L'arca olearia 09/10/2010

Etichettatura olio extra vergine d'oliva. Facciamo il punto

A pochi giorni dall'inizio della nuova campagna olearia è bene riepilogare i punti fondamentali della normativa, gli errori da evitare nel predisporre l'etichetta e i documenti da conservare in caso di accertamenti


La normativa sull'etichettatura dell'olio d'oliva, come di tutti i prodotti alimentari, è piuttosto complessa.
Vi sono infatti normative orizzontali, come il Dlgs 109/1992, che anche il comparto olivicolo deve rispettare e leggi specifiche, quali il Reg. CE 1019/2002, poi consolidato e integrato col Reg. CE 182/2009.
A seguire questi regolamenti comunitari vi sono i decreti attuativi italiani, come il Dlgs 225/2005, sulle sanzioni, e il DM 10 novembre 2009 che recepisce l'etichettatura d'origine obbligatoria.

Alla vigilia della campagna olearia è necessario e opportuno fare il punto. L'occasione è stata un convegno presso la Camera di Commercio di Pisa in cui sono intervenuti funzionari dell'ICQRF che hanno spiegato gli errori da evitare sia nell'etichettatura sia negli adempimenti correlati.



Restano invariate le indicazioni obbligatorie riguardanti:
- denominazione di vendita (olio extra vergine d'oliva con indicazione supplementare (olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediate procedimenti meccanici)
- termine minimo di conservazione (esprimibile come mese/anno o giorno/mese/anno)
- lotto di confezionamento (non necessario se il termine minimo di conservazione è espresso come giorno/mese/anno)
- quantità netta
- nome confezionatore e sede
Si ricorda che denominazione di vendita, quantità netta e termine minimo di conservazione devono essere posti nello stesso campo visivo.
E' inoltre in corso di approvazione a Bruxelles una norma per cui la dimensione dei caratteri non possa essere inferiore ai 3 mm.

Origine obbligatoria in etichetta
Per designazione dell'origine si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio e sull'etichetta ad esso acclusa (art. 4 par. 1 comma 3, Reg. CE 1019/02).
In particolare è obbligatorio indicare sull'etichetta l'origine:
- comunitaria o un riferimento all'Unione europea (es UE, Made in UE o simili)
- Stato membro dell'UE (es Italia, Made in Italy o simili)
- Stato extra UE (es Tunisia, Made in Tunisia o simili)
- nome geografico relativo a una Dop/Igp (es Terra di Bari, Toscano ecc)
E' utilizzabile anche la dizione: "miscela di oli comunitari ed extra comunitari"
Eventuali zone più ampie (es. Mediterraneo) è utilizzabile solo se accompagnato dalla designazione di origine prevista dal regolamento (Comunità, Paese Membro, Paese Terzo, Dop/Igp, miscela oli comunitari ed extra comunitari).
E' vietata l'indicazione in etichetta di qualsiasi altro nome geografico diverso da quelli sopra elencati.

Non sono da considerarsi come designazione dell'origine il nome dell'impresa o del marchio, la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro:
31 dicembre 1998 per i marchi d'impresa
31 maggio 2002 per i marchi comunitari

Indicazioni facoltative
Ogni singola partita di prodotto deve essere accompagnata dall'idonea documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti:
- per estratto a freddo o prima spremitura freddo: certificazione del frantoio
- per caratteristiche chimiche (acidità, perossidi, cere, assorbimento ultravioletto): analisi ai sensi del reg. CE 2568/91

Indicazioni organolettiche
E' il Reg. 640/09 a stabilire come possono essere riportate e cosa può essere riportato sulle etichette, previo esame organolettico effettuato da un panel ufficiale.
Sono previste in particolare le seguenti definizioni:
- amaro
- piccante
- fruttato
Tali indicazioni possono essere accompagnate dal grado di intensità (leggero, medio, intenso).
E' inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”.
Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata.
Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto.

Definizioni diverse
Per i claims (ovvero frasi o diciture che facciano riferimento a proprietà nutrizionali o salutistiche) si deve fare riferimento al Re. CE 1924/2006. Non sono ammesse diciture o indicazioni non comprese nel regolamento o non autorizzate dall'Efsa (Ente per la sicurezza alimentare europea).,

Indicazioni sulla conservazione
Sebbene la dizione “conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore” non sia obbligatoria, la collocazione in etichetta è suggerita dalle Autorità.

Altre indicazioni aggiuntive
Fatto salvo il principio che quanto non è proibito è ammesso, ulteriori indicazioni poste in etichetta quali ad esempio:
- cultivar utilizzate
-anno di produzione
- indicazioni varie (naturale, puro, genuino, selezionato da, garantito da...)
vanno adeguatamente supportate da un sistema di tracciabilità e da idonea documentazione che, si ricorda nuovamente, deve far sempre riferimento a ogni singola partita di prodotto.

Certificazioni
Relativamente alle altre certificazioni: Dop/Igp e Biologico si rimanda alle specifiche normative e disciplinari di produzione.

CONTINUA
Nel prossimo numero di Teatro Naturale verranno illustrati tutti gli adempimenti burocratici, come i registri, legati al confezionamento del prodotto e al DM 10 novembre 2010

di Alberto Grimelli