Salute 15/01/2016

Nero grazie al carbone? Non si può chiamare pane

Il Ministero della salute chiarisce che l'utilizzo del carbone vegetale in panificazione è possibile purchè il prodotto venga chiamato "prodotto della panetteria fine". Vietato anche l'utilizzo di indicazione salutistiche


Il carbone vegetale attivo è una sostanza polivalente, che nei prodotti alimentari può essere impiegata come colorante (E153) e/o come sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.

Se la sostanza viene usata per colorare, bisogna fare riferimento al Regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e al Regolamento UE n. 231/2012 per i requisiti di purezza: il carbone vegetale può essere impiegato come additivo colorante esclusivamente nei prodotti da forno fini (categoria 07.2), categoria che include prodotti sia dolci che salati come fette biscottate e crackers.

Se l’impiego del carbone attivo è motivato per il suo effetto benefico sulla salute occorre fare riferimento al Regolamento UE n. 432/2012 che contiene un elenco di indicazioni sulla salute (i cosiddetti claims) consentite sui prodotti alimentari. L’indicazione da usare è: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale”. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.

Il carbone vegetale non può quindi essere utilizzato come ingrediente nel pane, in quanto non vi è tradizione di un uso consolidato in tal senso prima del 15 maggio 1997, e per tale motivo un pane che lo contenesse ricadrebbe nella disciplina dei novel food (Regolamento (CE) 258/97) e necessiterebbe conseguentemente di specifica autorizzazione.

Il Ministero della Salute ha precisato che:

- è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E)
- non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67)
- non è ammissibile aggiungere nell’etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.

di C. S.