L'arca olearia

Adempimenti burocratici per tutti: olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori

Tra novità e conferme vi presentiamo le regole a cui bisogna attenersi per evitare salate multe. Tra regolamenti comunitari, decreti ministeriali e circolari ecco il quadro normativo di riferimento e come districarsi

16 ottobre 2010 | Alberto Grimelli

Un po' di burocrazia sparisce e un po' entra.
Ecco cosa aspettarsi alla vigilia della nuova campagna olearia.

Il quadro normativo di riferimento
Reg. (CE) n. 1019/02 coordinato con il Reg. (CE) n. 182/09
DM (decreto ministeriale) 10 novembre 2009
Circolare AGEA prot. N.ACIU 2010.29 del 14/01/2010
Lettera circolare ICQRF prot. n. 8510 del 6/08/2010

Registro di carico e scarico
Ai sensi dell’art. 7 del DM 10/11/2009 è previsto l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
In particolare il sistema di registrazione deve essere in grado di:
fornire con immediatezza la giacenza “contabile” dei diversi prodotti suddivisi in base all’origine e alla qualità e questa deve essere confrontabile con quanto giacente in magazzino in base alle indicazioni riportate sui recipienti;
fornire la possibilità di riscontrare ogni “entrata” e “uscita” registrata con il documento giustificativo;
mettere in evidenza le lavorazioni effettuate (le miscelazioni, filtrazione, l’imbottigliamento, etc), i prodotti ottenuti, le eventuali perdite ecc

Sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito:
- i frantoi
- le imprese di condizionamento
- i commercianti di olio sfuso
Sono esclusi dalla tenuta del registro:
- gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP;
- gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi.

I registri dovranno essere tenuti con modalità telematiche nell’ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall’ICQRF d’intesa con AGEA.
In attesa dell’attivazione dei servizi telematici sono tenuti secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell’Ufficio dell’ICQRF (ex Repressione Frodi).
La data di inizio della tenuta con modalità telematiche del registro è prorogata al 1° luglio 2011 (da tale data tutti gli operatori obbligati dovranno tenere il registro esclusivamente con modalità telematica). Tuttavia gli operatori che volessero adottare ufficialmente il registro telematico prima del 1 luglio 2011, possono farlo a decorrere dal 15 ottobre 2010.

Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio:
- la data e il numero progressivo dell'operazione,
- il codice dell'operazione,
- il quantitativo effettivamente entrato o uscito,
- il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale,
- la designazione dell'olio completata, se del caso, dalle indicazioni facoltative lett. a) e b) di cui all’art. 5 del Reg. (CE) n. 1019/02,
- gli estremi del documento di accompagnamento,
l'indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata e in uscita,
l'indicazione del lotto per i prodotti preconfezionati.

Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive:
- il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore,
- codice fiscale dell'olivicoltore.

Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi:
- all'autoconsumo,
- alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera, suddivise per categoria di olio, designazione dell'origine e lotto e senza l'indicazione degli estremi del documento,
ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro.
Gli scarichi di prodotti preconfezionati, diversi dalla minuta vendita, suddivisi per categoria di olio e designazione dell'origine, possono essere effettuati anche in modo riepilogativo purché
entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del primo scarico
distintamente per lotto.
In tal caso, è possibile omettere il nome del destinatario indicando i riferimenti dei relativi documenti commerciali.

Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni:
- la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate,
- le movimentazioni interne,
- la produzione di miscele di oli di origine diversa,
- il confezionamento,
- lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine destinato:
alla produzione di «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini», di «olio di sansa di oliva» o alla produzione di altri prodotti alimentari,
ai mercati extracomunitari.

Per ciascuna delle operazioni sono menzionate:
- il codice dell'operazione,
- la data dell'operazione,
- la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto,
il numero identificativo dei recipienti di stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti,
il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi.

Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.

Nel registro, nella colonna «note», dovranno essere riportate (anche sotto forma di codice) le indicazioni facoltative relative alla estrazione/spremitura a freddo, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture

Le registrazioni relative alle “entrate ed uscite” dovranno essere effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo, per le entrate, a quello della ricezione e, per le uscite, a quello della spedizione, quelle relative alle “altre movimentazioni” entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione. Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro tre giorni dalla notifica della mancata certificazione.

Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati. Sono esclusi i depositi di olio confezionato 

Le indicazioni aggiuntive di cui al Reg. CE 1019/2002
I frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia allo stato sfuso che confezionato le indicazioni "prima spremitura a freddo” o "estratto a freddo (in attesa dell'attivazione dei servizi telematici SIAN) trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato. La comunicazione contiene:
il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi;
l’indicazione se l’impianto è utilizzato per l’ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;
la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l’indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura.

Gli operatori, per l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 5, lett c) e d) del regolamento relative alle caratteristiche organolettiche e all'acidità o dell'acidità massima devono esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche, per la partita di prodotto che si intende qualificare,

I recipienti di stoccaggio
I tini devono:
- riportare l’indicazione della capacità totale e di un numero identificativo
- essere munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto
riportare la categoria dell'olio di oliva e le indicazioni relative all’estrazione/spremitura a freddo relativo al prodotto contenuto

Le partite di olio confezionate non ancora etichettate
Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino devono essere identificate mediante un cartello recante:
- il lotto,
- il numero di confezioni,
- la loro capacità,
- la designazione dei prodotti compresa quella dell’origine e delle eventuali indicazioni facoltative di cui all’art. 5 del Regolamento.

DDT
I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, devono riportare, tra l’altro:
- la categoria e la quantità dell'olio,
- le indicazioni relative all’origine e quelle relative all’estrazione/spremitura a freddo, se utilizzate

Iscrizione al SIAN
Tutte le imprese di confezionamento devono essere iscritte in tale elenco
- le imprese di riconosciute alle quali è stato rilasciato il codice alfanumerico sono iscritte automaticamente;
- le nuove imprese di confezionamento devono iscriversi 
- le imprese di condizionamento che hanno presentato domanda di riconoscimento alle Regioni sono iscritte automaticamente
-  i frantoi che effettuano il condizionamento dell’olio, ancorché iscritti nel SIAN ai sensi del D.M. 4 luglio 2007 devono iscriversi
gli olivicoltori (esclusi dalla tenuta dei registri) qualora procedano al condizionamento devono iscriversi.

Le sanzioni
Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e ferme restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al decreto DM 10 novembre 2009 si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs 30 settembre 2005, n. 225 e dal D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.



L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, nel caso di prima infrazione, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6 del DLgs 225/2005, procede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.

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