Legislazione 01/09/2012

La riforma delle professioni è legge. Porterà crescita?

Molte le novità. Un sistema di regole molto diverso dal precedente che richiederà adeguamenti e un cambio culturale anche da parte degli iscritti a Ordini e Collegi


A distanza di un anno dalla pubblicazione del D.L. n° 138/2011 la riforma delle professioni, con la pubblicazione sulla G.U. n° 189 del 14/08/2012 del DPR 7 agosto 2012 n° 137, “ Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n° 138, convertito con modificazioni, dalla legge n° 148 del 14/09/2011” può definirsi conclusa.

Sono così stati rispettati i tempi indicati dal D.L. n° 138/2011, che prevedeva un anno di tempo per il riordino legislativo delle norme inerenti le attività svolte dai liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi.

Pertanto, gli Ordini e Collegi si trovano ora ad affrontare un nuovo sistema di regole, completamente diverso da quello che ha accompagnato l’attività dei liberi professionisti dal dopoguerra in poi.

Infatti, il DPR n° 137/2012, introduce delle novità sia sull’attività degli Ordini e Collegi, consistenti nella separazione delle funzioni amministrative e disciplinari, sia nello svolgimento dell’attività dei liberi professionisti.

Ma quali sono queste novità? Come influiranno sull’attività di ogni singolo professionista e del proprio Ordine o Collegio di appartenenza?

Il DPR n°137/2012 si compone di 14 articoli.

L’ Art. 1 è quello che definisce in modo chiaro ed univoco cosa si intende per professione regolamentata e per professionista;

comma 1

lettera a), per” «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;

lettera b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a)”

Perciò, tutti coloro che sono iscritti ad albi, registri ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni ma non iscritti ad Ordini e Collegi non potranno più essere definiti professionisti.

comma 2 “ Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti”

L’Art. 2 disciplina l’accesso alle professioni regolamentate e ribadisce l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale del professionista.

L’Art. 3 sancisce la natura pubblica degli albi territoriali contenenti l’anagrafe di tutti gli iscritti e prevede espressamente l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

L’Art. 4 definisce la libera concorrenza e la pubblicità informativa.

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Quest’articolo rappresenta un’importante novità perché chiarisce una volta per tutte che la pubblicità deve essere informativa, veritiera e corretta e che l’iscritto che viola tali disposizioni, oltre ad andare incontro a sanzioni disciplinari, può essere accusato di pubblicità ingannevole con tutte le conseguenze che ciò che comporta.

L’Art. 5 sancisce l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per il professionista la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

L’entrata in vigore di quest’articolo è posticipata di 12 mesi per consentire agli Ordini e Collegi professionali di negoziare polizze collettive.

L’Art. 6 definisce le norme per il tirocinio obbligatorio previsto da alcuni ordinamenti professionali ma non lo impone come prescrizione agli Ordini o Collegi che attualmente non lo prevedono.

L’Art. 7 definisce la formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua […].

L’articolo, pur dando un anno di tempo ai consigli nazionali degli Ordini o Collegi per predisporre appositi regolamenti, rappresenta un’apprezzabile innovazione perché definisce l’importanza per il professionista della formazione continua, mediante l’aggiornamento professionale, e che questa è un obbligo di legge e non più una possibilità lasciata al libero arbitrio del singolo.

Ciò imporrà una completa revisione dei sistemi di formazione per i soggetti iscritti agli Ordini e Collegi ma non esercitanti la libera professione (dipendenti pubblici) al fine di evitare un elevato numero di cancellazioni dagli albi.

Infine, viene data la possibilità a soggetti diversi dagli Ordini, ma da essi autorizzati, di svolgere corsi di formazioni professionale.

L’art 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo.

10. Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Questo articolo rappresenta, a mio avviso, la più importante innovazione presente nel DPR 137/2012 perché definisce le responsabilità e le funzioni di un organo, il consiglio di disciplina, che all’interno degli Ordini e Collegi professionali avrà con il trascorrere degli anni un peso sempre maggiore.

Altra grande novità presente è che i componenti dei consigli di disciplina territoriali potranno essere scelti anche tra i non iscritti all’albo.

L’introduzione all’interno del mondo ordinistico dei consigli di disciplina territoriali, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo, crea una struttura parallela, ma indipendente, che vigilerà direttamente sull’operato degli iscritti e in modo indiretto sull’attività degli Ordini e Collegi territoriali.

Un solo esempio evidenzia come questa affermazione sia corretta.

L’art.7 disciplina e regola la formazione continua e demanda agli enti territoriali il compito di valutare se gli adempimenti formativi siano stati effettuati o meno dagli iscritti.

Presumibilmente ogni inadempienza andrà segnalata, nei tempi previsti dal regolamento, ai consigli di disciplina territoriali che prenderanno i provvedimenti necessari.

Ma come dovrà comportarsi il consiglio di disciplina territoriale di fronte ad una mancata o ritardata segnalazione da parte di un Ordine o Collegio?

Dovrà a sua volta prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti dell’Ordine per la mancata o ritardata segnalazione ?

Come facilmente intuibile, leggendo il contenuto degli artt, da 4 a 7 del D.P.R. 137/2012 (i quali introducono precisi illeciti disciplinari) l’attività dei consigli di disciplina territoriali dovrebbe essere molto intensa.

Tenendo presente che ai sensi dell’art. 8 entro 90 giorni, previo parere vincolante del ministro vigilante, dovrà essere predisposto un apposito regolamento che norma l’attività dei consigli di disciplina territoriali e nazionali, questi dovrebbero entrare in funzione nei primi mesi del 2013.

Che il legislatore abbia voluto separare le due funzioni amministrativa e disciplinare è evidente, tanto che i componenti dei consigli di disciplina in ambito territoriale sono incompatibili con il ruolo di consigliere dell’ordine territoriale, mentre in ambito nazionale i consiglieri che dovranno occuparsi dei procedimenti disciplinari non potranno occuparsi dell’attività amministrativa dell’Ordine.

Di fatto l’incompatibilità tra il ruolo di consigliere nazionale e di componente del consiglio di disciplina nazionale, precedentemente affermata dal D.P.R. 138/2011, non sussiste, ma chi farà parte del consiglio di disciplina nazionale non potrà partecipare alla vita amministrativa dell’Ordine o Collegio.

Il regolamento predisposto dagli Ordini o Collegi nazionali dovrà anche chiarire il numero dei membri costituenti i consigli di disciplina territoriali e nazionali.

La netta separazione dei due ruoli, quello amministrativo e quello disciplinare evidenzia la mai nascosta accusa rivolta da più parti, agli Ordini e Collegi professionali, di non applicare quasi mai dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei proprio iscritti.

I restanti artt. dal 9 al 14 riguardano l’attività degli avvocati e dei notai le disposizioni finali.

Concludendo, il DPR n°137 del 7 agosto 2012 completa ed integra quanto contenuto nel DPR 138/2011 cambiando in modo irreversibile il vecchio sistema ordinistico.

Se questa trasformazione sia funzionale al sistema Italia, se queste “liberalizzazioni” applicate al sistema dei liberi professionisti italiani siano realmente foriere della tanta auspicata crescita sarà il tempo a dimostrarlo.

di Roberto Accossu

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