Ambiente 28/05/2013

No ai parchi eolici nelle aree naturalistiche


 Il Tar Puglia (n. 674/2013) ha sostenuto e confermato la piena validità della restrittiva normativa regionale sulla tutela delle popolazioni di uccelli selvatici contro la realizzazione di impianti eolici non finalizzati all’autoconsumo nelle aree costituenti la rete ecologica Natura 2000.

Il Collegio ha, infatti, condiviso la scelta della Regione pugliese di negare l’autorizzazione per la costituzione di nuovi aerogeneratori all’interno delle zone di protezione speciale, ritenendo che la disciplina regionale, sia pur particolarmente limitante sul piano della produzione di energia da fonti rinnovabili, appare giustificata e correttamente bilanciata con la finalità di garantire protezione ad un ecosistema delicato e particolarmente sensibile agli effetti negativi che i grandi impianti eolici sono in grado di provocare.

La restrizione risulta, inoltre, razionalmente disposta, perché circoscritta ai soli impianti eolici di nuova costruzione impiegati a fini commerciali. Pertanto, il divieto non si estende alle altre forme di produzione di energia rinnovabile, continuando, infatti, ad essere ammessi gli aerogeneratori finalizzati all’autoconsumo con potenza pari o inferiore a 20 kW

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità della normativa regionale con le direttive in materia di energie rinnovabili (2001/77/CE e 2009/28/CE) e con quelle in materia di tutela dell’avifauna e dell’habitat naturale (1979/409/CE e 1992/43/CE), nella parte in cui vietano in modo assoluto di localizzare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo nelle zone costituenti la rete ecologica Natura 2000, anche in assenza di una previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specifico interessato dall’intervento.

La Corte ha affermato che le direttive europee non impediscono l’adozione, da parte degli Stati membri, di misure rafforzate a tutela degli habitat della fauna e della flora selvatiche, e ha, pertanto, valutato favorevolmente la normativa regionale, ritenendola conforme ai principi di proporzionalità e non discriminazione espressamente sanciti dall’Unione

Inoltre, l’operato della Regione Puglia risulta essere in linea con il decreto adottato dal Ministero dell’Ambiente (17 ottobre 2007), che, nel dettare i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), attribuisce alle regioni proprio la facoltà di vietare la realizzazione di nuovi impianti eolici

Ne discende, conclude il Tar Puglia, che l’art. 2, sesto comma, della legge regionale n. 31 del 2008 non contiene divieti sproporzionati o discriminatori e risulta perciò compatibile con le direttive europee in materia di energie rinnovabili e di tutela dell’avifauna. Una sentenza cha va acoclta con favore.

 

di C. S.