Legislazione 17/09/2014

Fiducia sulla legge Comunitaria, passa anche al Senato l'antirabbocco per l'olio d'oliva

Ora la norma dovrà approdare a Montecitorio per l'approvazione definitiva dopo che il testo, nella parte che riguarda i succhi di frutta, è stato emendato


Alla fine il governo ha deciso di porre la fiducia sulla legge Comunitaria 2013 bis (S1533) che contiene due importanti norme riguardanti il mondo agricolo: il contenuto minimo di succo di frutta nelle bevande alla frutta (articolo 18) e l'obbligatorietà del tappo antirabbocco per le bottiglie servite al ristorante (articolo 19).

L'intervento del governo è avvenuto propriamente sull'articolo 25 della legge, quello riguardante la responsabilità civile dei magistrati, che, con un blitz, la Camera aveva modificato rispetto alla versione voluta dall'esecutivo. Per evitare di ricadere nell'incidente, il Ministro Boschi ha chiesto la questione di fiducia e l'intero provvedimento è passato con 214 sì, un no e 27 astensioni.

Ora la legge tornerà a Montecitorio per l'approvazione definitiva.

Di seguito i due articoli della norma comunitaria riguardanti succhi di frutta e tappo antirabbocco per l'olio d'oliva.

Art. 18.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR)
1. Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 per cento o dell’equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell’Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l’Accordo sullo Spazio economico europeo.
2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate entro i nove mesi successivi a tale data.

Art. 19.
(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI)
1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.»;
b) all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;
c) all’articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.»;
d) all’articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;
e) all’articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» è inserita la seguente: «nazionali».
2. All’articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».

di T N