Italia 12/05/2017

I marchi per i prodotti agroalimentari, un valore fin dall'Antico Egitto

Le contraddizioni della normativa europea di settore, che introduce il "marchio certificato" e il "marchio di garanzia", ma dimentica i vecchi regolamenti comunitari in materia poichè la legislazione europea guarda molto di più al modo di operare del mondo anglosassone piuttosto che ai paesi del Mediterraneo


Si è svolto all'Accademia dei Georgofili un incontro dedicato a "I Marchi e il Vino. Creazione e tutela dei Marchi del settore agroalimentare, in particolare del vino, alla luce della nuova normativa europea”. Ha coordinato i lavori il Prof. Pietro Piccarolo, Vicepresidente dei Georgofili.

Lo scopo è stato quello di fornire un contributo su questa importante tematica, illustrando il valore dei marchi per il consumatore, l’evoluzione della normativa a riguardo e analizzare possibili forme di tutela del Made in Italy.

Nell’attuale situazione di mercato globalizzato sempre più competitivo, è necessario trovare elementi aggiuntivi che conferiscano al prodotto un vantaggio sul mercato, questo vale per tutti i prodotti ma in particolare per il vino. Un ruolo determinante per valorizzare il prodotto è sicuramente giocato dai marchi (privati, industriali, aziendali e collettivi), DOP (denominazione origine protetta) e IGT (indicazione geografica tipica).

Nella prima relazione, Giusi Mainardi ha illustrato che già al tempo degli Egizi esistevano dei “marchi di forma” rappresentati dalle anfore, che nel tempo hanno assunto forme diverse a seconda di quello che contenevano. Questo dimostra che già nell’antichità il marchio era un segno distintivo che caratterizzava un certo prodotto.

Maria Cristina Baldini e Pierstefano Berta hanno illustrato, in una relazione congiunta, le novità portate dal nuovo regolamento (2015) della UE sui marchi collettivi che introduce una novità di spicco che riguarda il “marchio certificato” o il “marchio di garanzia”. Il problema evidenziato è che secondo questo regolamento il marchio di garanzia non deve contenere alcuna indicazione geografica in quanto garantisce esclusivamente le caratteristiche del prodotto (materia prima, processo di lavorazione, trasformazione, …) e questo entra in conflitto con una direttiva che prevede invece che questi riferimenti ci siano.

Su questo è intervenuto il Prof. Ferdinando Albisinni, evidenziando le suddette discrepanze e soprattutto il fatto che la legislazione europea guarda molto di più al modo di operare del mondo anglosassone piuttosto che ai paesi del Mediterraneo.

Questo è stato sottolineato anche da Lamberto Frescobaldi, il quale ha svolto una relazione sul binomio indissolubile tra marchio e territorio.

di C. S.