Legislazione

PARZIALMENTE DEFISCALIZZATO IL BIOETANOLO

Come previsto dalla Legge Finanziaria del 2001, è finalmente uscito il regolamento recante le agevolazioni fiscali concesse per il bioetanolo di origine agricola

29 maggio 2004 | C. S.

Previsto nella Legge Finanziaria 2001, è stato pubblicato il decreto sulla defiscalizzazione parziale del bioetanolo di origine agricola, che riporta in allegato il “Progetto sperimentale per l’impiego di prodotti di origine agricola per l’autotrazione”. Il progetto sperimentale, ha la durata di un triennio, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Secondo quanto riportato nel decreto Assodistil ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il recupero di fondi del 2003).

Lo scopo del decreto è quello di incrementare l’impiego di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e favorire lo sviluppo tecnologico dei seguenti prodotti, impiegati come carburanti, da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola;

c) additivi e riformulati, prodotti da biomasse, utilizzati come additivi per benzine e gasolio, escluso il biodiesel.

Nell’ambito del progetto sperimentale questi prodotti sono assoggettati alle aliquote di cui all’articolo 21, comma 6-bis del testo unico approvato con decreto legislativo del 26/10/1995, n. 504 (testo unico accise), introdotto con l’articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di spesa di 15.493.706,97 euro (già trenta miliardi) annui, previsto dal successivo comma 6-ter.

Il limite è così ripartito:

a) bietanolo di origine agricola: 581.014,00 euro;

b) ETBE, derivato da alcole di origine agricola: 11.039.264,47 euro;

c) additivi prodotti da biomasse:

- per benzine senza piombo: 322.786,00 euro;

- per gasolio, escluso il biodiesel: 322.786,00 euro;

d) riformulati prodotti da biomasse:

- per benzina senza piombo: 322.786,00 euro;

- per gasolio, escluso il biodiesel: 322.786,00 euro.

Per il secondo e terzo anno di validità del progetto sperimentale, i criteri di ripartizione degli importi possono essere rimodulati in rapporto all’efffettiva richiesta di utilizzazione.

Le ditte che intendono partecipare all’assegnazione presentano, o inoltrano a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per ciascuna tipologia di prodotto, un’apposita istanza all’Agenzia delle dogane in duplice copia. Le modalità e i contenuti della domanda sono riportati nell’articolo 3 del decreto.

Per l’anno 2003 il decreto prevede che le istanze siano presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, mentre per gli anni 2004 e 2005 le istanze vanno presentate entro il mese di marzo.

Per il 2003 Assodistil ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze lo slittamento del termine.

Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richieste dai soggetti non trovino sufficiente copertura nei limiti annui previsti, l’assegnazione è effettuata secondo quote proporzionali alla capacità produttiva convenzionale dei soggetti richiedenti, ottenuta sommando l’effettiva produzione dell’anno precedente moltiplicata per 0,6, e la capacità produttiva degli impianti, moltiplicata per 0,4. Per il primo anno del progetto sperimentale e per gli impianti di nuova installazione, i coefficienti sono rispettivamente pari a zero e 0,4.

L’assegnazione delle quantità è effettuata, per l’anno 2003, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella GU delle Comunità europee e, per gli anni 2004 e 2005, entro il 30 aprile.

Ulteriori dettagli circa le modalità applicative della misura sono contenute nel decreto e nei suoi allegati.
Ministero dell'economia e delle finanze (di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali). Decreto 20 febbraio 2004, n. 96. Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (GU n. 87 del 14/4/2004. Suppl. Ordinario n. 64).

Fonte: Ismea - Franca Ciccarelli

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