L'arca olearia 16/02/2013

Acque di vegetazione e sanse spandibili in campo solo se utili a fini agricoli

Acque di vegetazione e sanse spandibili in campo solo se utili a fini agricoli

Una recente sentenza della Corte di Cassazione sembra mettere in discussione alcune granitiche certezze, ipotizzando reati se non viene rispettato lo spirito della norma


Tutto da rifare per un frantoiano siciliano.

La Corte di Cassazione ha infatti annullato una sentenza di proscioglimento per l'accusa di violazione degli art. 192 comma 1 e 256 comma 1 lett. a) del Dlgs 152/2006.

Ecco cosa dicono i due articoli di legge.

192 comma 1: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

256 comma 1 lettera a) : Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Nel caso specifico al frantoiano siciliano sono stati contestati lo spandimento in campo di acque di vegetazione e di sanse provenienti dal proprio impianto oleario. Lo sversamento è stato effettuato su due aree, rispettivamente di 70 e 100 metri quadrati, in un fondo nella disponibilità del frantoiano.

Lo sversamento delle acque è stato è stato notificato correttamente al Comune.

Il giudice di merito aveva assolto, perchè il fatto non sussiste, il frantoiano poiché le procedure per lo spandimento delle acque sono state rispettate e poiché la sansa, rientrando nella nozione di sottoprodotto (ex art. 184 bis Dlgs 152/2006) può essere utilizzata come ammendante per il terreno.

La Corte di Cassazione ha però ritenuto insufficienti le argomentazioni del giudice, ritenendole in contrasto con la giurisprudenza.

Si legge infatti dalla sentenza 512/13 dell'8 gennaio 2013: “Insegna invero la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass, sez III, 5 giugno 2007, RV 236709) che l'ambito di applicazione della disciplina dettata in passato dalla L. 11 novembre 1996 n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e ora dal Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, T.U. Ambientale è circoscritta ai soli casi di cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato Dlgs. n. 152.”

Non è sufficiente, dunque, aver seguito tutte le procedure previste, nell'interpretazione della Suprema Corte. Se, infatti, non si rileva l'utilità agronomica dell'intervento di spandimento, lo stesso assume il carattere di reato, indipendentemente dall'espletamento delle formalità burocratiche, come la comunicazione al Comune. E' chiaro che, nel caso di specie, lo spandimento di molti metri cubi su pochi metri quadri di suolo non può essere giustificata a livello tecnico. E' anche da ricordare, però, che nessuna indicazione viene fornita dalla legge in merito a massimali di spandimento per metro quadrato, indicando il limite di 80 metri cubi ad ettaro. Ne risulta, a parte il caso di specie, un'ampia discrezionalità, da parte degli enti di controllo e dei giudici, nel valutare l'effettiva utilità agronomica dello spandimento di acque e sanse e i relativi limiti.

La sentenza, tuttavia, fa un'ulteriore precisazione: “Quanto alla nozione di sottoprodotto ex art. 184 bis Dlgs 152/2006, introdotto dall'articolo 12 Dlgs 205/2010, riferito dalla sentenza all'abbandono della sansa per circa 80 metri cubi, l'utilizzazione di detto materiale “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione” deve essere certo (comma 1 lett. b) dell'art. 184 bis).”

In altre parole la Corte di Cassazione ha voluto ricordare che, per dare certezza alla provenienza del sottoprodotto e quindi per rispettare il dettato normativo, occorre che il frantoiano si doti di un sistema di tracciabilità che consenta la ricostruzione dei movimenti dalla sansa e delle acque di vegetazione, dal momento della loro produzione e fino allo spandimento in campo.

Nel complesso la Suprema Corte ha ribadito alcuni concetti salienti nell'interpretazione normativa in senso restrittivo, ovvero letterale, del testo, senza alcuno spazio di flessibilità ma anzi introducendo ulteriori elementi di discrezionalità relativi all'effettiva utilità agricola nello spandimento in campo di acque di vegetazione e sanse.

di Alberto Grimelli

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Commenti 2

Alberto Grimelli
Alberto Grimelli
16 febbraio 2013 ore 15:13

Buongiorno Dott. Galeone,
come avrà certamente compreso sto personalmente seguendo la delicata materia dei sottoprodotti oleari. Una materia delicata perchè presenta molte sfaccettature, è infatti sufficiente un piccolo intervento perchè il sottoprodotto cambi natura e non sia più tale. E' sufficiente che, come illustrato nel presente articolo, non venga rispettato lo spirito della norma perchè si aprano scenari rischiosi, in sede penale.
La materia, insomma, è assai scivolosa ma merita sicuramente attenzione costante, come mi sono ripromesso di fare su queste pagine.
L'utilizzo della sansa, vergine e/o esausta, del patè e delle acque di vegetazione in impianti a biomasse o a biogas è tema ovviamente di strettissima attualità che sto ugualmente approfondendo, dal punto di vista tecnico e legale.
In queste settimane il prezzo della sansa è andato aumentando sensibilmente proprio per le richieste provenienti dal mondo agrobioenergetico, anche perchè, trattandosi di sottoprodotti, godono dei benefici di legge per quanto riguarda il fruttifero mondo dei certificati verdi.
Non tema, dunque, presto Teatro Naturale si occupera anche di sottoprodotti olearia a fini agrobioenergetici, un fronte nuovo e certamente interessante ma che merita gli opportuni approfondimenti per poter dare informazioni certe ed attendibili agli operatori.
Cordiali saluti
Alberto Grimelli

Donato Galeone
Donato Galeone
16 febbraio 2013 ore 14:43

Dott.Grimelli, leggo con molto interesse le Sue riflessioni sull'argomento - attualissimo - nel merito dello spandimento in campo delle acque di vegetazione olearie e delle sanse tal quali o esauste che - certamente - "ai fini di una effettiva utlità agricola" devono comiugarsi con la modifica dell'art. 184 bis del dlgs 152/2006 ed il comma 2 bis dell'art. 52 (Legge 7 agosto 2012 n, 134)possono essere denominati "DIGESTATO"
ottenuto e proveniente da digestione aneirobica da impianti biomasse e biogas (da residui biologici e di origine vegetali o della trasformazione delle olive quali, appunto, le sanse e le acque di vegetazione).

Utilizzo certo, quindi, a fini agronomici di tale sottoprodotto "digestato" - comprensivio anche di materia primaria sanse e acque di vegetazione oleraia - fornita da frantoi all'acquirente responsabile e gestore dell'impianto biogas - da materie primarie quali sottoprodotti rinnovabil annualmente - in fliera produttiva di energia elettrica, termica e "digestato" da caratterizzare - con le modalità di impiego a fini agronomici - nella "triplice valutazione:
1- nelle proprietà fetilizzanti (titolo NPK)
2- nelle proprietà ammendanti (conseguenti alla digestione delle materie prime miscelate)
3- nell'impatto ambientale (stabilizzazione, microrganismi patogeni e metalli pesanti) con verifica dei livelli tollerabili di concentrazioni).

Il frantoiano, conseguentemente, documenterà volta a volta di trasferire al titolare dell'impianto biogas la quantità - mediante contratto di fornitura pluriennale - del sottoprodotto della trasformazione delle olive(sanse e acque olearie).

Sistema di tracciabilità, pertanto, da Lei e da "ricostruire" nella fornitura -movimentata ed economicamente favorevole - del trasferimento dai "frantoi" al più vicino "impianto biogas" da prevedere e progettare, in attuazione - dal 1 gennaio 2013 - della normative vigenti (D.M. & luglio 2012 e GSE 24 agosto 2012.

Sull'argomento antico "spandimento su terreni agriicoli delle acquedi vegetazione" - grazie all'iniziativa di Teatro Naturale n. 3 del 19 gennaio 2013 Lei, Dott. Grimelli, avrà certamente letto un paio di miei commenti che,pur attualissimi,non hanno avuto ulteriori e sollecitati appprofondimenti.

Ciò nonostante, nel basso Lazio, tra frantoiani e utlizzatori di sottopprodotti agroalimentari e degli allevamenti, in collegamento con la ECO+ - Polo Tecnologico dell'Univesità di Pavia - intendiamo realizzare almeno tre piccoli impianti biogas(da 300-600 e max 999Kw), priorizzando,ricerca. strumenti e criteri di valutazione delle "proprietà" del DIGESTATO da stoccare e "utlizzare,con risultati certi, a fini agronomici" (fertilizzanti, ammendanti e ricadute positive per impatti ambientali).

Dott. Grimelli, ripeto, si presenta una ricostruttiva "opportunità" per i frantoiani ed una "nuova" pur adeguata "responsabilità" dei titolari-gestori di immpianti alimnetati a biomasse e biogas mediante l'utilizzo produttivo dei sottoprodotti oleari a fini energetici rinnnovabili- non escludendo ma miscelando in proporzioni dovute - sottoprodotti vegetali dell'agroalimentare locale, oltre, gli effluenti degli allevamenti.
Donato Galeone