Mondo Enoico 03/07/2017

Il registro telematico per il settore vitivinicolo: obbligo cogente dal 1 luglio

La Repressione Frodi, ricordando l'obbligatorietà del registro telematico per le cantine dal 1 luglio, comunica che i  controlli verteranno principalmente sulla “sostanza” delle situazioni di giacenza fisica nelle cantine, cercando di agevolare gli operatori nella soluzione degli aspetti formali della dimostrazione delle giacenze stesse


Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti alimentari (Icqrf), con la circolare n. 717 del 28 giugno, conferma la data del 30 giugno come termine del periodo di accompagnamento.

Dal 1° luglio p.v. le annotazioni delle operazioni vinicole andranno, quindi, registrate sul Registro nelle modalità e nei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni introdotte dalla legge n. 238/2016 (articolo 58).

Nella fase di avvio dell’obbligatorietà della tenuta del Registro, gli Ispettori indirizzeranno i loro controlli principalmente sulla “sostanza” delle situazioni di giacenza fisica nelle cantine, cercando di agevolare gli operatori nella soluzione degli aspetti formali della dimostrazione delle giacenze stesse.
A partire dal 1° luglio le verifiche degli ispettori riguarderanno l’adempimento, da parte degli operatori vitivinicoli, di alcuni obblighi minimali: la prima annotazione che dovrà essere effettuata sul Registro, sarà relativa alle giacenze dei prodotti detenuti al 1° gennaio 2017 (se presenti a quella data); a seguire, per le operazioni effettuate entro il 30 giugno, potrà essere riportata, per ogni prodotto, in alternativa all’annotazione delle singole operazioni, la “sommatoria” delle variazioni dei volumi intervenute a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili (ad es. operazioni di carico/scarico, tagli, perdite/superi, pratiche enologiche che hanno portato a variazione dei volumi).

Dal 1° luglio 2017 alcuni operatori potrebbero ancora non aver abilitato lo stabilimento al Registro in quanto presso lo stesso potrebbero non esservi giacenze di prodotti né essere state effettuate movimentazioni, oppure sono state effettuate operazioni per le quali ancora non sono decorsi i termini di registrazione. In tal caso nessuna violazione è configurabile. Diversamente, qualora presso il medesimo stabilimento siano state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell’obbligo previsto dalla norma anche in presenza di documentazione giustificativa. La violazione è diffidabile a norma dell’art. 1, comma 3, del DL n. 91/2014, in quanto sanabile mediante una mera operazione di regolarizzazione.

Si rammenta che le operazioni e le giacenze devono essere verificabili in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili e, qualora sia presente la contabilità aziendale computerizzata, a prescindere se sia collegata alla banca dati SIAN, questa dovrà essere aggiornata al fine di consentire un immediato riscontro dei dati non ancora inseriti nel Registro.

di C. S.