Legislazione
Interessi annui al 10,25% per chi non paga rispettando i termini dell'art. 62
Diverso trattamento per la pubblica amministrazione che si fa uno sconto del 2%. Gli interessi di mora si applicano oltre il sessantesimo giorno dall’ultimo del mese di ricevimento della fattura
28 marzo 2014 | C. S.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 201 4 il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da applicare per il
periodo 01/01/2014 - 30/06/2014.
Il nuovo tasso di riferimento è stato ridotto, passando dallo 0,50% allo 0,25%.
Pertanto, sulle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, regolate dall’art. 62, la percentuale dello 0,25% va incrementata di 10 punti percentuali per poter determinare il tasso annuale di mora da applicare nel caso di ritardati pagamenti.
Tale incremento si applica decorso il sessantesimo giorno (trentesimo per i prodotti deteriorabili) dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (art. 62 D.L. 1/2012).
Tale maggiorazione, inoltre, si applica alle transazioni commerciali tra imprese ovvero imprese e pubblica amministrazione, ai contratti di subfornitura ed ai contratti di trasporto su strada e prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi da vettori, che partecipano al servizio di trasporto. In questi casi, la percentuale dello 0,25% deve essere maggiorata dell’8%.
Fonte: Aifo