Italia 04/04/2024

Le deroghe all’ecoschema 3: divieto all’abbruciamento dei residui di potatura dell’olivo

Le deroghe all’ecoschema 3: divieto all’abbruciamento dei residui di potatura dell’olivo

Le Regioni Toscana e Sicilia hanno varato deroghe al divieto di abbruciamento dei residui di potatura dell’olivo quando in oliveto è presente rogna dell’olivo o scolitidi


L’ecoschema 3 della Politica Agricola comunitaria (PAC) prevede una premialità per gli oliveti ad alto valore paesaggistico.

L'ecoschema è indirizzato a sostenere il mantenimento degli oliveti quale patrimonio del paesaggio agrario e dove l'olivicoltura tradizionale svolge importanti funzioni ambientali quali la tutela della biodiversità agricola la prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi.

L'intervento si applica alle superfici olivetate, anche in consociazione con altre colture arboree, che hanno una densità minima di piante ad ettaro pari a 60 e fino ad un massimo di 300, nonché a quelle individuate dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, fino ad un massimo di 400 piante per ettaro, in base ad elementi oggettivi quali l'architettura degli impianti, le tecniche di allevamento ed altre pratiche tradizionali.

Tra i vincoli che l’olivicoltore si obbliga a mantenere (Impegno02) vi è divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie.

Negli ultimi mesi almeno due regioni, Toscana e Sicilia, hanno stabilito delle deroghe al divieto di abbruciamento dei residui di potatura dell’olivo, in base all’eventuale presenza di rogna o scolitidi nell’oliveto.

Ogni Regione, però, stabilisce proprie regole per usufruire delle deroghe.

Deroga Regione Toscana

In data 24 ottobre 2023. è stato adottato il decreto dirigenziale 22522 che permette agli olivicoltori che hanno aderito all’Eco- schema 3 della nuova PAC, “Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico “, di derogare a quanto previsto dall’ art. 19.1.b del Decreto Ministeriale MASAF del 23 dicembre 2022, consentenndo loro di bruciare i residui di potatura in situ o nelle immediate vicinanze nelle situazioni in cui è presente la fitopatia “Rogna dell’olivo”.

L’operazione deve essere svolta nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi e deve concludersi entro il 30 giugno 2024.

I soggetti interessati devono documentare la presenza della fitopatia tramite fotografie o filmati, in modo da consentire le eventuali verifiche anche dopo l’esecuzione delle potature ed il loro abbruciamento.

Deroga Regione Sicilia

In base al decreto dirigenziale 1575/2024, in relazione a quanto previsto dall’articolo 19 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022 n. 660087, ai soggetti beneficiari dei pagamenti per la salvaguardia di ulivi di valore paesaggistico (eco-schema 3), nel caso di presenza di infestazioni e/o infezioni causate da scolitidi e/o dalla rogna degli ulivi, è consentita, in deroga, la bruciatura dei residui di potatura sul posto o nelle immediate vicinanze, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi, di tutela ambientale, di smaltimento dei rifiuti e in conformità al disciplinare di produzione integrata.

I soggetti interessati, per beneficiare della deroga, devono comprovare la presenza di almeno uno degli organismi nocivi di cui al precedente articolo, con apposita perizia tecnica asseverata redatta da un consulente fitosanitario, abilitato in applicazione del D.lgs.vo n. 150/2012. La perizia asseverata, da produrre in caso di controlli, dovrà contenere almeno i seguenti elementi: riferimenti catastali e coordinate geografiche delle superfici agricole in cui è presente la fitopatia, n. fascicolo aziendale, individuazione dell’agente patogeno e documentazione fotografica georeferenziata.

di C. S.