L'arca olearia 13/01/2017

Quell'albo dei frantoiani che non serve a nulla. Tranne a fare la storia

Troppo tempo era passato dalla legge regionale 9/2014. La figura del Mastro Oleario, varata dalla Regione Puglia, sembrava una delle tante incompiute legislative italiane. Invece l'albo è diventato realtà, nell'indifferenza più totale. I frantoiani possono entrare nella storia ma devono fare un passo


La legge regionale pugliese 9/2014, varata a larghissima maggioranza, ha avuto un iter di attuazione molto lento, tanto che in molti se l'erano dimenticata, quasi fosse l'ennesima incompiuta legislative italiana: tanti bei principi mai messi in pratica.

Con deliberazione 1619/2016 la Giunta pugliese ha dato attuazione alla norma. I termini per accedere all'albo sono indicati nel Bollettino ufficiale regionale 127 del 7 novembre 2016.

Quindi dalla teoria si passa alla pratica.

In effetti i principi enunciati dalle legge pugliese sono molto interessanti perchè istituiscono la figura del Mastro Oleario, indicato come figura imprenditoriale artigiana, che svolge le attività di gestione del magazzino e dei registri di frantoio, coordina la fase di molitura delle olive, presiede alla fase di confezionamento dell’olio di oliva, e ad esso è demandata la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti di lavorazione: acqua di vegetazione e sansa.

La figura del Mastro Oleario è tutelata attraverso un albo, tenuto dalla Regione Puglia, e all'albo si accede dopo un corso professionale e un tirocinio.

Per aprire un frantoio non occorre essere iscritto ad alcun albo. Lo possono fare tutti, basta adeguarsi alla normativa edilizia, igenico-sanitaria e ambientale. Un po' di pratiche e un po' di soldi e si può avviare l'attività molitoria. Allo stesso modo tutti possiamo improvvisarci muratori, baristi, falegnami, negozianti. Non servono titoli.

Dal punto di vista burocratico-amministrativo l'albo dei Mastro Oleari non serve a nulla.

Dal punto di vista culturale può rivelarsi una svolta, non solo per il mondo olivicolo-oleario, ma anche per l'intero mondo agroalimentare artigiano.

Per la prima volta, infatti, si attribuisce valore, tanto da meritare persino un albo, a una figura artigiana.

Per la prima volta non viene messa al centro l'attività, l'azienda o la ragione sociale ma l'uomo.

A essere tutelato non è il prodotto, l'olio extra vergine d'oliva, né l'impresa ma l'uomo che guida l'impianto oleario, produce l'olio e lo confeziona.

Non un'icona, un'immagine, un logo ma un viso, delle mani e un cervello.

Volendo usare qualche parolone possiamo affermare che si passa da una visione mercantilistica a una antropocentrica.

Non è importante solo l'extra vergine. Non è importante solo la sua qualità. E' importante anche chi lo fa. Anzi, è proprio il frantoiano che fa la differenza.

Al momento all'appello, in verità lanciato un po' in sordina dalla Regione Puglia, hanno aderito solo qualche decina di frantoiani.

La delibera di giunta 1619/2016, fissa innanzitutto i termini per l’iscrizione in deroga all’albo, mediante domanda di iscrizione, contenente autocertificazione dei titoli: almeno cinque anni come imprenditore molitorio o preposto di questi. L'autocertificazione è accompagnata da una relazione descrittiva dell’impresa dove si svolge l’attività, una relazione tecnica sulle attività di conduzione tecnica dell’impresa olearia, l’autorizzazione sanitaria e copia di un documento di identità.

Passata una fase transitoria di due anni, durante il quale sarà sufficiente produrre tale documentazione per aver accesso all'albo, sarà necessario aver effettuato un corso professionalizzante e aver svolto un tirocinio.

Fin qui la burocrazia. Noiosa e persino un tantinello vessatoria.

Il passo più difficile viene dopo.

I frantoiani devono riconoscersi nel ruolo di Mastro Oleari.

Se l'iscrizione all'albo sarà un pezzo di carta da appendere a una parete allora la sfida sarà persa. Si perderà tra i mille quadretti, a volte un po' sbiaditi, dei premi e riconoscimenti vinti dai loro oli. Sarà una macchia di colore.

Se i frantoiani, invece, capiranno che l'albo dà loro la possibilità di salire sul palcoscenico e mettersi al centro della scena, di dar loro riconoscibilità sociale e culturale, allora il passo sarà compiuto.

di Alberto Grimelli

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Commenti 3

STEFANO CAROLI
STEFANO CAROLI
16 gennaio 2017 ore 10:35

Gent.mo dott. Grimelli,
ritengo che l’istituzione dell’ Albo Regionale dei Mastri Oleari abbia un forte valore simbolico e concreto.
Simbolico perché tanto la legge quanto la sua attuazione hanno visto la luce in Puglia, regione di leader in Italia per la produzione olearia, che rappresenta un punto di riferimento per le altre regioni italiane a vocazione olivicola olearia.
Concreto perché riconosce per la prima volta la figura professionale del Mastro Oleario come il responsabile della produzione dell'olio, individuando le attività che il mastro oleario coordina: la gestione del magazzino e dei registri, la fase di molitura, la fase di confezionamento, la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti di lavorazione: acqua di lavorazione e sansa.
L’elenco di queste attività riportate nella legge sancisce l’elevato grado di competenze che deve possedere il Mastro Oleario e le garanzie che ne derivano per i consumatori.
Come tutte le cose nuove, ritengo che il loro impatto vada valutato ad una certa distanza di tempo, senza fretta. Le cose migliori, come sa, richiedono del tempo.
Posso solo concludere che, dal mio punto di vista, tutto quanto accaduto rappresenta un buon inizio. L’ Albo Regionale Dei Mastri Oleari in Puglia è stato fortemente voluto e promosso dall’ Associazione dei Frantoiani di Puglia con il patrocinio della casa madre A.I.F.O.. Era da molto tempo che ne attendevamo l’istituzione, e riteniamo che costituisca uno strumento di tutela delle aziende artigiane, del consumatore, e il giusto modo per valorizzare la biodiversità delle oltre 500 cultivar di olive Italiane

Stefano Caroli

Gianni Lezzi
Gianni Lezzi
15 gennaio 2017 ore 12:17

Buona domenica,
l'articolo del direttore Grimelli e il commento della prof.ssa Clodoveo, costituiscono il sunto dell'importante tematica che coinvolge, in primis, la regione Puglia sia per dimensioni olivicole che per quantità di extravergini prodotti. Ben venga in Puglia, anche la nascita dell'Albo.
Vengo al punto per supportare il commento della prof.ssa Clodoveo e suggerire qualche soluzione migliorativa. Per rimanere nelle giuste dimensioni "antropocentriche", può un corso (col suo attestato, unitamente all'altro carteggio) fornire a chicchessia, l'unico viatico per l'ambito inserimento nel 'club'? Si corre il rischio di trascurare un folto numero di potenziali Mastri Oleari che, al momento, non conoscono la norma, oppure non ritengono opportuno intraprendere l'iter burocratico, oltre alle motivazioni contingenti citate nel primo commento. Il prestigio del Mastro Oleario si consolida ed evincerà con la costante operatività e netta identificazione della categoria.
Se ho ben compreso, si può divenire Mastro Oleario per:
1. capacità ed esperienza personale;
2. effettiva operatività del soggetto in un frantoio oleario 'attivo' e, oserei aggiungere, 'idoneo'.
Quindi, mancando una delle due condizioni, la qualifica avrebbe un termine di scadenza pari, almeno, alla decorrenza dell'inattività in frantoio?
Per similitudine con la normativa vigente per la qualifica di Capo Panel. Essi sono tali per:
1. Capacità, esperienza e titolarità personale;
2. Effettiva operatività, da Capo Panel, in un Comitato Ufficiale/Professionale di Assaggio 'riconosciuto' (che significa analizzare un minimo di oli/anno e superare le prove annuali a carattere nazionale).
Noto, pertanto, qualche carenza normativa nell'ottenere e mantenere la qualifica di Mastro Oleario, quali:
- casi di perdita del requisito, come l'inattività sopra citata ma, certamente, non sarà l'unico;
- qualità dell'operato del frantoio: produce con costanza vergini e/o extravergini?;
- riterrei proficuo l'inserimento del requisito di frequenza a un numero minimo di sedute (da 1 a 5)/anno in un Comitato di Assaggio riconosciuto, nelle occasioni in cui siano inseriti anche oli di provenienza nazionale/internazionale;
- l'iscrizione/eventuale cancellazione, prevede l'esistenza o meno di una commissione di valutazione ove sia presente un valido rappresentante Mastro Oleario?
Ciò detto si potrebbe sostituire l'iscrizione "- in deroga" con quella per "- requisiti oggettivi" .
GianniLezzi

maria lisa clodoveo
maria lisa clodoveo
14 gennaio 2017 ore 08:24

Caro Alberto, Ti ringrazio delle riflessioni "antropocentriche" sul ruolo del Mastro Oleario. La nascita dell'Albo in Puglia è stata un lungo parto sul piano legislativo e una gestazione ancora più lunga sul piano della sua istituzione.
Non possiamo non essere orgogliosi di vedere che gli sforzi fatti da quel gruppo di Frantoiani che lavora per ridare dignità ad un ruolo bistrattato abbia finalmente preso forma.
Da spettatrice partecipe non mi meraviglia che al momento all'appello lanciato un po' in sordina dalla Regione Puglia abbiano aderito solo qualche decina di frantoiani.
Mi meraviglia piuttosto il tempismo della politica che sembra ignorare i tempi della campagna olearia, il periodo di massimo impegno per i frantoiani, in cui ogni fibra del corpo ed ogni neurone è contratto verso l'impegno a produrre per garantire la sopravvivenza dell'azienda per altri 12 mesi, e l'energia di tenersi aggiornati e pronti ad un cambiamento legislativo così rilevante è flebile.
Infatti la delibera N. 1619 Ddel 2016 - Norme sull'impresa olearia. Albo regionale dei mastri oleari - è stata pubblicata il 26/10/2016. Secondo la delibera sono possibili solo due modalità di iscrizione:
- in deroga
- a seguito di conseguimento di attestato di partecipazione a corsi di formazione.

Per l'iscrizione in deroga, la domanda integrativa, completa della documentazione, doveva essere inviata entro 60 giorni dalla data della deliberazione alla Regione Puglia, cioè entro il 26 dicembre 2016.

Alla domanda integrativa, sicuramente di non rapida compilazione, doveva essere allegata la seguente documentazione:
1. documentazione attestante la titolarità, da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda o documentazione attestante il coordinamento delle attività di un frantoio oleario da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nell’Albo regionale dei mastri oleari della Regione Puglia;
2. relazione descrittiva sulle caratteristiche e strutture tecniche nell’impresa olearia, ove è stata svolta l’attività di coordinamento; deve contenere, almeno le seguenti informazioni: tipo di impianto (continuo, tradizionale, altro);
capacità effettiva di molitura delle olive (Kg nelle 8 ore); capacità complessiva di magazzinaggio dell'olio (t), tipologia delle macchine per l’imbottigliamento e confezionamento ai fini della commercializzazione del prodotto, modalità di smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione, delle acque di vegetazione e della sansa, nonché delle modalità di gestione del magazzino e dei registri;
3. Relazione sulle attività di conduzione tecnica e di coordinamento svolte nell’impresa olearia;
4. Autorizzazione sanitaria, in caso di titolarità dell’impresa olearia;
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Cosa accade per chi a causa del lavoro non ha potuto fare la domanda?

Dovrà conseguire un attestato di partecipazione a corsi di formazione.

Dovranno ora essere definiti con serietà durata, modalità e programmi dei corsi di formazione, individuando in maniera trasparente chi sarà incaricato alla formazione, affinché i corsi costituiscano l'occasione per una effettiva ed efficace opportunità di crescita per i professionisti del frantoio, che attraverso le competenze maturate ed acquisite riescano a fare del Mastro Oleario l'elemento di competitività per la crescita del settore.