Italia 16/11/2017

I giudici ignorano la classificazione commerciale degli oli d'oliva

Il Tribunale di Imperia nuovamente protagonista di una “svista” giudiziaria, scivolando sull'olio. Avvalorata la tesi della difesa che dal frantoio può uscire solo extra vergine di oliva, ignorando così che esiste anche il vergine e il lampante


Dal frantoio può uscire solo olio extra vergine di oliva secondo la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia il 9 novembre 2017.

Il Tribunale cancella, con un tratto di penna, il regolamento comunitario 1513/2001 (discendente dal regolamento 136/66/CEE) che stabilisce la classificazione commerciale degli oli di oliva.

Giova ricordare il dettato normativo.

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
a) Olio extra vergine di oliva
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
b) Olio di oliva vergine
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
c) Olio di oliva lampante
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

A questo punto non si spiega perchè il pubblico ministero e il giudice di Imperia abbiano avvalorato la tesi dell'ex imputato, N.B. difeso dall'avvocato Nicola Ditta, secondo cui l’olio uscendo dal frantoio era olio sicuramente d’oliva extra vergine.

La contestazione dell'Agenzia delle Dogane a seguito di un controllo operato prima dell'export (l'olio era destinato in Russia) era il mancato rispetto dei requisiti della categoria merceologica, in quanto l'olio era rancido.

N.B. Si è difeso asserendo che doveva essere accaduto qualcosa durante il trasporto e il Tribunale di Imperia gli ha dato credito, asserendo, tra l'altro, che non c'è stato dolo nel comportamento del frantoiano.

E' la seconda volta che il Tribunale di Imperia adotta l'interpretazione della mancanza di dolo per il mancato rispetto dei requisiti di legge. Sulla base di questi presupposti ottenere una condanna per una truffa olearia diventa praticamente impossibile.

di T N