L'arca olearia

Sansa bifasica dei frantoi, il 4% che cambia la partita tra recupero dell’olio e biometano

Sansa bifasica dei frantoi, il 4% che cambia la partita tra recupero dell’olio e biometano

Il nuovo Allegato A del GSE introduce, per determinate sanse umide bifasiche, una soglia del 4% di olio residuo sulla sostanza secca ai fini dell’accesso al circuito incentivato. Ma il quadro normativo è più articolato: la distanza dei 70 chilometri dai sansifici deriva dal DM 23 giugno 2016

08 ottobre 2026 | 13:00 | R. T.

La gestione della sansa torna al centro del confronto tra filiera olearia e comparto del biometano. La questione non riguarda soltanto la destinazione di un sottoprodotto, ma il punto di equilibrio tra recupero della materia e valorizzazione energetica.

La sansa vergine proveniente dalla lavorazione bifasica presenta infatti caratteristiche differenti rispetto a quella ottenuta con sistemi a tre fasi, soprattutto per il maggiore contenuto di acqua. Allo stesso tempo conserva una quota di sostanza grassa che può essere recuperata attraverso la lavorazione nei sansifici per ottenere olio di sansa greggio, successivamente destinato alla raffinazione.

È proprio questa possibilità di ulteriore recupero a essere diventata decisiva nell'applicazione delle regole sugli incentivi al biometano avanzato.

Il nuovo criterio del GSE: 4% di olio residuo

Il passaggio più rilevante è contenuto nell'Allegato A, “Precisazioni sulle materie prime – Procedure applicative DM 2 marzo 2018”, nella versione approvata dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti il 30 aprile 2026 e pubblicata dal GSE il 6 agosto 2026.

La disposizione individua, alla lettera p), le condizioni relative alle sanse umide bifasiche. Il testo stabilisce che possono rientrare nella fattispecie le «sanse umide (bifasiche) con contenuto d’olio residuo su base secca non superiore al 4%».

Il riferimento alla sostanza secca è tecnicamente determinante. Il 4% non deve infatti essere calcolato sul peso tal quale della sansa, ma sulla frazione privata dell'acqua.

Con una sansa contenente, per esempio, il 70% di umidità, 100 kg di materiale contengono 30 kg di sostanza secca. Un residuo oleoso pari al 4% della sostanza secca corrisponderebbe quindi a 1,2 kg di olio, pari all'1,2% del peso della sansa tal quale. La differenza rispetto a un ipotetico 4% calcolato sul prodotto umido è dunque sostanziale.

Il criterio non va pertanto interpretato come un limite del 4% di olio sulla sansa fresca: è un limite analitico riferito alla sostanza secca.

La distanza dei 70 chilometri ha un'altra origine normativa

Un secondo elemento spesso sovrapposto alla soglia del 4% è quello della distanza dal sansificio. Le due condizioni hanno però origini normative differenti.

La Tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 inserisce tra i sottoprodotti della trasformazione delle olive «sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione» e prevede una specifica disciplina per l'utilizzo della sansa quando l'impianto di produzione dista più di 70 km dal sansificio più vicino, oltre alla previsione specifica per la Sardegna.

Il dato dei 70 chilometri, quindi, non nasce dall'Allegato A GSE del 2026. È un criterio già presente nella disciplina delle biomasse incentivabili e viene successivamente richiamato nel quadro regolatorio relativo al biometano.

Il nuovo documento GSE opera invece una selezione ulteriore sulla tipologia di sansa e sul suo contenuto oleoso residuo.

La modifica introdotta dal decreto-legge 77/2021

Un passaggio decisivo è rappresentato dall'articolo 31-bis del DL 31 maggio 2021, n. 77, introdotto in sede di conversione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

La norma stabilisce che i sottoprodotti utilizzati come materia prima negli impianti di biogas ricompresi nella Tabella 1.A, punti 2 e 3, del DM 23 giugno 2016, quando impiegati per produrre biometano mediante purificazione del biogas, «costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato» ai sensi del DM 2 marzo 2018.

La disposizione è importante perché crea il collegamento giuridico tra l'elenco dei sottoprodotti del DM 23 giugno 2016 e il sistema dei biocarburanti avanzati previsto dal DM 2 marzo 2018.

Ne consegue che la possibilità di utilizzare una determinata sansa nel circuito incentivato non può essere valutata sulla base del solo documento GSE: occorre ricostruire la catena normativa che parte dalla classificazione del sottoprodotto e arriva al regime incentivante.

Il DM 2 marzo 2018 e i CIC

Il DM 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, costituisce il riferimento per la promozione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nei trasporti. La disciplina utilizza i Certificati di immissione in consumo (CIC) come strumento di valorizzazione dell'adempimento degli obblighi nel settore dei trasporti.

Il sistema non deve essere confuso con la produzione fisica di biometano. Il cosiddetto double counting, quando applicabile, riguarda il riconoscimento dei certificati ai fini dell'obbligo, non un raddoppio della quantità di gas fisicamente prodotta.

Il successivo quadro normativo ha inoltre mantenuto il collegamento tra biometano avanzato e CIC. Le disposizioni riportate nella normativa di settore precisano, per esempio, che l'obbligo relativo al biometano avanzato può essere assolto attraverso l'acquisto dei corrispondenti CIC oppure mediante i meccanismi di valorizzazione predeterminata del GSE.

Le sentenze del Consiglio di Stato cambiano il criterio di valutazione

La questione ha assunto una nuova dimensione dopo le sentenze del Consiglio di Stato, sezione II, nn. 5639 e 5642 del 30 giugno 2025.

La pronuncia n. 5639 ha evidenziato l'insufficienza dell'istruttoria precedente sulla concreta possibilità di destinare determinate tipologie di sansa a usi non energetici. Il giudice amministrativo ha richiamato, tra gli elementi da valutare, la domanda del mercato, la capacità di assorbimento dei sansifici, le caratteristiche delle diverse sanse, le possibilità di approvvigionamento e la sostenibilità economica e ambientale delle diverse destinazioni.

È un passaggio di particolare rilievo per la filiera. La semplice astratta possibilità di recuperare altro olio non è necessariamente sufficiente: occorre verificare se tale recupero sia concretamente praticabile, in quali quantitativi e in relazione alla capacità effettiva della rete dei sansifici.

Uso a cascata, ma senza automatismi

Da questo punto di vista, il principio dell'uso a cascata della biomassa assume un valore sostanziale. Prima di destinare una materia a fini energetici occorre considerare se esistano possibilità realistiche di valorizzarne componenti e proprietà attraverso usi a maggiore valore aggiunto.

Ma ciò non equivale a stabilire che ogni sansa debba necessariamente essere conferita a un sansificio.

La stessa logica delle sentenze impone una valutazione concreta della filiera: distanza, capacità di ritiro, capacità di lavorazione, caratteristiche della materia prima, costi logistici e possibilità effettiva di recupero dell'olio. Il Consiglio di Stato ha infatti posto l'accento proprio sulla necessità di verificare la capacità di assorbimento dei sansifici e la concreta sostenibilità delle destinazioni alternative.

Il problema operativo per i frantoi

È qui che la nuova disciplina può produrre effetti rilevanti durante la campagna olearia. Un frantoio può trovarsi a una distanza inferiore ai 70 km da un sansificio, ma ciò non significa automaticamente che quel sansificio disponga della capacità necessaria a ritirare e lavorare tutta la sansa prodotta nelle settimane di maggiore afflusso.

La disponibilità teorica di un impianto e la sua capacità industriale effettiva sono dunque due elementi differenti.

Anche il dato analitico assume un peso maggiore. La versione 2026 dell'Allegato A richiede infatti una documentazione specifica: per la materia prima interessata è prevista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la conservazione, per ciascun fornitore, dei certificati analitici rilasciati da laboratori accreditati.

Per i frantoi e gli operatori della filiera significa che il tema non è soltanto industriale, ma anche documentale e di tracciabilità.

La vera questione è l'efficienza della filiera

La soglia del 4% introduce quindi un parametro tecnico destinato a incidere sulle decisioni economiche degli operatori. Più olio residuo rimane nella sansa, maggiore è il valore potenziale della materia per il recupero attraverso il circuito dei sansifici; al contrario, una sansa sufficientemente disoleata può acquisire maggiore interesse come substrato energetico.

La questione va letta anche alla luce dell'articolo 31-bis del DL 77/2021, che ha esplicitamente collegato i sottoprodotti agroindustriali della Tabella 1.A alla qualifica di biocarburanti avanzati.

Il punto di equilibrio diventa perciò quello tra recupero dell'olio residuo e valorizzazione energetica della frazione organica.

Una distinzione normativa da non perdere

Il quadro consente di individuare almeno tre livelli distinti. Il primo è la qualificazione della sansa come sottoprodotto e la sua presenza negli elenchi normativi. Il secondo riguarda la possibilità di riconoscerla come materia prima per la produzione di biometano avanzato. Il terzo concerne le condizioni applicative fissate dal GSE per l'accesso al meccanismo incentivante.

Confondere questi tre piani porta a una conclusione non corretta: il limite del 4% contenuto nell'Allegato A GSE non è, in quanto tale, un divieto generale di utilizzare la sansa per produrre biogas o biometano. È un criterio inserito nel sistema applicativo relativo alle materie prime e agli incentivi.

Anche il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, colloca il biometano all'interno del quadro generale dei regimi di sostegno alle fonti rinnovabili, mentre il successivo DM 8 agosto 2024 ha sostituito l'Allegato VIII del decreto legislativo recependo l'aggiornamento delle materie prime previste dalla disciplina europea.

La partita si gioca ora sui dati reali

Il nuovo assetto sposta quindi l'attenzione dalla semplice classificazione della sansa alla misurazione delle sue caratteristiche e alla capacità reale della filiera di assorbirla.

Per il settore oleario sarà determinante capire quanta sansa bifasica rientri effettivamente sotto la soglia del 4% di olio sulla sostanza secca, quale sia la capacità nazionale dei sansifici e quanto materiale possa essere effettivamente valorizzato per l'estrazione dell'olio.

È questo il punto sul quale le prescrizioni GSE e le sentenze amministrative finiscono per incontrarsi: non basta stabilire che una materia può avere un uso non energetico; occorre dimostrare che quell'uso sia tecnicamente, economicamente e logisticamente praticabile. E, per i frantoi, la risposta dovrà arrivare durante la campagna, quando la sansa si produce in quantità elevate e la capacità di stoccaggio e ritiro diventa un vincolo industriale concreto.

Le fonti normative e applicative principali sono il DM 23 giugno 2016, il DM 2 marzo 2018, l'articolo 31-bis del DL 77/2021, il D.Lgs. 199/2021, il DM 8 agosto 2024, le sentenze del Consiglio di Stato nn. 5639 e 5642/2025 e l'Allegato A GSE 2026 sulle materie prime.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Olivicoltura mediterranea: prevedere il raccolto partendo da suolo, caldo e pioggia

Ancorare gli indicatori satellitari e pluviometrici a soglie termiche fisiologiche, invece che al calendario, permette di stimare il raccolto dell'anno successivo con una precisione fino al 97%. Una lezione utile anche per l'Italia, dove siccità e ondate di calore stanno diventando la norma

07 ottobre 2026 | 14:00

L'arca olearia

Olio extravergine d'oliva: come difendere steroli e fenoli durante lo stoccaggio

Uno studio su cultivar Coratina dimostra che il vetro scuro batte la plastica trasparente: dopo 30 mesi il PET chiaro fa perdere fino al 79,9% di squalene e il 24% di beta-sitosterolo. Ecco cosa devono sapere gli olivicoltori per non compromettere la qualità e la conformità normativa

07 ottobre 2026 | 13:00

L'arca olearia

Rumore nei frantoi: esposizione fino a 100 decibel

Uno studio condotto in frantoi oleari rileva livelli di pressione sonora superiori al limite di 85 dB(A), con picchi nelle frequenze di 2 e 4 kHz. Troppi lavoratori e proprietari di frantoi non utilizzano le protezioni acustiche

07 ottobre 2026 | 09:00

L'arca olearia

Prezzi dell'olio a picco: conviene produrre extravergine di oliva o lampante?

Con 80 quintali di olive e una resa al frantoio del 12,5%, un ettaro produce circa 800 kg di olio. Raccogliere da terra e vendere lampante a 2,5 euro/kg rispetto extravergine a 4 euro/kg è preferibile, ma il conto economico finale è comunque in perdita

06 ottobre 2026 | 14:00

L'arca olearia

Olive in attesa al frantoio: già dopo 24 ore la qualità dell’olio può iniziare a calare

Uno studio condotto dal CNR su 228 campioni raccolti in Emilia-Romagna mostra che con l’aumentare dei giorni di stoccaggio crescono acidità, perossidi e K232, mentre diminuiscono polifenoli e stabilità ossidativa. E i difetti sensoriali diventano più frequenti

05 ottobre 2026 | 15:00

L'arca olearia

I truffatori dell’olio di oliva hanno rialzato la testa e gliela faremo riabbassare!

Un tuffo indietro nel tempo di trent’anni, con il rischio di un prezzo delle olive di 30 euro/quintale e dell’olio extravergine di oliva italiano a 4 euro/kg. E tornano le polemiche sulle frodi. La novità? “Stavolta l’industria olearia sta insieme con gli agricoltori” afferma Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola

05 ottobre 2026 | 13:00 | Alberto Grimelli