La voce dei lettori 20/04/2018

Origine del prodotto, indicazione dell'operatore responsabile e Dop/Igp. Tanti dubbi

Origine del prodotto, indicazione dell'operatore responsabile e Dop/Igp. Tanti dubbi

Adesso cosa succede se si indica "prodotto e confezionato in ..." senza certificazione Dop? E' la domanda di Ferruccio Iannarilli sul rapporto tra denominazione e decreto legislativo 145 del 15 settembre 2017


Buongiorno,
vorrei esprimere alcune domande sul decreto legislativo 145 del 15 settembre 2017 versus D.O.P.:

- Come conciliare l'obbligo di indicazione del luogo di produzione con la normativa DOP che lo vieta, in assenza di certificazione? Tale problema non esiste nel caso di indicazione del luogo di confezionamento. E adesso cosa succede se si indica "prodotto e confezionato in ..." senza certificazione DOP?

- Perchè alcuni enti di certificazione vietano l'indicazione di "prodotto Italiano" in presenza di certificazione DOP ? All'estero è molto probabile che non conoscano le regioni italiane e quindi non capiscano da quale nazione proviene l'olio.

Distinti saluti

Ferruccio Iannarilli

 

Gentile Sig. Iannarilli,

innanzitutto, non riferendo la merceologia alla quale è interessato, ci corre l'obbligo di distinguere tra alimenti che hanno una normativa verticale, come l'olio extra vergine d'oliva, e alimenti che fanno solo riferimento alla normativa orizzontale.

Dal punto di vista giuridico in presenza di normativa concorrente orizzontale (generica) e verticale (specifica) prevale sempre la seconda.

Per esempio, per quanto riguarda l'olio extra vergine d'oliva, la normativa verticale specifica è il regolamento comunitario 29/2012 e successive modifiche mentre quello orizzontale è il 1169/2011 che esprime punti validi per tutte le filiere. Le disposizioni del regolamento 29/2012 quindi prevalgono su quelle del 1169/2011 quando fossero conflittuali.

Il regolamento 1169/2011 obbliga tutti gli operatori a inserire l'indicazione dell'OSA, operatore responsabile, tal che i consumatori e le autorità di controllo possano sapere a chi fa capo ed è responsabile, dal punto di vista legale, del prodotto. L'indicazione dell'OSA deve comprendere la ragione sociale e l'indirizzo, eventualmente includendo anche la nazione. L'importante è che l'indicazione della nazione (es. Italia) sia scritta con gli stessi caratteri ed evidenza della restante parte del recapito dell'OSA. Non possiamo, per esempio, scrivere Italia tutto in maiuscolo quando via e Comune sono in minuscolo. L'indicazione della nazione deve solo essere un completamento dell'indirizzo dell'OSA. E' sempre vietata nell'indicazione dell'OSA l'evocazione di territorialità (es. Toscana, lago di Garda) poiché deve solo essere un'anagrafica.

E' consentito far precedere l'indicazione dell'OSA dalla dicitura “prodotto e confezionato da...” purchè effettivamente il prodotto sia prodotto e confezionato direttamente dall'OSA. Essendo parte integrante dell'indicazione dell'operatore responsabile, tale riferimento esula dalle normative verticali.

E' ad esempio ammesso indicare: “prodotto e confezionato da XXX in via XXX, Radda in Chianti (SI) – Italia”. Nell'esempio è indicato sia Italia sia la parola “Chianti” che fa parte di numerose Dop, ma nel caso di specie si tratta anche della denominazione del Comune dove ha sede l'OSA e quindi la sua indicazione non costituisce violazione della normativa sulle denominazioni d'origine.

Il citato regolamento 1169/2011, inoltre, facendo riferimento all'indicazione dell'origine stabilisce che “L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”.

Nel caso dell'olio extra vergine d'oliva, però, il regolamento comunitario obbliga all'indicazione dell'origine in etichetta. E questa disposizione prevale sull'articolo 26 del regolamento 1169/2011 sopra citata.

Stessa cosa vale per le denominazioni d'origine (regolamento 491/2009), normativa verticale, che prevale su quella orizzontale. E' quindi fatto divieto di indicare il luogo di provenienza quando questo sia una denominazione d'origine.

Per quanto riguarda la volontà di alcuni enti di certificazione di cassare l'italianità quando il prodotto sia un Dop poiché ritengono confliggente la normativa verticale (Dop o olio d'oliva) su quella orizzontale, prevalendo sempre la prima.

Ad esempio l'articolo 4 comma 2 del regolamento comunitario 29/2012 sull'olio d'oliva prevede che l'origine sia indicata in riferimento a: origine comunitaria o origine extracomunitaria o singolo Paese o Dop/Igp. Nel caso quindi si indichi una Dop/Igp non si potrà indicare anche altra origine geografica poiché il regolamento esclude la possibilità di doppia indicazione (Italia e Dop) ma solo una di esse (Italia o Dop).

Speriamo di aver chiarito le sue perplessità.

Distinti saluti

R.T.

di T N