L'arca olearia 24/10/2014

Dal 1 luglio 2015 nuovo registro Sian per tutti

Finisce l'era del registro provvisorio ma intanto gli olivicoltori, già da questa campagna olearia, hanno qualche nuovo adempimento da tenere presente, se vogliono vendere il loro prodotto


Con nota del 22 ottobre 2014, l'Icqrf ha definito il termine dal quale entrerà in vigore il nuovo registro telematico Sian di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2013: sarà il 1 luglio 2015.
Fino al 15 giugno 2015 l'Agea ha previsto la possibilità, per gli operatori che vorranno, di familiarizzare con il nuovo sistema in un ambiente test, non valido ai fini legali, e raggiungibile nell'area utente, per chi è già registrato al portale Sian, alla sezione “avvisi” e poi “Avviso del 3 ottobre 2014”.

Nel frattempo è però bene sapere che l’olivicoltore, in particolare, colui che intende vendere le olive o il proprio olio deve garantire una serie di requisiti e adempimenti richiesti per legge.

Tutti gli olivicoltori hanno l’obbligo di costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale, presso uno dei Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA). Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore unico e certificato dallo Stato di informazioni dichiarate dal produttore.
Nel fascicolo aziendale va inserito il numero degli ulivi per ciascuna particella e, se conosciuta, la varietà coltivata.
In particolare, qual è l’olivicoltore obbligato a costituire il fascicolo?
- L’olivicoltore che vende olive e/o olio;
- L’olivicoltore che ritira il proprio olio per la vendita di olio sfuso e/o confezionato;
-Tutti gli olivicoltori che producono più di 200 kg di olio l’anno;
E’ esonerato dalla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale l’olivicoltore che produce olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui produzione di olio non superi i 200 kg l’anno (dal 1° luglio al 30 agosto dell’anno successivo).

L’olivicoltore che produce e detiene presso la propria azienda una o più categoria di oli per la vendita, è obbligato alla tenuta di un registro telematico Sian nel quale annotare relativi carichi e scarichi degli oli (registro provvisorio Sian).
Le annotazioni sul registro vanno effettuate sul oortale Sian entro il sesto giorno successivo alla movimentazione.
L’olivicoltore che detiene e produce (solo olio della propria azienda) meno di 500 kg per campagna di commercializzazione può effettuare tali registrazioni entro il decimo giorno del mese successivo alla movimentazione.
Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico Sian i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati.
Per tale ragione, in caso della molitura, deposito, confezionamento presso il frantoio non si è soggetti ad annotazioni in quanto le movimentazioni saranno registrate da quest’ultimo che procederà materialmente alla produzione/detenzione/confezionamento per conto dell’olivicoltore.
Oltre che al confezionatore resta in capo all’olivicoltore la responsabilità di classificare il prodotto e il rispetto della normativa sull’etichettatura prima di porre in commercio il prodotto.

di Stefano Pasquazi

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