Anno 10 | n. 6 | 11 Febbraio 2012 | Direttore LUIGI CARICATO | redazione@teatronaturale.it

Teatro naturale

pubblicato in Tracce > Salute
il 23 Gennaio 2010 TN n. 3 Anno 8

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I dolcificanti artificiali? Guardati con sospetto

Interviene l'Unione nazionale consumatori per fare chiarezza. Gli edulcoranti artificiali non solo devono figurare nell’elenco degli ingredienti, ma anche in altra parte dell’etichetta con la menzione “con edulcorante/i”

di C. S.

I consumatori che si mettono a dieta fanno ancora molte domande sui dolcificanti artificiali, che non danno calorie (o ne danno di meno), ma talvolta sono guardati con sospetto anche per le notizie ricorrenti e contraddittorie su una loro presunta nocività. D’altra parte, fino a pochi anni fa, per venderli o metterli nei prodotti alimentari occorreva un’autorizzazione del ministero della Sanità.

Poi la ventata liberalizzatrice della CE ha spianato la strada e sono entrati nell’elenco degli ingredienti normali, sia pure a determinate condizioni. Il decreto ministeriale n. 209/1996 ne ha autorizzati 12 e ha stabilito in quali alimenti possono essere impiegati e, per alcuni, in che dosi: per esempio, la saccarina non più di 80 milligrammi per litro nelle bevande o 100 milligrammi per chilo nei dessert, l’aspartame 800 mg/kg nei gelati e così via (è inutile usare l’aspartame per fare dolci al forno, con la cottura perde il potere dolcificante).

In certi casi devono esservi anche delle avvertenze in etichetta. Se si mangiano dieci caramelle con sorbitolo, xilitolo, maltitolo o mannitolo, altri edulcoranti autorizzati, si avrà un effetto lassativo, quindi l’avvertenza prevista è “un consumo eccessivo può avere effetti lassativi”, mentre l’aspartame non è tollerato da chi ha una malattia particolare chiamata fenilchetonuria e l’avvertenza è “contiene una fonte di fenilalanina” (la sostanza non tollerata).

Gli edulcoranti artificiali non solo devono figurare nell’elenco degli ingredienti, ma anche in altra parte dell’etichetta con la menzione “con edulcorante/i” (DPR n. 311/1997), perché nell’elenco degli ingredienti potrebbero essere indicati con la sola sigla CE (una E seguita da un numero) e il consumatore non ci capirebbe niente. Quindi il termine “edulcorante/i” indica solo quelli artificiali o sintetici, chiamati così perché sono costruiti chimicamente in laborario e non estratti dalla barbabietola o dalla canna come lo zucchero comune.

Il produttore può mettere in etichetta l’avvertenza “senza zuccheri aggiunti”, ma se usa anche la menzione “a ridotto contenuto calorico”, le calorie fornite dall’alimento devono essere ridotte di almeno il 30% rispetto all’analogo alimento normale. Infine gli edulcoranti artificiali non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini piccoli.




Fonte: Emanuele Piccari, Unione nazionale consumatori

di C. S.

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il 23 Gennaio 2010 TN n. 3 Anno 8

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