Legislazione 07/10/2016

Stretta sull'uso dei voucher, anche in agricoltura

Il committente è tenuto a comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione. Previsto un tetto annuale all'utilizzo di voucher pari a 2000 euro


Viene conferma, in via definitiva, dal nuovo decreto quanto già preannunciato dal D.Lgs. 81/2015: ossia in caso di prestazioni di lavoro accessorio, il committente è tenuto a comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione.

In particolare:

– i committenti che non appartengono al settore dell’agricoltura hanno l’obbligo di comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, insieme alla data e al luogo della prestazione e alle sue ore di inizio e di fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dell’operazione;

– i committenti imprenditori agricoli sono, invece, tenuti a comunicare, con le stesse modalità, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione svolta alla sede territoriale dell’ispettorato “con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”.

I committenti imprenditori o professionisti agricoli e non agricoli, in caso di mancata comunicazione dei dati del lavoratore e della prestazione, rischiano sanzioni che variano dai 400 ai 2400 euro a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto.

Previsto anche un tetto per l'utilizzo dei voucher, come chiarito dal Ministro Poletti durante il question time alla Camera, su sollecitazione del deputato Pd riminese Tiziano Arlotti insieme ad alcuni colleghi parlamentari. L’interrogazione chiedeva in particolare chiarimenti interpretativi in merito al tetto retributivo per l’utilizzo dei buoni lavoro nel comparto agricolo.

“Il decreto legislativo 81 del 2015 attuativo della legge delega del Jobs act intervenendo sulla disciplina del lavoro accessorio ha stabilito l’applicazione del limite economico dei 2mila euro per singolo committente in tutti i settori produttivi – riferisce Arlotti –. L’Inps in agosto 2015 con la circolare 149 ha dato mandato a tutti i suoi uffici di adeguarsi tempestivamente a questo limite”.

“Il testo correttivo del decreto del Jobs act approvato definitivamente lo scorso 23 settembre viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 ottobre – prosegue il deputato –. Il ministro Poletti ha chiarito definitivamente che resterà invariato il quadro normativo sul tetto dei voucher: nel testo finale è stata eliminata la disposizione originariamente inserita che prevedeva la non applicabilità del limite dei 2mila euro al settore agricolo. Questo limite si applica a tutti i settori e quindi anche a quello agricolo”.

Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo correttivo del Jobs act, il ministero del Lavoro valuterà insieme all’Inps l’opportunità di fornire ulteriori istruzioni per l’applicazione del nuovo utilizzo dei voucher.

di C. S.