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TRA NERO E SOMMERSO. COME DISTRICARSI NELL'AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO

Intervista a Giocondo Lippolis. Gli infortuni sul lavoro, unitamente al frequente utilizzo di manodopera irregolare, pone seri problemi da dover affrontare. Si va verso la semplificazione degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza

15 dicembre 2007 | Antonella Casilli

Sono passati vent’anni da quando Ghezzi e Romagnoli (Il rapporto di
lavoro subordinato, Zanichelli, Bologna 1987) evidenziavano il fenomeno
della “fuga dal diritto del lavoro”sottendendo la "necessità del diritto del lavoro di riaffermare continuamente la propria legittimazione a governare battendosi continuamente contro i suoi governati".

Il diritto del lavoro ha un estrema difficoltà nel ricondurre nella legalità il deserto normativo, ovvero la stessa negazione del diritto del lavoro rappresentato dal lavoro nero e sommerso.
Il diritto del lavoro ogni volta che incontra il suo contrario cerca sempre di ricondurlo a sé in modo determinato e determinante.

Il preoccupante fenomeno degli infortuni sul lavoro, coniugato al frequente utilizzo di manodopera irregolare ha fatto ravvisare al legislatore la necessità di una legge che, introducendo nuovi istituti per contrastare il lavoro nero, possa garantire maggiore sicurezza ai lavoratori sui luoghi di lavoro, parliamo della Legge 123 del 3 agosto 2007 recante “ Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto misure
e la riforma della normativa in materia”.

Al di là e indipendentemente dalle più raffinate capacità di ingegneria normativa, la precondizione necessaria per un’effettiva riduzione del lavoro sommerso richiede un mutamento culturale: sul piano della concreta realtà effettuale il lavoro sommerso deve diventare un disvalore.

Della sofisticata gestione applicativa della Legge abbiamo pensato di parlarne con il dottor Giocondo Lippolis Direttore delle Direzioni Provinciali del
Lavoro di Lecce e Taranto, due realtà territoriali complesse e
variegate.


La legge 123/07 costituisce un passo decisivo con in quale si promuove quel cambiamento culturale capace di migliorare le condizioni di lavoro e di salute...
Certo, in particolare si qualifica sempre di più la formazione e l’addestramento professionale Valorizzando in modo chiaro il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e favorire il ricorso a tale figura.
Uno dei momenti più importanti del sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro è rappresentato dalla informazione e dalla formazione dei lavoratori, soprattutto dei cambiamenti attuali nel mondo del lavoro, con l’impiego di lavoratori con contratti atipici.
Spesso le aziende si attivano per adempiere al solo adempimento formale alla norma di legge invece di preoccuparsi del processo formativo dei lavoratori e dei loro comportamenti sui luoghi di lavoro, in modo da rendersi partecipe e
integrato nel sistema di prevenzione all’interno dell’azienda.

Il legislatore ormai in modo esplicito lega il contrasto al lavoro irregolare ad un miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro...
Infatti, è risaputo che quelle aziende che si avvalgono di manodopera
irregolare presentano anche un numero di infortuni maggiori, senza peraltro trascurare il fatto che spesso non se ne viene neanche a conoscenza proprio perché riguardano lavoratori a nero e l’azienda ha interesse a non essere scoperta, con tutte le conseguenze che è immaginabile prevedere.
L’art. 1 della legge delega il Governo ad adottare, entro nove mesi, i decreti legislativi necessari per riformare e rivisitare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, estendendole a tutti i settori di
attività, ivi compresa la pubblica amministrazione, pur considerandone
la specificità di alcuni settori della stessa.
La delega, pertanto, che deve essere esercitata dal Governo nell’arco di nove mesi dall’entrata in vigore delle legge citata (123/2007), è finalizzata anche a
semplificare gli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed a riformulare e razionalizzare l’apparato sanzionatorio, sia di natura amministrativa che penale, mantenendo nel contempo la validità degli strumenti vigenti previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, la cui applicazione favorisce la eliminazione delle violazioni accertate e conseguentemente la eliminazione del pericolo in modo abbastanza rapido.

La legge, oltre a contenere i principi di delega al Governo, ha introdotto alcune norme di immediata attuazione, entrate in vigore il 25 agosto 2007, possiamo esaminarle con il suo aiuto?
Certo, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale è disciplinato dall’art. 5 della legge 123/2007 e analogamente a quanto già previsto e disposto dalla legge 248/2006 nel settore dell’edilizia prevede che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha la facoltà di sospendere l’attività in tutti settori ogni qual volta ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando viene accertato l’utilizzo di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, vale a dire sconosciuto alla pubblica
amministrazione, i cosiddetti lavoratori a nero, in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati nella unità produttiva;

2) in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale (d. lgs n. 66/2003);

3) nei casi di gravi e reiterate violazioni della disciplina vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; nella fattispecie il presupposto per l’applicazione del provvedimento di sospensione è costituito dalle gravi violazioni accertate durante l’accesso ispettivo, nonchè dalla
reiterazione dell’illecito, vale a dire a violazioni della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza) che il trasgressore ha commesso nei cinque anni precedenti; al riguardo si evidenzia che l’accertamento della reiterazione di violazioni in tale materia a carico di un trasgressore rende necessario lo scambio di informazioni con gli altri organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza (ASL).

Il provvedimento di sospensione può essere adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche.
L’adozione del provvedimento di sospensione comporta la immediata cessazione dell’attività dell’unità produttiva interessata, con la eccezione degli
adempimenti necessari tendenti ad eliminare quelle violazioni che sono state oggetto dell’accertamento.
Si ritiene opportuno sottolineare che il provvedimento di sospensione non deve essere adottato quando l’interruzione dell’attività può creare un pericolo per gli stessi lavoratori o potrebbe compromettere la funzionalità di un impianto o delle attrezzature esistenti o per ragioni di ordine pubblico.
L’inosservanza del provvedimento di sospensione configura il reato di
cui all’art. 650 c.p.c..

Le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione da parte del personale ispettivo del M.L.P.S sono analiticamente elencate nell’art. 5, comma 2, della legge 123/07:
a) regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altre documentazione obbligatoria;
b) ripristino delle normali condizioni di lavoro in caso di violazioni in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale;
c) eliminazione delle violazioni in tema di prevenzione infortunistica;
e in aggiunta il pagamento di una sanzione aggiuntiva(sanzione accessoria), pari ad un quinto delle sanzioni amministrative immediatamente accertate.
Se il provvedimento di sospensione viene adottato a seguito di gravi e
reiterate violazioni in materia infortunistica, la revoca si ottiene con la eliminazione delle violazioni accertate.

Limitatamente alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, al personale ispettivo delle aziende sanitarie è riconosciuto l’estensione del potere di
sospensione dell’attività.
Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici
L’art. 6 della legge 123/2007 obbliga tutto il personale dipendente da imprese appaltatrici o subappaltatrici, in ogni settore di attività, dal 1 settembre 2007 ad essere dotato di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro; l’obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro. La tessera di riconoscimento deve essere obbligatoriamente esposta e deve essere corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Tra le altre norme introdotte con la legge 123/2007 si evidenziano:

- l’obbligo a carico del datore di lavoro committente, in presenza di contratti d’opera o di appalti, di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi ( art. 3 );

- applicazione della diffida obbligatoria di cui all’art 13 del decreto legislativo 24 aprile 2002, n. 124, anche da parte del personale amministrativo degli istituti previdenziali, limitatamente alle violazioni amministrative sanabili in materia previdenziale ( art. 4, co. 6 )

- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, gli Enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia congruo rispetto al costo di lavoro che a quello per la sicurezza. Inoltre il costo del lavoro è determinato, periodicamente, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale attraverso apposite tabelle;

- il costo relativo alla sicurezza è incomprimibile e non può essere soggetto a ribasso d’asta ( art. 8 che modifica l’art. 86, co. 3 bis, del d. lgs 12/04/2006,
n. 163

- previsione di un credito d’imposta dal 2008 a favore dei datori di lavoro che sopportano spese per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza (art. 10 ).

Poteri degli organismi paritetici di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza, informando l’autorità di coordinamento degli esiti effettuati, chiedendo nel contempo i dovuti controlli alle autorità di vigilanza (art 7).


Ringraziamo il nostro ospite per la generosità con la quale ha esaminato con noi la norma dimostrandoci come nel diritto del lavoro soluzioni morbide sono difficilmente praticabili anche perché il diritto del lavoro, quando non è effettivo discredita se stesso e finisce per delegittimarsi.