Legislazione 12/05/2012

E' così che il preventivo diventa un contratto tra professionista e cliente

E' così che il preventivo diventa un contratto tra professionista e cliente

Fornire un preciso quadro è diventato un obbligo di legge, indicando gli oneri ipotizzabili, evidenziando il costo previsto per ogni singolo intervento ed eventualmente la possibilità che possano scaturire delle spese impreviste


Nei rapporti con il cliente privato/pubblico l’abrogazione delle tariffe, seppur parzialmente applicate dall’entrata in vigore del decreto Bersani D.L. 223/2006, rappresenta l’abbandono di un sistema consolidato del calcolo dei compensi relativi alle prestazioni professioni eseguite.

Difatti, fino all’entrata in vigore del D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012, ora convertito in legge n° 27 del 24 marzo 2012, il professionista per la determinazione del proprio compenso poteva basarsi sull’applicazione del tariffario.

Quest’ultimo racchiudeva la quasi totalità delle prestazioni professionali che la categoria di appartenenza poteva effettuare e dava indicazioni su quelle non contemplate.

Perciò, il libero professionista individuava la prestazione eseguita o da eseguire e poteva calcolare il proprio onorario.

Dopo l’entrata in vigore del D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012 tutto ciò non è più possibile.

Infatti, la detta normativa si propone il seguente obiettivo: che la trattativa tra il professionista e il cliente sia affidata alla libera contrattazione tra le parti, in piena trasparenza, cosicché, una volta individuata la prestazione, sia il mercato a determinare il compenso.

Inoltre, l’abrogazione delle tariffe introdotta con il D.L. n° 1/2012 impedisce al libero professionista di fare espresso riferimento ad esse nella determinazione del proprio compenso per le prestazioni professionali fornite.

Pertanto, dopo l’entrata in vigore del D.L. n° 1/2012 come deve essere determinato il compenso per la prestazione?

Il comma 4 dell’art. 9 riporta testualmente“ Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi …”

Il comma 4 dell’art. 9 impone, quindi, al professionista la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico nelle forme previste dall’ordinamento.

Si aprono due distinti scenari sia per il professionista sia per il cliente: il primo scenario basato su esperienze pregresse, il secondo sulla mancanza di esperienze pregresse.

Se la determinazione del compenso nasce e si basa su esperienze lavorative pregresse o su incarichi pregressi, il professionista, pur non facendo esplicito riferimento ai vecchi tariffari, è in grado di esprimere un valore, un importo che sia legato alla consolidata esperienza, e ciò dovrebbe garantire il cliente da uno scostamento anomalo del valore della prestazione.

Allo stesso modo il cliente, se aveva avuto dei precedenti rapporti contrattuali con un professionista, è in possesso di parametri di riferimento su cui basarsi per valutare la liquidazione degli onorari richiesti dal professionista in relazione alla prestazione fornita, parametri che ora vengono a mancare.

Ma nel caso di incarichi ex novo che devono ancora essere discussi con il cliente, cioè successivi all’entrata in vigore del D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012, come dovrà comportarsi il libero professionista?

Deve ritenersi che essendo scomparse le tariffe da tutto il quadro normativo vigente come disposto dal comma 5 dell’art. 9 del D.L. 1/2012 secondo il quale “Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.” il riferimento legislativo a cui indirizzarsi sia l’art. 2233 del C.C.

Di questo articolo è da ritenersi abrogato il solo riferimento alle tariffe contenuto nel primo comma.

Oggi, il comma 4 dell’art. 9 del D.L. 1/2012 afferma che il compenso deve essere convenuto tra le parti al momento del conferimento dell’incarico ed essendo il professionista obbligato a pattuire il proprio compenso con il cliente con un preventivo: il preventivo di massima.

Il comma 4 dell’art. 9 indica gli obblighi informativi a cui il professionista è tenuto nei confronti del cliente: in primo luogo egli deve evidenziare il grado di complessità dell’incarico.

E’, pertanto, necessario individuare preliminarmente e con certezza la tipologia di incarico che il cliente intende affidare al professionista, ossia il tipo di prestazione richiesta.

Ciò implica una valutazione ex ante della prestazione da svolgere affinché il cliente sia in grado di comprendere se l’incarico:

- ha un livello di complessità basso – medio - elevato;

- richiede un impegno più o meno prolungato nel tempo;

- deve essere supportato dalla presenza di collaboratori esterni e/o altri professionisti;

- può essere suddiviso in diverse fasi ed in tal caso se esse hanno tutte lo stesso grado di difficolta;

- ha una tempistica omogenea nelle diverse fasi in cui si articola o viceversa se queste sono differenti;

Ultimata la valutazione inerente la complessità dell’incarico, andranno elencati gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione, evidenziando il costo previsto per ogni singolo intervento e la possibilità che, oltre a quanto elencato, possano scaturire delle spese impreviste e/o non prevedibili (per esempio variazione del quadro normativo di riferimento, che impongano adeguamenti sanitari, strutturali, intervento di altri professionisti ecc.).

Perciò è auspicabile ipotizzare al cliente tre diverse tipologie di prestazioni con conseguenti oneri:

- le prestazioni quantificabili come necessarie e certe per la prestazione richiesta;

- le prestazioni complementari;

- le prestazioni non previste.

Ciò significa che quanto più dettagliata è la fase di studio preliminare tanto più preciso sarà il preventivo di massima rilasciato e, conseguentemente, più corretto il compenso pattuito.

Un altro punto molto importante indicato nel comma 4 dell’art. 9 è quello che prevede che la misura del compenso sia adeguata all’importanza dell’opera riproducendo così quanto riportato nel secondo periodo dell’art. 2233 del c.c. in materia di determinazione del compenso del professionista intellettuale.

Ciò implica che nella determinazione del compenso non si può prescindere dalla prestazione che si deve realizzare, e questo dovrebbe evitare dei preventivi che non tengano conto di questo aspetto e siano caratterizzati da importi irrisori.

Il secondo periodo dell’art. 2233 del c.c. continua affermando che il compenso deve essere determinato tenendo conto anche del decoro della professione.

Pertanto, la determinazione del compenso non potrà non considerare questi due elementi, ossia deve essere adeguata all’importanza dell’opera e deve rispondere al decoro professionale.

Il professionista ed il cliente potranno, rispettato quanto sopra riportato, determinare il compenso per la prestazione professionale secondo le modalità che preferiscono.

E’ presumibile che nella prassi le modalità più comuni di determinazione dei compensi che verranno utilizzate tra il professionista ed il cliente possano essere le seguenti:

- prevedere un prezzo per ogni singola prestazione (n° pratiche evase, questionari compilati, aziende rilevate, relazioni eseguite ecc.);

- in base al tempo impiegato (orario o giornaliero), cioè il compenso è determinato sulla base del tempo impiegato e del livello di specializzazione del professionista (junior -senior ecc.);

- su base forfettaria, il professionista chiede un compenso omnicomprensivo per ogni singola prestazione fornita o parte di essa qualora questa sia frazionabile in più parti;

- a percentuale, in base al valore dell’opera da realizzare a prescindere dai costi;

- una forma mista che faccia uso di uno o più modelli tra quelli sopraelencati;

- in base alla quantità, estensione o valore;

- in base ai parametri ministeriali di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 1/2012

Poiché non è infrequente che durante l’esecuzione della prestazione si verifichino fatti o circostanze non previste o prevedibili dalle parti, sarebbe auspicabile inserire nel contratto delle clausole che consentano una eventuale integrazione del compenso sulla base di una nuova pattuizione della prestazione sopraggiunta.

Una volta definito il compenso, il comma 4 dell’art. 9 impone al professionista di esplicitare per tutte le prestazioni anche le spese relative agli oneri fiscali e contributivi obbligatori per legge.

Il comma 4 dell’art. 9 del D.L. n°1/2012 prevede, inoltre, che tra gli obblighi informativi che il professionista ha nei confronti del cliente vi è quello di indicare gli estremi della propria polizza assicurativa per i danni derivanti dall’esercizio della propria attività professionale.

 

Articolo correlato: Tariffe professionali abrogate. E ora che fare?

di Roberto Accossu

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Commenti 2

Saverio Tropea
Saverio Tropea
13 maggio 2012 ore 13:37

L'obbligatorietà del preventivo, porterà di certo a remunerazioni di compensi professionali non pienamente rispondenti all'effettivo lavoro che il professionista si troverà a svolgere. Conta molto l'esperienza per centrare quanto più possibile una previsione di spesa. Purtroppo, a mio avviso, potrà capitare che i giovani colleghi, un pò per la loro inesperienza, un pò per la loro giusta necessità di operare nel costituire un loro spazio professionale finiscano per lavorare a perdere.
Condivido le considerazioni del collega Roberto Accossu e lo ringrazio per il contributo fornito al tema, divenuto attuale per molti professionisti.

Pietro RAVA'
Pietro RAVA'
13 maggio 2012 ore 08:55

Anche se in un campo diverso, ho fatto il consulente per tutta la mia vita professionale. Secondo me, nella scelta del professionista (consulente o altro) è sopratutto importante la qualità della prestazione e la fiducia del cliente nel professionista stesso. Il sistema proposto, il preventivo, rischia invece di portare alla scelta del professionista sulla base del " prezzo più basso". Non vorrei che così si arrivasse al "discount" del professionista! Pietro Ravà