Legislazione 11/05/2013

Ecco il nuovo regolamento sull'agricoltura bio in vigore dal 1 gennaio 2014

Ecco il nuovo regolamento sull'agricoltura bio in vigore dal 1 gennaio 2014

Il regolamento di esecuzione 392/2013 rafforza le norme sulla vigilanza e stabilisce alcuni requisiti minimi per il controllo


E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 118 del 30 aprile 2013 il Regolamento di Esecuzione n. 392 del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica. Sarà in vigore dal 1 gennaio 2014.

Il regolamento stabilisce alcuni requisiti minimi per il controllo e la vigilanza, lasciando agli Stati Membri la possibilità di attuare misure aggiuntive.

Viene, inoltre, sottolineata l’importanza dello scambio di informazioni all’interno degli Stati membri, fra gli Stati membri, e fra gli Stati membri e la Commissione in materia di vigilanza effettuata dalle autorità competenti nonché la necessità di adottare prescrizioni minime uniformi. Ciò anche per permettere un intervento tempestivo ed efficace nei casi in cui uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati. Nel regolamento si ravvisa, inoltre, la necessità di un maggiore dettaglio nelle norme sui controlli in materia di produzione biologica, in particolare per rafforzare la vigilanza delle autorità competenti sugli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di controllo.

Al fine di prevenire le frodi,  a nuova norma ritiene opportuno definire il numero minimo di campioni che l’autorità di controllo e gli organismi di controllo debbono prelevare e analizzare ogni anno basandosi su una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica. Ove le autorità o gli organismi di controllo abbiano il sospetto che vengano usati prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, devono prelevare e analizzare campioni di tali prodotti. In questi casi non è previsto un numero minimo di campioni.

Le autorità o gli organismi di controllo possono altresì prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di rilevare inadempimenti degli obblighi dell’Unione sulla produzione biologica. Sono rafforzate anche  le norme relative alla vigilanza esercitata dalle autorità competenti sugli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di certificazione e controllo delle produzioni biologiche. Le autorità competenti degli Stati membri devono disporre, pertanto, di procedure documentate per delegare i compiti agli organismi di controllo e per vigilare su di essi al fine di assicurare che siano rispettate le prescrizioni regolamentari.

di R. T.