Legislazione 19/05/2017

Le agevolazioni per gli agricoltori under 40, le istruzioni operative

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola dal il 1° gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi per 36 mesi


L’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 -legge di bilancio 2017 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 S.O. del 21.12.2016 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha previsto in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l’esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.

L’esonero è, altresì, riconosciuto, con le stesse modalità di cui sopra, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per espressa previsione della norma sopra citata, l'esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Pertanto, considerato anche il parere prot. n. 12672.06-08-2015 (cfr. messaggio Inps n. 6533 del 23/10/2015) con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “nel rispetto del principio di specialità si ritiene applicabile […] nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate […] il solo regime ordinario di favore previsto dall’art 9 della legge 67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL”, si precisa che, nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. sotto-contribuzione zone tariffarie, età minore di 21 anni, ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.

La non cumulabilità, con riferimento ai soli benefici per zone montane e svantaggiate e/o i benefici per soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive di età inferiore ai ventuno anni di cui, rispettivamente, all’art. 7, comma 3, lettera b, e art. 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e s.m.i., riguarderà esclusivamente la tariffazione di competenza dell’anno 2017 considerato che,a partire dall’anno 2018, le aliquote di finanziamento non risultano più ridotte né in base all’età minore di 21 anni, né nelle zone svantaggiate rispetto alle zone normali.

Ai fini dell’ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali - una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.
La presentazione dell’istanza si potrà effettuare accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda:
- Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
- Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS
e ZM 2016).

 

di R. T.