Legislazione 06/10/2017

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali

Un progetto di legge vuole normare un settore di nicchia che può riservare grandi sorprese per l'agricoltura italiana. La proposta normativa fa tesoro del lavoro svolto Tavolo tecnico del settore delle piante officinali


Il settore oggetto di disciplina è tuttora un settore di nicchia dotato però di enormi potenzialità. La proposta di legge a prima firma Luca Sani fa tesoro del lavoro svolto Tavolo tecnico del settore delle piante officinali e individua nel Piano di settore lo strumento programmatico del comparto. L'articolo 1 fornisce talune definizioni e definisce l'ambito di applicazione. Esso chiarisce, innanzitutto, che la disciplina riguarda la coltivazione, la raccolta, e la prima trasformazione delle piante officinali (comma 1). Stabilisce poi che per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi e i licheni (comma 2). Il comma 3 specifica che il prodotto dell'attività di coltivazione può essere impiegato tal quale o essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione quali le attività di lavaggio, defoliazione, cernita, essiccazione, taglio e distillazione.

In base al comma 4, il prodotto può essere impiegato come alimento, cosmetico, mangime, farmaco o prodotto per la casa.   In base al comma 5, la coltivazione e la trasformazione delle piante officinale è considerata attività agricola. Sono a tal fine considerate lavorazioni dei prodotti primari, come definite dal regolamento (CE) n.852 del 2004 (l'articolo 2, par. 1, lettera b) che definisce come «prodotti primari» i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.
Il comma 6 esclude poi dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame la lavorazione delle piante officinali ricadenti nell'ambito della normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
I commi 7 e 8 prevedono infine che le regioni diano attuazione con proprie leggi ai principi contenuti nel provvedimento in esame e che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 2 al comma 1, contiene una disposizione innovativa in quanto elimina la necessità di autorizzazione prevista dall'ordinamento vigente per la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali.
Il comma 2 prevede che le regioni definiscano le modalità di formazione e di aggiornamento professionali sull'attività in esame, anche avvalendosi del sistema di consulenza aziendale previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del Reg. (UE) n.1306 del 2013.

L'articolo 3, comma 1, rinvia ad un decreto la definizione delle modalità di raccolta spontanea delle piante officinali nel territorio nazionale. Il decreto dovrà essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.   

L'articolo 4, comma 1, prevede poi che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con decreto, il Piano di settore della filiera delle piante officinali, previa intesa con la Conferenza Stato regioni. Fino a tale momento resta vigente il Piano adottato in base all'accordo del 10 aprile 2014 (comma 2). Il comma 3 specifica che il piano è costituito da: un documento di indirizzo politico programmatico; un allegato tecnico intitolato a «La filiera delle piante officinali»; un glossario; un documento economico intitolato «Piante officinali in Italia: un'istantanea della filiera e dei rapporti tra diversi attori». In base al comma 4, il Piano di settore è chiamato a: individuare gli interventi prioritari; incentivare lo sviluppo di una filiera integrata; definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale; realizzare un coordinamento della ricerca nel settore; definire le modalità di conversione di aree demaniali incolte o abbandonate per destinarle alla coltivazione delle piante officinali, anche attraverso l'affidamento a titolo gratuito della conduzione dei terreni.
Il il comma 5 stabilisce che il Piano di settore sia lo strumento programmatico del settore. Si avvale di una quota parte delle risorse stanziate nell'ambito dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

L'articolo 5, comma 1, istituisce poi il Tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con funzioni consultive, al quale sono chiamati a partecipare, secondo quanto prevede il comma 2, i rappresentantidel Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'economia, dell'Agenzia delle dogane, delle regioni, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, delle unioni e federazioni del commercio e della distribuzione delle piante officinali, dell'Agea, dell'Ismea, del Crea, del Cnr, dell'Enea e delle università competenti.
Ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede ad aggiornare la composizione del tavolo tecnico.

L'articolo 6 istituisce un Osservatorio economico presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di raccogliere le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore per aggiornare le indicazioni economiche, il prezzo e l'andamento del mercato.

L'articolo 7 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il registro delle varietà delle specie di piante officinali ammesse alla commercializzazione ed è individuato l'ente pubblico al quale affidare la tenuta del registro e lo svolgimento dei relativi controlli (comma 1). Le specie iscritte nel registro sono classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione immesso in commercio. Lo stesso decreto indicato al comma 1 dovrà stabilire la procedura di certificazione delle sementi, individuando gli adempimenti per la rintracciabilità del materiale sementiero, nonché le modalità per la creazione di un marchio volontario.   

L'articolo 8 prevede che è permessa la vendita diretta delle piante officinali iscritte nel registro. La previsione di tale licenza deriva dall'estensione alla vendita di tali piante delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

L'articolo 9, infine, dispone in ordine alle abrogazioni.

di Marcello Ortenzi