Energia verde

Agrivoltaico, l'innovazione che unisce agricoltura e produzione energetica

Agrivoltaico, l'innovazione che unisce agricoltura e produzione energetica

Dal vero significato di agrivoltaico fino ai principi del suo funzionamento, ma anche i benefici ambientali ed economici del sistema. Prospettive future e incentivi per il 2024

31 maggio 2024 | Roberto Accossu

Continua sempre più intenso nel nostro paese il dibattito sull’utilizzo delle energie rinnovabili da impiegare per la transizione energetica, in particolar modo sulla strategia da seguire per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici, concordati con l’Europa per il 2030.

L’iniziale euforia sulla transizione energetica e sull’abbandono dei combustibili fossili si sta sempre più scontrando con l’impatto che le nuove centrali elettriche da energie rinnovabili hanno sul territorio, sia in termini di consumo di suolo, sia sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico.

Infatti, la realizzazione delle nuove centrali elettriche per la produzione di energie rinnovabili sta determinando, in alcune regioni, delle sostanziali modifiche dell’uso del suolo in seguito alla costruzione di impianti fotovoltaici sempre più estesi.

Considerando che la potenza per la produzione di energie rinnovabili installata al 2021, secondo i dati Eurostat, era di circa 21 GW di fotovoltaico, per raggiungere gli obiettivi posti dal PNIEC sarà necessario aver realizzato degli impianti di energie rinnovabili, entro il 2030, di circa 20 GW di eolico e di 50-60 GW di fotovoltaico, oppure di quasi 70 GW di soli impianti fotovoltaici.

Dal consumo di suolo agricolo all'agrivoltaico

E’ evidente che passare da una produzione, attuale, di energia rinnovabile prodotta da pannelli fotovoltaici di 21 GW, a una produzione di 70 GW, o, considerando l’ipotesi minore, di 50 GW, previsti dal PNIEC, richiede un notevole utilizzo di suolo agricolo.

In termini dimensionali, prendendo in considerazione l’ipotesi più bassa, 30 GW, occorrerebbe realizzare una superficie coperta a pannelli fotovoltaici pari a 1,5 volte l’attuale superficie realizzata, per centrare gli obiettivi del PNIEC.

Peraltro, gli impianti fotovoltaici non sono distribuiti in maniera omogenea sull’intero territorio nazionale ma risultano concentrati, prevalentemente, in alcune regioni.

L’effetto visivo fortemente impattante degli impianti fotovoltaici a terra nelle campagne, accompagnato al consumo del suolo non più utilizzabile ai fini agricoli. ha determinato una forte preoccupazione dell’uso del territorio da parte dalle principali organizzazioni sindacali agricole e successivamente di numerose amministrazioni regionali e comunità locali.

Il decreto agricoltura: divieto di utilizzo di suolo agricolo per impianti fotovoltaici

Tutto ciò ha indotto il governo a emanare delle disposizioni finalizzate a limitare il consumo del suolo agricolo contenute nel decreto Legge n° 63 del 15 maggio 2024 che all’art 5 - disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo – dispone:

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.  L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente   agli   interventi    per    modifica, rifacimento, potenziamento o integrale   ricostruzione   degli   impianti   gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8.

Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunita' energetica rinnovabile ai   sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199, nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

  2.  Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

Il Decreto Legge n° 63 prevede il divieto di realizzazione degli impianti fotovoltaici sui terreni classificati dagli strumenti urbanistici come agricoli, che saranno, viceversa, permessi in altre aree quali cave, miniere non in attività, terreni di Ferrovie dello Stato o di gestori aeroportuali, zone industriali e aree adiacenti alla rete autostradale, entro i 300 metri.

Sarà inoltre consentita la realizzazione dei progetti inerenti alle energie rinnovabili finanziati con il PNRR: gli impianti agrivoltaici, le comunità energetiche rinnovabili e gli impianti per autoconsumo.

I finanziamenti per le energie rinnovabili previsti dal PNRR rientrano nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile.

L’importo totale destinato alla Missione 2 è pari a 23,78 miliardi di euro, di cui lo stanziamento previsto per le energie prodotta da fonti di energia rinnovabile è pari a 5,9 miliardi di euro tra:

Ø  l’agrivoltaico;

Ø  comunità energetiche e l’autoconsumo;

Ø  gli impianti innovativi (incluso off-shore):

Ø  lo sviluppo di bio-metano.

La produzione di energia elettrica prodotta dai diversi sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili è pari a circa 4,5 GW per cui risulta un deficit di circa 25 – 26 GW che dovrà essere colmato con altre forme di produzione di energia da fonti rinnovabili non inserite nell’elenco sopra riportato, cioè la produzione di energia tramite l’eolico o il fotovoltaico.

Il decreto sull'agrivoltaico

Il 14 febbraio 2024 è entrato in vigore il DM firmato dal Ministro Gilberto Pichetto Frattin atto a incentiva la diffusione dell’agrivoltaico avvalendosi dei fondi del PNRR con l’obiettivo di installare almeno 1,04 gigawatt di impianti agrivoltaici avanzati entro il 30 giugno del 2026.

Considerato il Decreto Legge 63 del 15 maggio 2024 è presumibile che gran parte degli impianti fotovoltaici, anche non finanziati dal PNRR, venga convertito in agrivoltaico.

La realizzazione degli impianti agrivoltaici però impone la coltivazione dei terreni agricoli, ovvero la continuazione dell’attività agricola produttiva sotto i pannelli.

Per i Dottori Agronomi italiani l’approvazione del decreto sugli impianti agrivoltaici rappresenta una sfida e un’occasione unica per rivendicare un ruolo di primo piano nell’innovazione delle aziende agricole, attraverso un miglioramento dell’efficienza produttiva delle produzioni agrarie (agricole e/o zootecniche), una riduzione dei costi, un aumento della sostenibilità ambientale delle produzioni ed una forte spinta alla digitalizzazione delle attività aziendali.

Il Decreto prevede, al fine di favorire il maggior accesso possibile agli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, di destinare alle sole aziende agricole, un contingente di 300 MW a impianti agrivoltaici con una potenza massima di 1 MW,

I restanti 740 MW sono destinati alle associazioni temporanee di imprese che includono nella struttura societaria, almeno un imprenditore agricolo, come definito dall’articolo 2135 del codice civile, che accedono ai meccanismi incentivanti tramite la partecipazione a procedure competitive per impianti di qualsiasi potenza.

Le principali caratteristiche progettuali e costruttive che il sistema agrivoltaico deve rispettare sono:

· Superficie minima destinata all’attività agricola

La superficie minima destinata all’attività agricola deve essere pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot): Sagricola ≥ 0,7 Stot

· Soluzioni costruttive integrate innovative

L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole e/o zootecniche anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispettare i valori minimi sotto riportati:

• 1,3 metri nel caso di attività zootecnica;

• 2,1 metri nel caso di attività colturale;

· Producibilità elettrica minima

La produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato (FVagri) non è inferiore al 60 % della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento (FVstandard): FVagri ≥ 0,6 FVstandard

· Requisiti di esercizio del sistema agrivoltaico

Continuità dell’attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell’intervento

La continuità dell’attività agricola e pastorale sul terreno su cui verrà realizzato l’impianto agrivoltaico presuppone la presenza continua di un tecnico specializzato, dotato di una preparazione specifica che sappia individuare e valutare le criticità che di volta in volta emergeranno.

Per la prima volta occorrerà applicare le moderne tecniche dell’agricoltura di precisione su coltivazioni effettuate in nuovi microclimi presenti nelle aree sottostanti i pannelli, e si dovrà monitorare l'attività agricola e valutare gli effetti sulle coltivazioni nel microclima creatosi.

Analizzare i consumi idrici, l’eventuale risparmio idrico realizzato grazie alla copertura dei pannelli sopra le coltivazioni, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola e/o zootecnica sono tra le principali competenze del Dottore Agronomo.

In conclusione, è possibile affermare che i Dottori Agronomi saranno tra i principali artefici dell’introduzione, gestione, monitoraggio e implementazione delle più moderne tecniche di coltivazione e/o allevamento degli impianti agrivoltaici.