Italia 25/05/2017

Sequestro legittimo se l'indicazione dell'origine è ingannevole

Sentenza storica della Cassazione sulla pasta Garofalo, confermato il sequestro di mille tonnellate di pasta in cui era evidente l'italian sounding e molto meno la scritta Made in Turkey


La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di mille tonnellate di pasta nel porto di Genova, qualche anno fa, prodotti dalla Garofalo di Gragnano in uno stabilimento in Turchia. Sulle confezioni era fatto intendere, secondo i supremi giudici, che la pasta avesse un'origine italiana, mentre in realtà l'origine era turca, ma l'indicazione era posta "sotto la data di scadenza, poco leggibile e apposta con inchiostro diverso, facilmente rimuovibile".

L'etichetta, quindi, contemplerebbe tutti i reati contestati poichè, ad avviso della Cassazione, in maniera "argomentata e logica", il Tribunale del riesame nel congelare l'ingente carico "ha ritenuto fallaci le indicazioni apposte sulla pasta, tali da ingannare il consumatore sulla provenienza della merce e da integrare l'ipotesi penale".

L'amministratore delegato della 'Garofalo', Massimo Menna, in Cassazione ha contestato senza successo la sussistenza delle accuse di vendita di prodotti industriali con segni contraffatti, frode contro le industrie nazionali, e violazione del 'made in Italy', spiegando che i 2700 colli di pasta della linea 'Santa Lucia' erano destinati al mercato africano, al Benin Mali, e la sosta ligure era solo tecnica per l'imbarco delle merci verso l'Atlantico. Secondo la difesa di Menna, non era stato commesso alcun illecito penale perchè la pasta non era per il mercato italiano nè europeo, erano spaghetti in transito da un paese straniero ad altro paese, entrambi extracomunitari, "non era stata posta in essere alcuna attività di sdoganamento funzionale a una commercializzazione in Italia della pasta, solo temporaneamente depositata in area doganale". Secondo gli 'ermellini', invece, correttamente i giudici liguri hanno ritenuto "esservi stata introduzione almeno temporanea nel territorio italiano e risultando la commercializzazione da parte del pastificio Garofalo con sede a Gragnano proprio dalla fattura emessa in favore della ditta francese 'Franco Africanine del Negoce sas' con sede a Parigi".

L'emissione della fattura in Italia rileva come "parte del processo di messa in circolazione della merce" e non importa se "nella fattura è indicata la clausola FOB, ossia l'indicazione del porto di imbarco in Turchia". Inoltre "il magazzino dove era temporaneamente custodita la merce sequestrata si trova nell'area doganale e quindi in territorio italiano" pertanto - afferma la Cassazione - "anche la presenza temporanea della merce, ancorchè destinata all'estero, appare condotta idonea a integrare l'importazione, nel senso di introduzione, della stessa nel territorio italiano". E' la seconda volta che il maxi sequestro, emesso nell'ottobre 2015, approda in Cassazione che nel giugno 2016 lo aveva annullato con rinvio. Ora il riesame bis dello scorso settembre, è stato convalidato.

 

di T N