Italia 18/12/2017

No della conferenza Stato-Regioni al decreto per riconoscimento associazioni produttori olio e olive

Il decreto sulle nuove disposizioni relative al riconoscimento e al controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (e delle loro associazioni) è stato oggetto di un confronto articolato fra il governo e le Regioni


Il decreto sulle nuove disposizioni relative al riconoscimento e al controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (e delle loro associazioni) è stato oggetto di un confronto articolato fra il governo e le Regioni, ma alla fine la Conferenza Sttao-Regioni del dicembre ha dovuto sancire la "mancata intesa" sul provvedimento.

Già nella riunione del 16 novembre 2017 durante il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il rinvio per ulteriori approfondimenti sugli emendamenti richiesti dalle Regioni nel corso della consultazione telematica avviata successivamente alla riunione tecnica.

Nella Conferenza Stato Regioni del 23 novembre 2017, è stato chiesto il rinvio del provvedimento per l'ambiguità della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), che secondo le Regioni consentirebbe alle organizzazioni dei produttori riconosciute con decreto ministeriale del 2014 la possibilità un adeguamento al nuovo regime, anche con l'impegno a realizzare il requisito finanziario, entro il biennio del riconoscimento. In quella occasione la Conferenza delle Regioni ha presentato un proprio documento con cui manifestava la disponibilità ad esprimere l'intesa a fronte di alcune raccomandazioni.

In una riunione del 29 novembre 2017 il ministero delle politiche agricole - come si legge nel'atto repertoriato della Conefrenza Stato-Regioni del 6 dicembre - ha sostenuto una "ratio" difforme dall'interpretazione delle Regioni proponendo l'eliminazione di ogni riferimento temporale contenuto nell'articolo 4 (lasciando solo il requisito finanziario di cui alla Tabella 1).

Per questo motivo la Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre ha sancito la mancata intesa.Di seguto si riporta il testo integrale del documento della Conferenza delle Regioni approvato il 23 novembre (consegnato al Governo in occasione della Stato-Regioni che si è tenuta lo stesso giorno) già pubbicato sul portale www.regioni.it , sezione "Conferenze".

Posizione sullo schema di decreto ministeriale recante nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni
Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i.
Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa sull’ultima stesura del provvedimento, con la raccomandazione a portare a tre anni, dal riconoscimento, la possibilità di attestare i requisiti previsti dal decreto.
La Conferenza segnala infine le seguenti correzioni materiali al testo del provvedimento:
- articolo 4 comma 2 e comma 5: il riferimento all’art 12 è da correggere in articolo 13;
- articolo 10 comma 2: eliminare la parola “mesi”;
- articolo 13 comma 2: all’ultima riga sostituire “comma 3” con “comma 4”;
- articolo 1, comma 2, lettera e) “Organizzazioni di Produttori”: l’attuale testo “persone giuridiche di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera a), b), c), riconosciute dalle Regioni ai sensi e nei termini del presente decreto ed inserite nell’elenco nazionale di cui all’articolo 5, che operano nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola” va sostituito con “persone giuridiche di cui al successivo articolo 3, comma 2, lettera a), b), c), riconosciute dalle Regioni ai sensi e nei termini del presente decreto ed inserite nell’elenco nazionale di cui all’articolo 8, che operano nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola”;
- articolo 1, comma 2, lettera g) “AOP”: l’attuale testo “Associazioni di Organizzazioni di Produttori, come definite dall’articolo 6 del presente decreto” va sostituito con “Associazioni di Organizzazioni di Produttori, come definite dall’articolo 7 del presente decreto”;
-articolo 2, comma 3: l’attuale testo “In attuazione degli articoli 156 e con le finalità, tra le altre, di cui all’articolo 169 del regolamento, il Ministero riconosce le AOP del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui all’articolo 6 del presente decreto” va sostituito con “In attuazione dell’articolo 156 e con le finalità, tra le altre, di cui all’articolo 169 del regolamento, il Ministero riconosce le AOP del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente decreto”;
- articolo 4, comma 2: l’attuale testo “Le OP che chiedono il riconoscimento ai sensi del presente decreto documentano le procedure finalizzate al rispetto del requisito di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), con la dimostrazione che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegnano a cedere o a conferire all’OP, una quota -espressa in volume- non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell’OP, come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all’articolo 12, comma 6” va sostituito con “Le OP che chiedono il riconoscimento ai sensi del presente decreto documentano le procedure finalizzate al rispetto del requisito di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), con la dimostrazione che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire all’OP, una quota -espressa in volume- non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell’OP, come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all’articolo 13, comma 6”;
- articolo 4, comma 5: l’attuale testo “Per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l’OP deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota espressa in volume non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell’OP, come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all’articolo 12, comma 6. Non dimostrando tale requisito, il riconoscimento è revocato dal 1 aprile dell’anno di verifica del requisito” va sostituito con “Per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l’OP deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota espressa in volume non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell’OP, come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all’articolo 13, comma 6. Non dimostrando tale requisito, il riconoscimento è revocato dal 1 aprile dell’anno di verifica del requisito”;
- articolo 9, comma 4: l’attuale testo “La documentazione a supporto della domanda è specificata nelle Linee guida di cui all’articolo 13, comma 5 del presente decreto” va sostituito con “La documentazione a supporto della domanda è specificata nelle Linee guida di cui all’articolo 13, comma 8 del presente decreto”;
- articolo 10, comma 4: l’attuale testo “Le Linee guida di cui all’articolo 13, comma 5 del decreto possono introdurre elementi per l’analisi dei rischi da recepire nel piano dei controlli” va sostituito con “Le Linee guida di cui all’articolo 13, comma 8 del decreto possono introdurre elementi per l’analisi dei rischi da recepire nel piano dei controlli”;
- articolo 10, comma 5: l’attuale testo “Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle Linee guida di cui all’articolo 13, comma 5”, va sostituito con “Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle Linee guida di cui all’articolo 13, comma 8”;
- articolo 11, comma 2, lettera a): l’attuale testo “perdita, in capo all’AOP di uno o più requisiti previsti all’articolo 8 del decreto” va sostituito con “perdita, in capo all’AOP di uno o più requisiti previsti all’articolo 7 del decreto”.

di C. S.