Legislazione
Nuovo logo Ue, sono pronti i nuovi “bollini” Icea
Diventeranno obbligatori dal primoluglio 2010: già oggi, però, tutte le aziende che devono stampare nuove etichette possono utilizzarli
24 aprile 2010 | C. S.
Sono già disponibili i nuovi bollini con il nuovo logo europeo e tutte le indicazioni obbligatorie necessarie per identificare la certificazione ICEA.
Con lâentra in vigore del Reg. CE 271/2010 sono state definite le caratteristiche grafiche e le regole dâuso del nuovo logo europeo il cui uso diventerà obbligatorio a partire dal 1 luglio 2010.
Già oggi, però, tutte le aziende che devono stampare nuove etichette possono utilizzarlo.
Dal prossimo luglio 2010 tutti i prodotti biologici confezionati, etichettati e chiusi in unità singole di vendita che contengono una percentuale di ingredienti di origine agricola bio superiore o uguale al 95% (o siano mono ingrediente), dovranno riportare in etichetta lâapposito logo comunitario descritto in allegato XI del Reg. CE 889/08. Lâuso del logo è facoltativo solo per i prodotti provenienti da Paesi Terzi.
Lâuso del logo è vietato nei prodotti biologici in conversione e in quelli con un contenuto in ingredienti biologici inferiore al 95%.
Accanto al logo comunitario è necessario riportare anche il nuovo codice ICEA (IT BIO 006) e lâindicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole che compongono il prodotto.
Le indicazioni di origine previste sono le seguenti:
â "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in uno degli Stati membri,
â "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi Terzi,
â "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata
coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.
Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.
Lâindicazione «agricoltura UE » o «non UE» può essere sostituita dallâindicazione di un Paese (es. «ITALIA») nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate nel suo territorio.
I prodotti biologici potranno vantare quella trasparenza e lealtà circa lâorigine degli ingredienti tanto richiesta dai consumatori che, da oggi in poi, potranno fare le loro scelte e preferire, ad esempio, i prodotti 100% italiani.
ICEA ha già provveduto allâaggiornamento dei bollini identificativi che, da diversi mesi, invia a tutti gli operatori. Eâ stato rivisto leggermente il layout per rendere più gradevole lâaffiancamento al nuovo logo e garantire la piena coerenza con le indicazioni del nuovo regolamento UE.
I bollini sono disponibili, in diversi formati e combinazioni di colore, anche nella versione compilabile; basta semplicemente aggiungere il proprio codice operatore e Agricoltura UE/Non UE o ITALIA in relazione allâorigine della materia prima secondo quanto previsto dal Reg. CE 889/08. Richiedi i nuovi bollini allâufficio ICEA competente per territorio.
ATTENZIONE:
Il nuovo regolamento estende anche il termine della disposizione transitoria che permette lâimpiego delle etichette già stampate riportanti i vecchi riferimenti previsti dai Reg. CEE 2092/91 e Reg. CE 889/08 (vecchio logo, codici di controllo, ecc.). Il termine è stato spostato di sei mesi e scade il 1 luglio 2012.
I prodotti ottenuti, confezionati ed etichettati anteriormente al 1 o luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.
Gli operatori devono implementare il loro sistema di tracciabilità (obbligatorio ai sensi del Reg. CE 178/02) acquisendo dai fornitori le informazioni e dichiarazioni utili a comprovare le dichiarazioni di origine riportate in etichetta. Al momento dellâacquisto di materie prime e semilavorati privi di etichetta (o con etichette di vecchio tipo), è OBBLIGATORIO richiedere al fornitore di indicare nei Documenti di Trasporto (e/o Schede Tecniche) lâindicazione dellâorigine dei prodotti acquistati, secondo le stesse modalità richieste per le etichette.
Per scaricare il Reg. CE 271/2010, le nuove Linee guida ICEA per lâetichettatura (M.0501) e il Manuale dâuso del logo UE messo a disposizione dalla Commissione europea, leggi la news su www.icea.info
Fonte: Fabio Nardulli
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