Anno 10 | n. 20 | 22 Maggio 2012 | Direttore LUIGI CARICATO | redazione@teatronaturale.it
di Alberto Grimelli
In questi giorni, in cui la campagna olearia è iniziata quasi ovunque, i frantoiani, in particolare quelli di piccole dimensioni, stanno cercando escamotage legali per scampare almeno in parte agli obblighi della tenuta del registro telematico di carico e scarico dell'olio di cui al DM 8077/2009.
Dall'Icqrf, tuttavia, le interpretazioni paiono abbastanza rigide, tenendo a separare in maniera netta gli adempimenti di natura fiscale ed altro da parte dell'azienda di molitura e la tracciabilità obbligatoria del prodotto.
La nota n. 0013596 del 30 settembre 2011 è però molto chiara e non lascia spazio ad equivoci.
Ne riportiamo quindi i passaggi salienti:
“... il caso in cui un'azienda possiede due contabilità Iva distinte, una relativa all'attività di frantoio e l'altra riguardante l'attività agricola. Il frantoio effettua le lavorazioni sia per conto terzi che per la parte agricola mentre quest'ultima gestisce esclusivamente gli oliveti di proprietà e/o in affitto, commercializzandone l'olio ottenuto...
In particolare è stato chiesto se sussista l'obbligo per la parte agricola dell'azienda di detenenre il registro di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 oppure se la stessa, avendo la contabilità Iva separata da quella del frantoio, possa essere esonerata in quanto rientrante nella categoria degli olivicoltori come definita al comma 3 del precitato articolo.
Al riguardo, si ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di un'unica impresa, anche le movimentazioni effettuate dalla parte agricola devono essere riportate nel registro in questione; ne consegue che nello stesso devono essere registrate, oltre le operazioni di lavorazione in conto terzi effettuate dal frantoio, anche quelle relative alla produzione, confezionamento e vendita dell'olio ottenuto dalle olive aziendali.
Infatti, la circostanza che l'impresa detenga due contabilità separate... afferisce ad aspetti e adempimenti di natura fiscale aventi finalità diverse da quelle del registro in esame, la cui tenuta è funzionale alla tracciabilità dell'olio in relazione all'origine dichiarata.
Si precisa, altresì, che qualora la parte agricola, ai fini della commercializzazione, detenga olio d'oliva allo stato sfuso e/o proceda al confezionamento in luogo diverso da quello ove è ubicato il frantoio... è tenuta ad istituire uno specifico registro telematico per le operazioni ivi effettuate, distinto da quello tenuto da frantoio.”
di Alberto Grimelli
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23:57 | 15 ottobre 2011
alfredo ranieri
se invece l'azienda agricola vende le olive al "frantoio "?