Legislazione 15/12/2017

Le sanzioni sulle etichette alimentari, pienamente operativo il regolamento 1169/2011

Le sanzioni sulle etichette alimentari, pienamente operativo il regolamento 1169/2011

Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Governo l'11 dicembre, dispone un quadro sanzionatorio di riferimento unico per la violazione delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consentire un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale


Il Consiglio dei Ministri, in data 11.12.17, ha approvato il ‘decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

Ecco un analisi nel dettaglio del testo.

TITOLO I – Principi generali

Campo di applicazione (articolo 1). Le sanzioni amministrative introdotte dal decreto attengono alle violazioni delle norme in tema di informazione al consumatore sui prodotti alimentari, di cui al regolamento UE n. 1169/2011 e alla direttiva 2011/91/UE. Con riserva di applicazione della legge penale, e fatte salve le sanzioni specificamente previste per le violazioni del regolamento su Nutrition & Health Claims. Impregiudicata altresì la competenza dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust), che vigila sul rispetto del Codice del consumo.

Definizioni e operatori responsabili (articolo 2). Per le definizioni applicabili viene fatto rinvio al reg. UE 1169/11, articolo 2. Altresì dicasi per l’operatore responsabile di veridicità e completezza delle informazioni, che è quello ‘con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.’

TITOLO II – Sanzioni

CAPO I – Criteri generali e responsabilità

Pratiche leali d’informazione (articolo 3). La violazione dei criteri generali di trasparenza e corretta informazione dei consumatori è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila a 24 mila euro, ‘salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate’ da altre disposizioni del decreto.

Responsabilità (articolo 4). Gli operatori che influiscono sulle informazioni relative agli alimenti, i quali forniscono alimenti di cui conoscono o possono presumere la non conformità in tema di informazione, sono puniti con una multa da €500 a 4.000.

La modifica delle informazioni ricevute su un alimento, qualora possa ‘indurre in errore il consumatore o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori’, è punita con la sanzione da 2.000 a 16.000 euro.

Cessioni B2B. L’omissione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari è soggetta alla pena da mille a ottomila euro.

Imballo esterno. Alla mancata apposizione delle informazioni prescritte sull’imballo esterno degli alimenti preimballati destinati alla vendita B2B (denominazione alimento, scadenza o TMC, condizioni particolari di conservazione o d’impiego, nome dell’operatore responsabile) si applica altresì sanzione di €1.000-8.000.

CAPO II – Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme generali

Allergeni (articolo 5). La ‘mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie’ relative agli allergeni comporta l’applicazione di una pena da 5 mila a 40 mila euro. Fatto salvo il caso in cui l’operatore responsabile ‘abbia avviato le procedure previste dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo’.

Altre informazioni obbligatorie. La ‘mancata apposizione’ di una o più delle altre indicazioni obbligatorie – denominazione alimento, lista ingredienti e additivi, QUID, data di scadenza o TMC, quantità netta, condizioni particolari di conservazione o d’impiego, nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile, Paese d’origine o luogo di provenienza ove prescritti, istruzioni per l’uso ove necessarie, titolo alcolometrico per le bevande con tenore di alcol >1,2%, dichiarazione nutrizionale – comporta l’applicazione al soggetto responsabile di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 ad € 24.000.

Leggibilità e campo visivo (articolo 6). La violazione dei criteri generali e specifici a garanzia della leggibilità delle informazioni in etichetta è punita con una somma di € 1.000-8.000. Stessa sanzione se le informazioni che devono apparire nello stesso campo visivo (denominazione di vendita e quantità, oltre al tenore alcolometrico per le bevande alcoliche) siano altrimenti collocate.

Vendita a distanza (articolo 7). La violazione dei requisiti d’informazione al consumatore prescritti in tutti i casi di vendita a distanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 16 mila euro.

CAPO III – Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme specifiche

Denominazione alimento (articolo 8). Mancato rispetto dei criteri prescritti, ovvero impiego di una denominazione protetta, un marchio o un nome di fantasia in luogo della denominazione (legale, usuale o descrittiva), sanzione da € 2.000 a 16.000.
Pena ridotta, da € 500 a 4.000, ove le suddette violazioni siano esclusivamente dovute a ‘errori od omissioni formali’.
Identica pena ridotta nel caso d’impiego di denominazione legalmente utilizzata nel (diverso) Paese di produzione e tuttavia non chiara né chiarita ai consumatori italiani.
Violazione delle norme specifiche su denominazione alimenti e indicazioni complementari di cui in All. VI del reg. UE 1169/11, multa da € 1.000 a 8.000.

Lista ingredienti (articolo 9). Violazione delle disposizioni sulla denominazione degli ingredienti, pena da € 2.000 a € 16.000. In misura ridotta, € 500-4.000, qualora la violazione riguardi solo errori od omissioni formali.
Violazione delle disposizioni specifiche relative relative all’indicazione e designazione degli ingredienti di cui all’allegato VII del reg. UE 1169/11, € 1.000-8.000.

Allergeni (articolo 10). Mancato rispetto dei requisiti di etichettatura degli allergeni, € 2.000-16.000.

QUID e quantità netta (articolo 11). Salvo che il fatto costituisca reato, infrazione delle norme su indicazione quantitativa degli ingredienti e quantità netta, € 1.000-8.000.

Data di scadenza, congelamento, TMC (articolo 12). Violazione norme su data scadenza e data ‘congelato (o surgelato) il’, € 2.000-16.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, cessione ‘a qualsiasi titolo’ o esposizione per la vendita al consumatore finale di un alimento oltre la data di scadenza, € 5.000 a € 40.000 (!).
Non-conformità sul termine minimo di conservazione, € 1.000-8.000. 2.

Paese d’origine o luogo di provenienza (articolo 13). ‘Salvo che il fatto costituisca reato’, violazioni su contenuti e modalità dell’indicazione di Paese d’origine o luogo di provenienza ‘di cui all’articolo 26 del regolamento’, € 2.000-16.000. Solo € 500-4.000, quando si tratti esclusivamente di errori od omissioni formali.

Titolo alcolometrico (articolo 14). Violazione delle norme sull’indicazione del titolo alcolometrico, € 500-4.000.

Dichiarazione nutrizionale (articolo 15). Inesatte modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, € 2.000-16.000 (!!!).

CAPO IV – Informazioni volontarie, violazioni

‘Salvo che il fatto costituisca reato’, la scorrettezza di notizie fornite a titolo volontario su informazioni generalmente previste come obbligatorie è punita con le stesse sanzioni di cui ai precedenti Capi II e III (articoli 5-15 del decreto).
Informazioni su base facoltativa in contrasto con i criteri generali di veridicità e trasparenza possono a loro volta venire sanzionate con una somma da € 3.000 a 24.000.
La stessa pena potrà applicarsi, quando la Commissione europea avrà definito le relative norme, per mancato rispetto delle attribuzioni ‘vegetariano’ e ‘vegano’ (articolo 16).

TITOLO III – Adeguamento norme nazionali

L’analisi prosegue nell’articolo a seguire, appositamente dedicato alle norme nazionali su codice di lotto, distributori automatici e vendita di alimenti non preimballati.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Le microimprese beneficiano di riduzione fino alla metà di ogni sanzione amministrativa.

Le forniture alle ONG – ‘in vista della successiva cessione gratuita a persone indigenti’ – sono esentate dalle sanzioni, al di fuori dei soli casi di irregolarità su allergeni e data di scadenza.

La ‘adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi’ esclude infine l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie (articolo 27).

TITOLO IV – Disposizioni finali

Mutuo riconoscimento (articolo 25). Le disposizioni nazionali che integrano il reg. UE 1169/11 non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altri Stati membri UE ed EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e Turchia.

Autorità competenti (articolo 26). Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) è designato quale autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel decreto.
Il governo ha però fatto marcia indietro rispetto alla scellerata ipotesi – ventilata in precedenza – di escludere le competenze di altre autorità.

L’autorità sanitaria mantiene quindi un ruolo primario nei controlli e le sanzioni, come invocato da più parti e ribadito, da ultimo, nel regolamento UE 2017/625.

Procedure (articolo 27). L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative seguono i criteri stabiliti nella legge 689/81.
Nel caso di accertamento per la prima volta nei confronti di un operatore di sole violazioni ‘sanabili’ – in relazione alle quali sia prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria – l’autorità è tenuta a ricorrere a una preventiva diffida.
È altresì prevista la possibilità di una riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora si proceda al suo pagamento nei cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Periodo transitorio (articolo 28). ‘Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.’

D.lgs. 109/81, abrogazione parziale (articolo 30). Il fatidico ‘decreto etichettatura’, già sottoposto a numerosi aggiornamenti nel corso dei 36 anni di onorato servizio, viene definitivamente abrogato. Fatta salva la sua sola norma che ha introdotto l’obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti realizzati in Italia, come di recente aggiornata. (8)

Entrata in vigore (articolo 31). Il ‘decreto sanzioni’ entrerà in vigore nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Fonte: GreatItalianFoodTrade

di Dario Dongo

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