Legislazione 03/11/2017

La legge europea 2017 in dirittura d'arrivo

Dalle modifiche al Codice dell'Ambiente fino alla sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, con disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE. Si chiuderà così la procedura di infrazione 2017/0129


La legge europea contiene, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.

Il ddl contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (artt. 1 e 2); giustizia e sicurezza (artt. 3 e 4); fiscalità (artt. da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (artt. 10 e 11), e altre disposizioni (artt. da 12 a 14).

Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, asuperare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

L’articolo 12, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Dopo le modifiche del Senato è stato soppresso l'originario comma 5. che prevedeva la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potevano essere inserite anche solo nel documento di accompagnamento.

Nel suo complesso, l'articolo 12 – così come modificato dal Senato – adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011; ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203, avente lo scopo di allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); tener conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana (la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 882/2004, il regolamento (CE) n. 1332/2008 ed il regolamento (CE) n. 1333/2008); adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal Codex Alimentarius. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento.

Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.  Il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, la definizione di «caseina acida alimentare», di «caseina presamica alimentare» e di «caseinati alimentari».
Il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua.
Il comma 5 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
Il comma 6 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte e le regole di commercializzazione dei lotti di prodotto, fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge proposta, e delle etichette non conformi a quanto sancito dallo stesso. Ora sarà possibile la loro commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma dovrà trattarsi, nel caso delle predette etichette, solo di quelle stampate anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge.
Ai sensi del comma 7, resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi: ciò a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dall'articolo in commento, mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.
I commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.
I commi 14 e 15 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni – in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 – e ad irrogare le sanzioni previste (con la procedura della legge n. 689 del 1981, capo primo, sezione seconda). A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL. Le amministrazioni svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 16 detta una specifica clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 17 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180 con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.

L'articolo 12 è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).

Quanto all'articolo 13, esso è risultante da un inserimento deciso dalla Camera dei deputati, e attiene all'organizzazione della banca dati degli equidi, per adeguarla alle normative europee sopraggiunte.
Ai sensi del comma 1 il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
A partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, collocata fisicamente presso il Centro Servizi Nazionale, attivato presso l’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e Molise. La banca dati comprende 7 anagrafi diverse: anagrafe bovina; anagrafe ovina e caprina; anagrafe suina; anagrafe avicola; anagrafe equidi; anagrafe apistica; registrazione.
Il comma 2 dispone che entro 180 giorni un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisca le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.
Per il comma 3, alla data del decreto è abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del decreto decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147.
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse dedicate (i 43.404 euro annui di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione») sono trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute. Ai sensi del comma 4 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La seconda modifica approvata dal Senato, essa concerne l'articolo 16 che integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque – al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee – onde pervenire al superamento di alcune dellecontestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.

di Marcello Ortenzi