Legislazione 02/02/2018

Il Parlamento ancora lavora su foreste e filiere forestali

Nonostante la campagna elettorale in atto i parlamentari sono ancora impegnati sugli atti trasmessi dal governo, tra cui lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali


Il Parlamento è ancora impegnato sugli atti governativi. Tra questi figura lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.

Lo schema di decreto, composto da 19 articoli, attua la delega contenuta nell'articolo 5 del cosiddetto collegato agricolo (Legge n. 154 del 2016), che stabilisce che tale revisione ed armonizzazione debba avvenire in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale (di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale. 

L'articolo 1 fissa i principi i principi fondamentali e ispiratori dello schema in esame. In particolare, il comma 1 stabilisce che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare evalorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future. I commi 3 e 4 evidenziano il carattere multifunzionale e trasversale del patrimonio forestale riconoscendo il ruolo fondamentale della selvicoltura nel processo di sviluppo socioeconomico delle aree montane e interne del paese, di tutela e conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, e di lotta e adattamento al cambiamento climatico. Viene specificata, infine, la necessità di un'azione coordinata dello Stato, delle Regioni e delle province autonome nel perseguire gli obiettivi di tutela, gestione attiva e valorizzazione del patrimonio forestale per lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano a livello internazionale ed europeo. 

Le finalità del provvedimento indicate dal comma 1 dell'articolo 2 perseguono l'obiettivo generale di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio forestale, favorendo la sua gestione attiva e razionale e promuovendo l'economia forestale e montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti o abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private. 

Al fine di proteggere le foreste, saranno promosse azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile. 

I commi 2 e 3 delineano il coordinamento istituzionale tra le Regioni e i ministeri competenti in materia, in attuazione dei principi di leale collaborazione e nel rispetto delle competenze e dei ruoli sanciti dalla Costituzione, per realizzare una convergenza di risorse e azioni sull'interesse comune di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio forestale e delle sue filiere. 

L'articolo 3 reca una serie di definizioni (patrimonio forestale nazionale; gestione forestale sostenibile; pratiche selvicolturali; prodotti forestali spontanei non legnosi; sistemazioni idraulico-forestali; viabilità forestale e silvo pastorale; terreni abbandonati o incolti; terreni silenti; prato permanente; pascolo permanente; pascolo arborato; bosco da pascolo; arboricoltura da legno), anche stabilendo che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 

Il comma 3 aggiornando, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, la definizione già presente nel citato decreto legislativo n. 227 del 2001, identifica come boschi le superfici coperte da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Le regioni e le province autonome, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco, delle aree assimilate e delle aree escluse dalla definizione di bosco – di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 – con il vincolo tuttavia che non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita. 

L'articolo 4 reca una esaustiva enumerazione delle aree assimilate a bosco, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato. Sono definite aree assimilate a bosco: i castagneti, le sugherete, nonché le formazioni vegetali di specie arboree o arbustivo in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese quelle caratteristiche della macchia mediterranea; i fondi soggetti ad obbligo di rimboschimento; le opere realizzate come interventi di compensazione della trasformazione del bosco; le aree forestali che risultino temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva; le aree al servizio esclusivo del bosco e dell'attività agrosilvopastorale, le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco; le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri, che interrompono la continuità del bosco. La predetta enumerazione fa salvo quanto previsto dai piani paesaggistici disciplinati dagli articoli 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. 

L'articolo 5 reca invece una enumerazione delle aree escluse dalla definizione di bosco, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato. Si tratta delle seguenti aree: le formazioni forestali di origine artificiale, realizzate su terreni agricoli, anche in conseguenza dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'UE; l'arboricoltura da legno; gli spazi verdi urbani, quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, gli arboreti da seme, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree; le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, che reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Come nel caso del precedente articolo 4, la predetta enumerazione fa salvo quanto previsto dai piani paesaggistici disciplinati dagli articoli 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. 

Il comma 2 fornisce una ulteriore enumerazione delle aree escluse dalla definizione di bosco, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato ed esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali e del restauro delle preesistenti edificazioni. Si tratta delle formazioni di specie arboree riconosciute meritevoli di tutela e ripristino; le superfici individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel relativo Registro; i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva. 

L'articolo 6 disciplina la programmazione e pianificazione forestale. Vengono in primo luogo dettate disposizioni relative alla «Strategia forestale nazionale», che – in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame – definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere. La Strategia forestale nazionale è valida 20 anni e viene approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei beni culturali e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. 

In coerenza con tale Strategia, le regioni e le province autonome individuano i propri obiettivi, definiscono le relative linee d'azione e predispongono piani forestali di indirizzo territoriale, dei quali garantiscono l'applicazione. Le regioni e le province autonome, inoltre, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. 

Si prevede che, con decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministro dei beni culturali, con il Ministro dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano dettate disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei citati piani forestali di indirizzo territoriale e piani di gestione forestale, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Alle regioni e province autonome è invece attribuito il compito di definire i criteri di elaborazione, attuazione e controllo di tali piani. 

Con il fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni e le province autonome possanoprevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. 

Infine, si statuisce che, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni, il MIPAAF si avvalga dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, istituito ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 2013. 

L'articolo 7 reca la disciplina delle attività di gestione forestale, come individuate dal decreto legislativo n. 221 del 2001, recante Orientamento e modernizzazione del settore forestale. 

A tal fine, ai commi 1 e 2, vengono definite le attività di gestione forestale – sostenute e promosse dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome – da intendersi come tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

I commi successivi (3-13) definiscono le attribuzioni delle regioni e delle province autonome, nonché i relativi criteri di attuazione, per lo svolgimento di tali pratiche. 

L'articolo 8 reca la disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative, individuando gli interventi non consentiti – interventi di trasformazione del bosco che determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della già citata Direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa di recepimento – e le misure di compensazione a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Vengono altresì indicate le attribuzioni in tale ambito delle regioni e delle province autonome, chiamate a stabilire i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché le procedure che debbono essere rispettate dai richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Si precisa infine che i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche non possano essere trasformati e non possa essere mutata la destinazione d'uso del suolo. 

L'articolo 9 reca la disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco. Oltre alle normali attività agro-silvo-pastorali e di tutela e gestione attiva del territorio, la viabilità forestale e silvo-pastorale deve garantire tutti i compiti di interesse pubblico, ivi compresi le attività di contrasto agli incendi boschivi e ad eventi calamitosi, le attività di vigilanza e soccorso, le attività di salvaguardia ambientale e le attività professionali, didattiche e scientifiche. 

La definizione delle norme quadro è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con il Ministro dei beni culturali e con il Ministro dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza Stato – regioni. 

L'articolo 10 reca disciplina della promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione, materie attualmente disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 227 del 2001, di cui lo schema propone l'abrogazione. Esso demanda alle regioni e alle province autonome l'attività di promozione delle imprese che operano nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, della gestione, difesa, e tutela del territorio e delle sistemazioni idraulico-forestali. A tal fine le regioni e le province autonome istituiscono appositi albi, cui possono iscriversi le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra richiamati. 

L'articolo in esame stabilisce inoltre che possono essere concesse in gestione le superfici forestali pubbliche alle impreseiscritte agli albi o ad altri soggetti pubblici e privati, individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica. 

Le regioni e le province autonome dettano inoltre le norme per regolare tali procedure e promuovono: l'associazionismo fondiario, la costituzione e la partecipazione a forme associative o contrattuali (consorzi forestali, cooperative ecc.) tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, al fine di incentivare la gestione attiva, il miglioramento di fondi incolti o abbandonati, la ricostituzione delle unità produttive sostenibili dal punto di vista economico, a fini occupazionali e di sostegno a nuove attività imprenditoriali. 

Viene quindi stabilita l'equiparazione agli imprenditori agricoli dei consorzi e delle cooperative che operano nel settore della selvicoltura in via esclusiva. 

Si prevede altresì che siano promosse da regioni e province autonome la certificazione volontaria della gestione forestale responsabile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali. 

Si prevede infine che il MIPAAF – d'intesa con le regioni e le province autonome – intraprenda azioni contro il commercio illegale dei legnami e dei prodotti in legno. 

La norma richiama gli indirizzi internazionali in materia e in particolare il regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, il regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e gli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato», rispettivamente in materia di assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni e di attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del medesimo Corpo forestale. 

L'articolo 11 demanda alle regioni e province autonome la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi (ad uso alimentare e non). Esse inoltre sono chiamate a garantire la corretta gestione e la tutela della capacità produttiva del bosco, regolamentandone la raccolta. A tale riguardo si dovrà differenziare tra raccoglitore per autoconsumo e raccoglitore commerciale, coerentemente con le normative di settore. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico. 

L'articolo 12 ha come oggetto la sostituzione della gestione ed il conferimento delle superfici forestali, materia finora regolata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 227/2001. 

La norma assegna a regioni e province autonome il compito di ripristinare condizioni di sicurezza in caso di rischi e di instabilità ecologica dei boschi, nonché di promuovere il recupero produttivo di proprietà fondiarie frammentate e di terreni abbandonati oppure incolti o silenti. Gli interventi necessari per il ripristino o la valorizzazione agrosilvopastorale dei terreni saranno effettuati dai proprietari e dai possessori dei terreni, coordinandosi e accordandosi con gli enti competenti. Tuttavia, per i terreni silenti e per quelli abbandonati o incolti intorno ai quali non si raggiungano accordi in merito agli interventi da fare, viene attribuita a regioni e province autonome la facoltà di provvedere attraverso forme di sostituzione diretta o affidamento – mediante procedura di evidenza pubblica, con preferenza per l'imprenditoria giovanile – della gestione dei terreni in questione a imprese, consorzi, cooperative o altre forme associative, oppure ad altri soggetti pubblici o privati. L'articolo disciplina infine la gestione di eventuali frutti da parte delle regioni e province autonome, che possono accantonarli per un periodo massimo di due anni, e, ove non reclamanti da parte dei legittimi proprietari, utilizzarli al fine di realizzare opere e servizi di valorizzazione ambientale, paesaggistica, socioeconomica dei boschi. 

L'articolo 13 innova la disciplina relativa ai materiali forestali di moltiplicazione, attualmente dettata dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 recante Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e, nella parte che riguarda lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, attualmente recante Orientamento e modernizzazione del settore forestale. 

Si stabilisce innanzitutto che la provenienza del materiale di moltiplicazione sia certificata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 386/2003. Inoltre si prescrive, più in generale, che il materiale di moltiplicazione debba essere in condizioni fitosanitarie conformi alle normative di settore e che sia adeguato alle condizioni ambientali della stazione in cui viene impiantato. 

Ulteriori disposizioni hanno ad oggetto la registrazione dei materiali forestali di moltiplicazione, ed i centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Oltre a riconoscere i centri già esistenti, si prevede l'individuazione di nuovi centri, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, sentito il Ministro della Difesa. Tali centri sono abilitati a certificare ufficialmente le analisi sulla qualità dei semi forestali. 

Vengono infine ampliate le funzioni della Commissione tecnica istituita presso il MIPAAF dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 386/2003, che viene incaricata di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base, nonché di coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale. 

L'articolo 14 attribuisce al MIPAAF, in accordo con le regioni, funzioni di coordinamento e di indirizzo delle politiche nazionali in materia di programmazione, pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, ivi compresa la promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo. 

Le regioni e le province autonome possono promuovere, coordinandosi con il MIPAAF, la creazione di specifici tavoli di settore o di filiera, con finalità di coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle varie componenti che costituiscono le filiere forestali. 

L'articolo 15 reca norme per il monitoraggio, le statistiche, la ricerca e l'informazione in materia. Viene adottata, a fini statistici, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e internazionali, la definizione di foresta dell'Istituto nazionale di statistica, utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 

In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale, sentiti il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei beni culturali, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con l'Istituto nazionale di statistica. Inoltre, si prevede che il MIPAAF promuova l'elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero. 

Si ricorda che l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE (INSPIRE, acronimo di Infrastructure for Spatial Information in Europe) finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di datigeografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, è prevista dalla direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva INSPIRE) recepita in Italia con il decreto legislativo n. 32 del 2010. Inoltre, l'accesso del pubblico all'informazione ambientale è previsto dalla Direttiva 2003/4/CE, recepita con decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195. 

L'articolo 16 reca disposizioni di coordinamento, intervenendo sulla legge n. 10 del 2013, in particolare sull'articolo 7 della stessa, in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, con il riferimento agli alberi monumentali dei boschi vetusti. Si interviene poi sul D.Lgs. n. 386, del 2003, relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, con una novella della disposizione inerente l'iscrizione dei cloni di pioppo, nonché con la sostituzione dell'articolo 14 in materia di Commissione tecnica, coordinata dal Ministero delle politiche agricole. 

L'articolo 17 prevede che le disposizioni del decreto legislativo in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 

L'articolo 18 abroga il decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 227, recante le norme di Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.    L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.  

di Marcello Ortenzi