzati

L’interpretazione della Commissione europea sui vini dealcolizzati

Troppo spesso si cerca di aggirare le norme europee, con procedimenti al limite del legale, come sottolineato dalla stessa Commissione europea che mette in chiaro i limiti della dealicolizzazione dei vini


La Commissione europea ha fornito risposte tecniche alle domande che sono state ricevute dai servizi dell’UE e poi discusse con esperti degli Stati membri in merito all'applicazione delle norme sulla dealcolizzazione dei vini.

I vini, i vini parzialmente dealcolizzati e i vini dealcolizzati sono tutti disciplinati dai codici della nomenclatura comune corrispondenti ai vini, vale a dire il codice NC “ex 2204” per i vini e i vini parzialmente dealcolizzati e il codice NC «ex 2202 99 19» per i vini dealcolizzati con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 %.
Inoltre la modifica introdotta dal regolamento (UE) 2021/2117 all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 chiarisce che la designazione da utilizzare per le diverse categorie di prodotti vitivinicoli quando sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione è la designazione della categoria accompagnata:
«i) dal termine “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o
ii) dal termine “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione».

Troppo spesso, però, si cerca di aggirare le norme europee, con procedimenti al limite del legale, come sottolineato dalla stessa Commissione:

L'allegato VIII, parte I, sezione E, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 vieta la dealcolizzazione se il mosto di uve è stato arricchito. Non si fa riferimento all'aggiunta di zuccheri (o mosti) all'uva o al vino nuovo ancora in fermentazione ai fini dell'arricchimento.
A questo proposito, tuttavia, è lecito chiedersi se l'arricchimento dell'uva o dei vini nuovi ancora in fermentazione rispetti lo spirito della suddetta normativa.

E inoltre:

Conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, per poter immettere sul mercato un vino «parzialmente dealcolizzato» devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
1. il vino di base (prima della dealcolizzazione) deve soddisfare tutte le caratteristiche di una delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9), del medesimo regolamento;
2. il tenore alcolico del prodotto finale deve essere superiore a 0,5 % e inferiore a 8,5 % o 9 % per i vini di cui all’allegato VII, parte II, punto 1), del medesimo regolamento;
3. al fine di ridurre il tenore alcolico del vino di base, deve avvenire un processo di dealcolizzazione;
4. il termine «parzialmente dealcolizzato» deve accompagnare la designazione del prodotto sull’etichetta.
Quando una partita di vino totalmente dealcolizzato viene miscelata con una partita di vino non dealcolizzato, la bevanda alcolica risultante potrebbe essere chiamata «vino» se il suo tenore alcolico è pari o superiore a 8,5-9 %, in quanto ciò potrebbe essere considerato come miscelazione o «taglio».
Se invece il tenore alcolico della bevanda ottenuta è inferiore a 8,5-9 %, la bevanda non può essere chiamata «vino» perché non si raggiunge il tenore alcolico minimo per il vino. Non può nemmeno essere chiamata «vino parzialmente dealcolizzato» in quanto la riduzione del tenore alcolico è dovuta alla miscelazione e non a un processo di dealcolizzazione parziale (cfr. condizione 3 di cui sopra).
La miscelazione e il «taglio» non dovrebbero essere utilizzati per eludere le norme in materia di dealcolizzazione e per immettere sul mercato come «vino parzialmente dealcolizzato» una miscela di vino e di vino dealcolizzato, con il fine di produrre un vino parzialmente dealcolizzato senza ricorrere a un processo di dealcolizzazione. Come accennato in precedenza, la legislazione dell'UE applicabile non consente di effettuare tale operazione. Il prodotto risultante da tale miscela potrebbe essere commercializzato solo a condizione che esso non sia designato come «vino parzialmente dealcolizzato» e il consumatore sia adeguatamente informato sulle sue caratteristiche conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (3) (regolamento FIC), in particolare l'articolo 7.
D'altro canto, il prodotto ottenuto dalla miscelazione di una partita di vino parzialmente dealcolizzato con un'altra partita di vino parzialmente dealcolizzato potrebbe essere denominato «vino parzialmente dealcolizzato» poiché corrispondente a una miscela di vini che sono stati entrambi parzialmente dealcolizzati.

La Commissione ricorda poi l’impossibilità di dealcolare i vini spumanti, concedendo la facoltà di indicare in etichetta l’annata o il nome della varietà, laddove vengano soddisfatte le condizioni necessarie. Le disposizioni vigenti – viene chiarito – non vietano l’utilizzo di denominazioni di vendita supplementari in etichetta, come “vino analcolico”.

La Commissione, inoltre, ribadisce che, nel caso in cui i produttori di Dop e Igp desiderino produrre vini parzialmente dealcolati, è necessario che tale possibilità venga preventivata nei rispettivi disciplinari produttivi.

di T N