Legislazione 30/04/2005

QUOTE OLIO DI OLIVA, GLI IMPORTI PER LA CAMPAGNA OLEARIA APPENA CONCLUSA

La Commissione delle Comunità europee ha fissato, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, quanto è da versare alle organizzazioni dei produttori e alle loro Unioni


Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, quella datata 15 aprile 2005, la n.97 L - in relazione al Regolamento (CE) n.567/2005 della Commissione del 14 aprile 2005, viene fissato, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio.

Per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005, in particolare, detta percentuale è fissata allo 0,8 %.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005, gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono fissati in base alle previsioni relative all'importo totale da ripartire. Le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto.

Le misure di cui al presente regolamento sono ovviamente conformi al parere del comitato di gestione per i grassi.

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi sono dunque fissati come segue (le cifre sono da intendersi in milioni di euro):

Italia, rispettivamente 2,0 euro e 2,2 euro

Spagna, rispettivamente 4,5 euro e 2,2 euro

Grecia, rispettivamente 2,0 euro e 2,0 euro

Portogallo, rispettivamente 0,0 euro e 6,5 euro

Francia, rispettivamente 0,0 euro e 0,0
euro

Slovenia, rispettivamente 0,0 euro e 0,0 euro

Malta, rispettivamente 0,0 euro e 0,0 euro

di C. S.