Legislazione 04/11/2016

Agricoltura contadina e filiera a Km0, motore dell'Italia agricola?

Agricoltura contadina e filiera a Km0, motore dell'Italia agricola?

Due progetti di legge allo studio delle Camere per valorizzare il lavoro di migliaia di piccoli agricoltori. Non più solo imprenditori agricoli ma anche contadini, magari disciplinando il concetto di filiera e prodotto a Km0. Nuovi strumenti giuridici per venire incontro alle piccole e piccolissime aziende agricole italiane


Due progetti di legge, che si intrecciano e completano sono allo studio del Parlamento.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina

Le proposte di legge introducono una nuova figura giuridica nel contesto normativo agrario, riferita all'agricoltura contadina, definendone l'ambito di operatività, le agevolazioni, la normativa giuslavorista e tributaria, le norme applicabili in materia di produzione di beni agricoli, di ospitalità e di vendita. Tale complesso di norme si inserisce in un contesto normativo che disciplina le figure dell'imprenditore agricolo e le relative forme societarie, la disciplina fiscale e in materia di lavoro, la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e, più in generale, l'insieme delle norme che specificamente disciplinano l'attività del settore agricolo.

Le proposte in esame si propongono, quindi, di delineare una nuova figura giuridica nell'ambito del diritto agrario individuandone i requisiti, l'attività, il regime fiscale e giuslavorista, più in particolare disciplinando le finalità dell'intervento, i requisiti dell'agricoltura contadina, le tipologie di aggregazione, l'Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini, la gestione delle terre incolte ed abbandonate, esenzioni ed agevolazioni fiscali, introducendo norme di semplificazione, altre norme in tema di attività agrituristica ed oneri urbanistici, di lavoro e sulle sementi e le razze locali. Più in particolare, le proposte richiamano come obiettivi dell'intervento normativo il riconoscimento del ruolo del contadino come custode della terra, la valorizzazione dei differenti modelli agricoli, la riforma del governo del sistema fondiario, la trasmissione intergenerazionale delle terre, il contrasto dello spopolamento delle zone marginali, il sostegno all'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo.

Per quanto riguarda i requisiti dell'agricoltura contadina si stabilisce che essi si basino prevalentemente su: la conduzione di tipo familiare; l'utilizzo di pratiche di coltivazione che favoriscono la diversificazione e gli avvicendamenti culturali; la preservazione della biodiversità animale; una produzione destinata prevalentemente all'autoconsumo o alla vendita in mercati locali o di filiera corta; e, infine, l'utilizzo di materie prime di provenienza aziendale.

Per quanto riguarda le tipologie di aggregazione, i provvedimenti in esame prevedono la possibilità: per le aziende agricole contadine di costituirsi in cooperative agricole o in consorzi agricoli contadini; per i comuni di costituire associazioni di promozione sociale per facilitare l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, anche al fine di recuperare ed utilizzare i terreni abbandonati o incolti; per le regioni di riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, denominati «gruppi di interesse» che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei terreni e manufatti rurali in disuso e nella realizzazione di progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali.

Per quanto attiene all'Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini, le proposte di legge, prevedono l'iscrizione delle aziende agricole contadine ad un apposito albo statale o regionale al fine di poter accedere ai benefici dei provvedimenti in esame.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità

Le finalità della legge sono: promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari ecologici e di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive. Con l’art. 2 si definiscono prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da areali di produzione posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

Prodotti di qualità certificati si intendono: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protette, i prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari devono essere inseriti i criteri minimi ambientali previsti dall'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, recante «Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni.». L'articolo 4 è dedicato ai mercati di vendita diretta e si stabilisce che i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche (comma 1). Inoltre, si prevede che le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale (comma 2).

L'articolo 5 modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001. In particolare, si prevede che la disciplina amministrativa di cui al citato articolo si applichi anche alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Si prevede poi che anche per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta viene consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Con l’art. 6 si prevede la riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e alimentari e che, all'atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole e alimentari complessivamente acquistate su base annua. Si prevede anche, al fine di orientare la programmazione commerciale per finalità di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, nell'istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori in materia di edilizia o urbanistica debba essere valutato l'atto unilaterale di impegno del richiedente di porre in vendita, in misura congrua rispetto al totale dei prodotti, prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità.

L'articolo 7 istituisce il marchio di filiera «chilometro zero», in allegato, che garantisce la qualità ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto in tutti gli stadi della filiera. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ed ai vantaggi di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiranno un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura e delle imprese commerciali che vendono prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e che hanno diritto all'attribuzione del marchio. L'articolo 8 istituisce, nell'ambito del Comando carabinieri del Mipaaf un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario. Poi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.   

di Marcello Ortenzi