Mondo Enoico 03/02/2017

Una legge per l'enoturismo, risorsa per il futuro italiano

Una legge per l'enoturismo, risorsa per il futuro italiano

Le cantine hanno diritto di poter accogliere i turisti e sono esse stesse una risorsa turistica per l'Italia. Vanno dunque valorizzate e inquadrate in una normativa che permetta loro di diffondere la cultura enoica, senza snaturale la loro natura imprenditoriale


Il disegno di legge, in esame presso la Commissione agricoltura, all'articolo 1,  riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le caratteristiche. La proposta al comma 1 si pone in sintonia con le finalità del testo unico della vite e del vino (legge n. 238 del 2016) e con i piani di sviluppo rurale regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, promuove e disciplina l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità. Il comma 2 reca la definizione di «enoturismo» o «turismo del vino»: per essi si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Per il comma 3 le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, secondo i princìpi contenuti nella legislazione statale di settore e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

L'articolo 2 fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività enoturistica, rimanda alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore. Ai sensi del comma 1, le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza. I parametri qualitativi saranno specificatamente individuati (ai sensi dell’articolo 3) e dovranno escludere le aziende impegnate nella sola attività di imbottigliamento. Per il comma 2, le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di formazione e preparazione. Ai sensi del comma 3, lo svolgimento dell'attività enoturistica - nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, come autorizzato ai sensi dell'articolo 3 - comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (regime di determinazione forfettaria del reddito, alla stessa stregua di quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante disciplina), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

L'articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione dell'accoglienza. Per il comma 1, la certificazione della qualità dell'accoglienza dovrà includere processi di formazione di medio lungo periodo, intesa sia come formazione di base sia come formazione specialistica e di benchmarking a sostegno dell'innovazione dell'offerta, dedicata alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico. Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali la definizione degli standard minimi di qualità. Esso andrà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 dispone la commercializzazione dei prodotti dell'impresa enoturistica così come nella normativa degli agriturismi. Ai sensi del comma 1, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si applica alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa enoturistica e identificativi del brand aziendale, ovvero di oggetti riportanti il marchio della cantina, nonché dei prodotti legati al mondo del vino e alle attività di degustazione. Si tratta della disciplina che consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Per il comma 2, poi, è consentito alle imprese enoturistiche commercializzare prodotti dell'artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

L'articolo 5 prevede l'apposizione di cartellonistica e arredo urbano alle cantine autorizzata a svolgere attività enoturistica. La cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell'accoglienza è, ai sensi del comma 1, considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati nelle diverse direzioni di accesso in un raggio di 10 chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna cantina.I cartelli in questione, secondo il comma 2 sono esenti da tassazione. Essi, per il comma 3, individuano e indicano luoghi museali, di esposizione e di collezioni di oggetti afferenti la tradizione del vino e la cultura locale, di proprietà privata, possono essere apposti in misura pari o superiore a quella delle cantine, in forma anch'essa esente da qualsivoglia tassazione. Per il comma 4 la progettazione e le risorse finanziarie pubbliche, regionali e non, destinate a sviluppare l'enoturismo sul territorio possono includere elementi di arredo urbano.

L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ai sensi del comma 1 le regioni inviano annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. Pertanto, il comma 2 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese. I compiti dell'Osservatorio per il comma 3 sono: il controllo del livello medio dei servizi offerti dagli operatori del settore agli enoturisti, sul territorio comunale; la puntuale individuazione dei settori in cui investire per migliorare i servizi offerti all'enoturista; la valutazione dell'interazione tra gli operatori del settore, l'amministrazione comunale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di promozione dell'enoturismo; la migliore valutazione dell'impatto economico che l'enoturista ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei risultati delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di valorizzazione a livello locale, provinciale e regionale. Ne deriverà un flusso di dati che, per il comma 4, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale raccoglierà ed elaborerà, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato dell'enoturismo.

L'articolo 7 introduce la redazione di un Piano strategico nazionale di promozione del turismo del vino italiano da parte del MIPAAF, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai sensi del comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, sulla scorta dei dati recuperati attraverso le indagini dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, redige su base triennale il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo italiano. Si tratta di un piano finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali: pertanto, il MIPAAF disporrà la realizzazione di un portale internet stabile, aggiornato ed efficace in termini di brand reputation quale suo principale veicolo di comunicazione e promozione. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici, sostengono - ai sensi del comma 2 - lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

L’articolo 8 estende l’applicazione della legge all’ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva.

L'articolo 9 tratta la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.L'articolo 10 afferma l'invarianza finanziaria per lo Stato a seguito dell'approvazione della legge.

di Marcello Ortenzi