Energia verde
Ecco i nuovi incentivi per le rinnovabili non fotovoltaiche. Via libera a sansa e acque di vegetazione
Col nuovo decreto, che avrà il via libera della Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre, il governo punta a dare certezze almeno fino a fine 2016. Il governo ha stanziato complessivamente 5,8 miliardi di euro
01 ottobre 2015 | R. T.
Il decreto per i nuovi incentivi alle energie rinnovabili non fotovoltaiche è stato alungo fermo ai box ma presto sarà operativo e lo resterà, probabilmente, fino alla fine del 2016 o comunque fino all'esaurimento della somma messa a disposizione del governo: 5,8 miliardi di euro.
Il via libera definitivo avverrà probabilmente il 7 ottobre, con la riunione della Conferenza Stato-Regioni.
L’accesso agli incentivi avverrà attraverso le aste e i registri.
Per quanto riguarda le aste, i contingenti di potenza saranno ripartiti in 800 MW per l'eolico onshore, 30 MW per l'eolico offshore, 20 MW per la geotermia, 110 MW per il solare termodinamico.
Nelle procedure per accedere agli incentivi, saranno escluse le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e quelle superiori al 40%.
Nell’ambito dei registri, i contingenti saranno 60 MW per l'eolico a terra, 80 MW per l'idroelettrico, 30 MW per la geotermia, 90 MW per le biomasse, 6 MW per gli impianti a moto ondoso, 10 MW per il solare termodinamico, 120,5 MW per gli ex zuccherifici.
Rientrano negli incentivi anche gli interventi di potenziamento se la differenza tra il valore della potenza prima e dopo l’intervento non supera la soglia di 5 Mw; gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni e Consorzi di Bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo ovvero 5 Mw; gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.
Molta attesa c'era per le tariffe incentivanti dedicate alle biomasse. La tariffa per gli impianti a biogas alimentati a sottoprodotti <300 kW è di 233 €/MWh e quella per gli impianti a biomasse alimentati a sottoprodotti delle stesse taglie è di 246 €/MWh.
In un apposito allegato sono stati definiti i sottoprodotti utilizzabili, come stabilito dall'ìarticolo 23 del nuovo decreto che stabilisce: "gli elenchi dei sottoprodotti contenuti nell'allegato 1A sono da considerarsi esaustivi. Il Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente può aggionrnare gli elenchi di cui all'allegato 2 sulla base di istanze presentate da soggetti interessati..."
Nella tabella 1A, quindi quella non modificabile su istanza di "soggetti interessati", vi soono anche, tra i sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali, i "sottoprodotti della trasformazione delle olive: sansa, sansa di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione."
Non potranno usufruire degli incentivi gli impianti eolici offshore sopra i 5mila kW, gli impianti oceanici, che sfruttano le maree e il moto ondoso, sopra i 5mila kW e alcuni impianti a biomasse e biogas.
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