Anno 10 | n. 6 | 11 Febbraio 2012 | Direttore LUIGI CARICATO | redazione@teatronaturale.it

Teatro naturale

pubblicato in Strettamente tecnico > Legislazione
il 24 Aprile 2010 TN n. 16 Anno 8

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Nuovo logo Ue, sono pronti i nuovi “bollini” Icea

Diventeranno obbligatori dal primoluglio 2010: già oggi, però, tutte le aziende che devono stampare nuove etichette possono utilizzarli

di C. S.

Sono già disponibili i nuovi bollini con il nuovo logo europeo e tutte le indicazioni obbligatorie necessarie per identificare la certificazione ICEA.
Con l’entra in vigore del Reg. CE 271/2010 sono state definite le caratteristiche grafiche e le regole d’uso del nuovo logo europeo il cui uso diventerà obbligatorio a partire dal 1 luglio 2010.

Già oggi, però, tutte le aziende che devono stampare nuove etichette possono utilizzarlo.
Dal prossimo luglio 2010 tutti i prodotti biologici confezionati, etichettati e chiusi in unità singole di vendita che contengono una percentuale di ingredienti di origine agricola bio superiore o uguale al 95% (o siano mono ingrediente), dovranno riportare in etichetta l’apposito logo comunitario descritto in allegato XI del Reg. CE 889/08. L’uso del logo è facoltativo solo per i prodotti provenienti da Paesi Terzi.

L’uso del logo è vietato nei prodotti biologici in conversione e in quelli con un contenuto in ingredienti biologici inferiore al 95%.
Accanto al logo comunitario è necessario riportare anche il nuovo codice ICEA (IT BIO 006) e l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole che compongono il prodotto.

Le indicazioni di origine previste sono le seguenti:
— "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in uno degli Stati membri,
— "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi Terzi,
— "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata
coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

L’indicazione «agricoltura UE » o «non UE» può essere sostituita dall’indicazione di un Paese (es. «ITALIA») nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate nel suo territorio.

I prodotti biologici potranno vantare quella trasparenza e lealtà circa l’origine degli ingredienti tanto richiesta dai consumatori che, da oggi in poi, potranno fare le loro scelte e preferire, ad esempio, i prodotti 100% italiani.
ICEA ha già provveduto all’aggiornamento dei bollini identificativi che, da diversi mesi, invia a tutti gli operatori. E’ stato rivisto leggermente il layout per rendere più gradevole l’affiancamento al nuovo logo e garantire la piena coerenza con le indicazioni del nuovo regolamento UE.

I bollini sono disponibili, in diversi formati e combinazioni di colore, anche nella versione compilabile; basta semplicemente aggiungere il proprio codice operatore e Agricoltura UE/Non UE o ITALIA in relazione all’origine della materia prima secondo quanto previsto dal Reg. CE 889/08. Richiedi i nuovi bollini all’ufficio ICEA competente per territorio.

ATTENZIONE:
Il nuovo regolamento estende anche il termine della disposizione transitoria che permette l’impiego delle etichette già stampate riportanti i vecchi riferimenti previsti dai Reg. CEE 2092/91 e Reg. CE 889/08 (vecchio logo, codici di controllo, ecc.). Il termine è stato spostato di sei mesi e scade il 1 luglio 2012.

I prodotti ottenuti, confezionati ed etichettati anteriormente al 1 o luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

Gli operatori devono implementare il loro sistema di tracciabilità (obbligatorio ai sensi del Reg. CE 178/02) acquisendo dai fornitori le informazioni e dichiarazioni utili a comprovare le dichiarazioni di origine riportate in etichetta. Al momento dell’acquisto di materie prime e semilavorati privi di etichetta (o con etichette di vecchio tipo), è OBBLIGATORIO richiedere al fornitore di indicare nei Documenti di Trasporto (e/o Schede Tecniche) l’indicazione dell’origine dei prodotti acquistati, secondo le stesse modalità richieste per le etichette.

Per scaricare il Reg. CE 271/2010, le nuove Linee guida ICEA per l’etichettatura (M.0501) e il Manuale d’uso del logo UE messo a disposizione dalla Commissione europea, leggi la news su www.icea.info



Fonte: Fabio Nardulli

di C. S.

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