Economia 01/11/2016

Accesso al credito agevolato per le imprese olivicolo-olearie

Accesso al credito agevolato per le imprese olivicolo-olearie

I contributi, in regime di de minimis, per le garanzie rilasciate alle imprese che operano nel settore olivicolo-oleario sono stati prorogati fino al 30 giugno 2017. Garanzie fornite da Ismea e abbattimento delle commissioni


I contributi, in regime di de minimis, per le garanzie rilasciate alle imprese che operano nel settore olivicolo-oleario sono stati prorogati fino al 30 giugno 2017.

Potranno beneficiare di tali contributi ad abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, fino ad un massimo di Euro 15.000,00, le richieste di garanzie, per le quali risultino perfezionati i requisiti documentali all'uopo richiesti e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli strumenti di Garanzia diretta

La garanzia diretta Ismea è disciplinata dal decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
L'obiettivo della garanzia diretta è favorire l'accesso al credito delle aziende agricole, attraverso l'abbattimento degli spread e la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche richiesto da Basilea 2.
Si distingue in quattro differenti tipologie.

Fideiussione

La fideiussione è rilasciata da Ismea  - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto.

La fideiussione di Ismea:

- integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici
- riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario
- protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per la quota del finanziamento in essere garantita

Cogaranzia

La cogaranzia è rilasciata da Ismea - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto.

Ismea rilascia la cogaranzia affiancandola ad altra analoga rilasciata da un confidi agricolo.

La richiesta di cogaranzia deve essere effettuata da parte del soggetto beneficiario ad Ismea per il tramite del confidi agricolo che inoltra ad Ismea la documentazione necessaria al rilascio della cogaranzia.

La cogaranzia di Ismea:

- integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici
- amplia la capacita dei confidi agricoli di supportare nell'accesso al credito gli imprenditori agricoli associati
- riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario
- protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per una quota del finanziamento in essere garantita

Controgaranzia

La controgaranzia è prestata da Ismea su richiesta di un confidi agricolo - previa specifica istruttoria di merito - a fronte degli impegni per garanzia da questo assunti in favore dei soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia.

La controgaranzia Ismea protegge la banca dal rischio di inadempimento del confidi, garante principale.

Il pagamento della controgaranzia può essere richiesto dalla banca in seguito al mancato pagamento della garanzia sottostante da parte del confidi agricolo controgarantito.

Garanzia di Portafoglio

La garanzia, di cui all'articolo 13 del D.M. 22 marzo 2011, prestata da Ismea in favore di banche o intermediari finanziari a fronte di portafogli di finanziamenti erogati alle imprese agricole, a copertura di una quota delle prime perdite registrate sui portafogli medesimi.

di C. S.